Art. 6 
 
Criteri di delega al  Governo  per  il  recepimento  della  direttiva
  2011/51/UE per estenderne l'ambito di applicazione  ai  beneficiari
  di protezione internazionale 
 
  1. Nell'esercizio della delega  per  l'attuazione  della  direttiva
2011/51/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  dell'11  maggio
2011, il Governo e' tenuto a seguire, oltre  ai  principi  e  criteri
direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e
criteri direttivi specifici: 
  a) introdurre disposizioni che prevedano la revoca dello status  di
soggiornante di  lungo  periodo,  ottenuto  a  titolo  di  protezione
internazionale, nel caso in cui la medesima sia revocata, sia cessata
o il suo rinnovo sia rifiutato, in  conformita'  con  l'articolo  14,
paragrafo 3, e  con  l'articolo  19,  paragrafo  3,  della  direttiva
2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004; 
  b) prevedere che per i beneficiari di protezione internazionale  il
calcolo del periodo di soggiorno di cui al paragrafo 1  dell'articolo
4 della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del  25  novembre  2003,
sia effettuato a partire dalla data di presentazione della domanda di
protezione  internazionale  e  che  il  periodo   compreso   tra   la
presentazione della domanda ed il riconoscimento sia considerato  per
intero; 
  c) prevedere che per i beneficiari di protezione internazionale  le
condizioni per acquisire lo status di soggiornante di lungo  periodo,
previste  all'articolo  5   della   citata   direttiva   2003/109/CE,
riguardino esclusivamente la dimostrazione di un reddito  sufficiente
e che questo venga calcolato anche tenendo  conto  delle  particolari
circostanze di vulnerabilita' in cui possono trovarsi  i  beneficiari
di protezione internazionale. 
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri ne' minori entrate a carico della finanza  pubblica.
Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti
derivanti dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al  presente
articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili
a legislazione vigente. 
 
          Note all'art. 6: 
              - La direttiva 2006/112/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
          11 dicembre 2006, n. L 347. 
              - Il regolamento  (CE)  282/2011  e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E. 23 marzo 2011, n. L 77.