Art. 6 Sistema di tracciabilita' e relativa documentazione 1. Il gestore dell'impianto deve garantire la presenza costante di un sistema di tracciabilita' delle materie prime e dei sottoprodotti di cui al presente decreto impiegati nell'impianto in conformita' a quanto previsto dalle vigenti norme europee e nazionali in materia di tracciabilita' e sostenibilita'.