Art. 6 
 
Misure per favorire la  digitalizzazione  e  la  connettivita'  delle
  piccole e medie imprese, ed in materia di frequenze per il servizio
  televisivo digitale terrestre, comunicazioni ed editoria 
  1. Al fine di favorire la digitalizzazione dei processi aziendali e
l'ammodernamento tecnologico delle micro, piccole  e  medie  imprese,
nell'ambito di apposito Programma Operativo Nazionale della  prossima
programmazione 2014-2020 dei  fondi  strutturali  comunitari,  previa
verifica della coerenza con le linee di intervento in  essa  previste
ed  a  seguito  dell'approvazione  della  Commissione  europea,  sono
adottati interventi per il finanziamento  a  fondo  perduto,  tramite
Voucher di importo non superiore  a  10.000  euro,  conformemente  al
regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre  2006
relativo all'applicazione degli articoli 87 e  88  del  trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea agli  aiuti  di  importanza  minore
(«de minimis»), concessi  ad  imprese  per  l'acquisto  di  software,
hardware o servizi che consentano  il  miglioramento  dell'efficienza
aziendale, lo sviluppo di soluzioni di e-commerce, la connettivita' a
banda larga e ultralarga. I voucher potranno altresi'  finanziare  la
formazione qualificata, nel campo ICT, del personale  delle  suddette
piccole e medie imprese. 
  2. Previa verifica  della  coerenza  con  le  linee  di  intervento
previste   nella   proposta   nazionale   relativa   alla    prossima
programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari, fruibili a
seguito dell'approvazione da  parte  della  Commissione  europea  del
Programma  Operativo  Nazionale  relativo  alla   Competitivita'   di
responsabilita' del Ministero dello sviluppo economico,  con  decreto
del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto  con  il
Ministro per la coesione territoriale e il Ministro  per  gli  affari
regionali e le autonomie e con il Ministro dello sviluppo  economico,
e' stabilito l'ammontare dell'intervento nella misura massima di  100
milioni di euro a valere sulla medesima proposta nazionale. La  somma
cosi' individuata dal CIPE e' ripartita  tra  le  Regioni  in  misura
proporzionale al numero delle imprese registrate presso le Camere  di
commercio operanti nelle singole Regioni. 
  3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto
con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  sono  stabiliti  lo
schema standard di bando e le modalita' di erogazione dei  contributi
di cui al presente articolo. 
  4. All'articolo 1 dell'allegato n. 10 al codice delle comunicazioni
elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003,  n.  259,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: «111.000,00
euro» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione delle imprese  con  un
numero di utenti pari o inferiore a 50.000»; 
    b) al comma 1, lettera a), dopo  il  numero  1)  e'  inserito  il
seguente: «1-bis) per le imprese con  un  numero  di  utenti  pari  o
inferiore a 50.000, 300 euro ogni mille utenti»; 
    c) al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole:  «66.500,00
euro» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione delle imprese  con  un
numero di utenti pari o inferiore a 50.000»; 
    d) al comma 1, lettera b), dopo  il  numero  1)  e'  inserito  il
seguente: «1-bis) per le imprese con  un  numero  di  utenti  pari  o
inferiore a 50.000, 100 euro ogni 1.000 utenti». 
  5. All'articolo 15, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241,
le parole: «1° gennaio 2013», sono  sostituite  dalle  seguenti:  «30
giugno 2014». 
  6. All'articolo 6  del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
    «4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano  a  fare  data
dal 30 giugno 2014  per  i  contratti  stipulati  in  forma  pubblica
amministrativa e a far data dal  1°  gennaio  2015  per  i  contratti
stipulati mediante scrittura privata.». 
  7. Sono validi gli accordi di cui  all'articolo  15,  comma  2-bis,
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e i contratti di cui  all'articolo
6, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.  221,  non
stipulati in modalita' elettronica a far data dal 1° gennaio  2013  e
fino alle date in cui la stipula in modalita' non elettronica diventa
obbligatoria ai sensi, rispettivamente, dei citati articoli 15, comma
2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e 6, comma  4,  del  citato
decreto-legge n. 179 del 2012. 
  8. Entro quindici giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, l'Autorita' per  le  garanzie  nelle  comunicazioni
avvia le procedure per escludere dalla pianificazione delle frequenze
per  il  servizio  televisivo   digitale   terrestre   le   frequenze
riconosciute  a  livello  internazionale  ed  utilizzate  dai   Paesi
confinanti, pianificate ed assegnate ad operatori di rete  televisivi
in Italia ed oggetto  di  accertate  situazioni  interferenziali.  La
liberazione delle frequenze di cui al primo periodo deve avere  luogo
entro e non oltre il 31 dicembre 2014.  Alla  scadenza  del  predetto
termine, in caso di mancata  liberazione  delle  suddette  frequenze,
l'Amministrazione competente procede senza ulteriore  preavviso  alla
disattivazione coattiva degli impianti avvalendosi degli organi della
polizia postale e delle comunicazioni ai sensi dell'articolo  98  del
Codice  delle  comunicazioni  elettroniche,   di   cui   al   decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259. 
  9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto
con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  da  emanare  entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto,
sono definiti i criteri e le modalita' per l'attribuzione,  entro  il
31 dicembre 2014, in favore degli operatori abilitati alla diffusione
di servizi di media  audiovisivi,  di  misure  economiche  di  natura
compensativa, a valere sulla quota non impiegata per l'erogazione dei
contributi per i ricevitori per la televisione digitale nella  misura
massima di 20 milioni di euro, trasferiti a Poste Italiane S.p.a.  in
via anticipata, di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 30
dicembre 2003, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  18  del  23
gennaio 2004, finalizzate  al  volontario  rilascio  di  porzioni  di
spettro funzionali alla liberazione delle frequenze di cui  al  comma
8. Successivamente alla data del 31 dicembre 2014 le risorse  di  cui
al primo periodo che residuino successivamente  all'erogazione  delle
misure economiche di natura compensativa di cui al  medesimo  periodo
possono essere utilizzate, per le stesse finalita', per  l'erogazione
di indennizzi eventualmente dovuti. 
  10. Nell'ambito di apposito  Programma  Operativo  Nazionale  della
prossima programmazione 2014-2020 dei fondi  strutturali  comunitari,
previa verifica della coerenza con le linee  di  intervento  in  essa
previste ed a seguito dell'approvazione  della  Commissione  europea,
sono adottati interventi per  il  riconoscimento  di  un  credito  di
imposta per le spese documentate  e  sostenute  da  piccole  e  medie
imprese di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del
6 maggio 2003, ovvero da consorzi da reti di piccole e medie imprese,
e relative ad interventi  di  rete  fissa  e  mobile  che  consentano
l'attivazione dei servizi di  connettivita'  digitale  con  capacita'
uguale o superiore a 30 Mbps. Il credito di imposta e' riconosciuto a
decorrere dalla data individuata con il decreto di cui al comma 11  e
fino al 2016, nella percentuale  del  65%  degli  importi  rimasti  a
carico del contribuente, fino a un valore massimo di  20.000  euro  e
nella misura massima complessiva di 50 milioni di euro a valere sulla
proposta nazionale relativa alla programmazione 2014-2020. 
  11. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la
coesione territoriale e con il Ministro per gli affari regionali e le
autonomie, da emanare entro 30 giorni  dall'adozione  dell'intervento
all'interno del programma operativo nazionale di riferimento  ,  sono
definite,  conformemente  al  regolamento  (CE)  n.  1998/2006  della
Commissione del 15  dicembre  2006  relativo  all'applicazione  degli
articoli 87 e 88 del trattato sul funzionamento  dell'Unione  europea
agli aiuti di importanza minore  («de  minimis»),  le  modalita'  per
usufruire del credito d'imposta  di  cui  al  comma  10,  inclusa  la
certificazione del prestatore del servizio di connessione digitale  e
le modalita' di comunicazione delle spese effettuate, ai  fini  delle
verifica di capienza dei fondi annualmente disponibili, il regime dei
controlli sulle spese nonche' ogni altra disposizione necessaria  per
il monitoraggio dell'agevolazione ed il rispetto del  limite  massimo
di risorse stanziate. 
  12. Il credito di imposta di cui al comma 10 non e' cumulabile  con
l'agevolazione prevista dal comma 1. 
  13. Il credito d'imposta deve essere indicato  nella  dichiarazione
dei redditi relativa al periodo d'imposta  nel  corso  del  quale  il
beneficio e' maturato. Esso non concorre alla formazione del reddito,
ne' della base  imponibile  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e
109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e
successive  modificazioni,  ed  e'  utilizzabile  esclusivamente   in
compensazione ai sensi dell'articolo 17  del  decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. 
  14. Le risorse individuate ai sensi  del  comma  11,  sono  versate
all'entrata del bilancio dello Stato e  successivamente  riassegnate,
per le finalita' di spesa di cui ai commi da 10  a  13,  ad  apposito
programma dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze. A tal fine,  il  Ministero  dello  sviluppo  economico
comunica al Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della  legge  16
aprile 1987, n. 183, gli importi comunitari e nazionali  riconosciuti
a titolo di credito di imposta da versare  all'entrata  del  bilancio
dello Stato.