Art. 6 
 
(Disposizioni  in  materia  di   controllo   aeroportuale   e   sulle
                    concessionarie autostradali) 
 
  1.  All'articolo  5  del  decreto-legge  18  gennaio  1992,  n.  9,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n.  217,
dopo il comma 4-bis sono aggiunti i seguenti: 
  "4-ter. Nel rispetto dei principi europei, possono essere  altresi'
affidati al gestore aeroportuale, da parte dell'ENAC: 
a) il servizio  di  controllo  del  personale  aeroportuale  e  degli
   equipaggi, compresi gli oggetti trasportati ed il  possesso  delle
   previste autorizzazioni, che, attraverso varchi diversi da  quelli
   interni alle aerostazioni, accedono alle aree  sterili  attraverso
   le aerostazioni passeggeri; 
  b) il controllo del personale aeroportuale, e  di  qualunque  altro
soggetto, compresi gli  oggetti  trasportati  ed  il  possesso  delle
previste autorizzazioni, che, attraverso  varchi  diversi  da  quelli
interni alle aerostazioni, accedono alle  aree  sterili,  nonche'  il
controllo dei veicoli  che,  muniti  delle  previste  autorizzazioni,
debbano recarsi in un'area sterile del sedime aeroportuale per il cui
accesso e' richiesta l'effettuazione di specifici controlli. 
  4-quater. I servizi di cui al comma 4 ter sono  svolti  secondo  le
procedure  indicate  dal  Programma  nazionale   per   la   sicurezza
dell'aviazione civile, con la supervisione  della  forza  di  polizia
prevista dal locale dispositivo di sicurezza. 
  4-quinquies. La supervisione sui servizi di  controllo  di  cui  al
comma 4 ter puo' essere svolta, secondo le esigenze locali e  con  le
modalita' stabilite dai Comitati di Sicurezza  Aeroportuali,  con  il
concorso delle altre forze di polizia previste dal locale dispositivo
di sicurezza.". 
  2. Dall'applicazione delle disposizioni di  cui  al  comma  1,  non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
  3. All'articolo 9, comma 28,  del  decreto-legge  31  maggio  2010,
n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.
122, dopo il nono periodo  e'  inserito  il  seguente:  "Al  fine  di
assicurare   la   continuita'   dell'attivita'   di   vigilanza   sui
concessionari della rete autostradale, ai sensi dell'art.11, comma 5,
secondo periodo, del decreto-legge n.216 del 2011, il presente  comma
non si applica altresi', nei limiti di cinquanta unita' di personale,
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esclusivamente  per
lo svolgimento della predetta attivita'; alla copertura del  relativo
onere  si  provvede  mediante  l'attivazione  della   procedura   per
l'individuazione delle risorse di cui all'articolo 25, comma  2,  del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.". 
  4. All'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.
214, e successive modificazioni,  la lettera a) e'  sostituita  dalla
seguente: "a) agli oneri derivanti dall'istituzione dell'Autorita'  e
dal suo funzionamento, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro  per
l'anno 2013 e 2,5 milioni  di  euro  per  l'anno  2014,  si  provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   Fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e  speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013,  allo  scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri. Al fine di assicurare l'immediato avvio dell'Autorita'
di regolazione dei trasporti, l'Autorita' garante per la  concorrenza
ed il mercato  anticipa,  nei  limiti  di  stanziamento  del  proprio
bilancio,  le  risorse  necessarie  per  la  copertura  degli   oneri
derivanti  dall'istituzione   dell'Autorita'   di   regolazione   dei
trasporti e del suo finanziamento, nella misura  di  1,5  milioni  di
euro per l'anno 2013 e di 2,5 milioni di euro  per  l'anno  2014.  Le
somme  anticipate  sono  restituite  all'Autorita'  garante  per   la
concorrenza ed il mercato a valere sulle  risorse  di  cui  al  primo
periodo della presente lettera. Fino all'attivazione  del  contributo
di cui alla lettera b), l'Autorita' garante per la concorrenza ed  il
mercato, nell'ambito delle  risorse  di  cui  al  comma  1,  assicura
all'Autorita'  di  regolazione  dei   trasporti,   tramite   apposita
convenzione, il necessario supporto economico e  finanziario  per  lo
svolgimento delle  attivita'  strumentali  all'implementazione  della
struttura   organizzativa   dell'Autorita'   di    regolazione    dei
trasporti;".