Art. 6 
 
         Modifiche al testo unico in materia di immigrazione 
 
  1. All'articolo 16 del decreto legislativo 25 luglio 1998,  n.  286
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 5, il secondo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente
periodo: 
      "Essa non puo' essere disposta  nei  casi  di  condanna  per  i
delitti previsti dal presente testo unico, per i quali  e'  stabilita
la pena detentiva superiore nel massimo a due anni, ovvero per uno  o
piu' delitti previsti dall'articolo 407,  comma  2,  lettera  a)  del
codice di procedura penale, fatta eccezione per  quelli  consumati  o
tentati di cui agli articoli 628, terzo comma e 629,  secondo  comma,
del codice penale."; 
    b) al comma 5, dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente: 
      "In caso di  concorso  di  reati  o  di  unificazione  di  pene
concorrenti, l'espulsione e' disposta anche quando sia stata  espiata
la parte di  pena  relativa  alla  condanna  per  reati  che  non  la
consentono."; 
    c) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti commi: 
      "5-bis. Nei casi di cui al comma 5, all'atto  dell'ingresso  in
carcere  di  un  cittadino  straniero,  la  direzione   dell'istituto
penitenziario richiede al questore del luogo  le  informazioni  sulla
identita' e nazionalita' dello stesso. Nei medesimi casi, il questore
avvia la procedura  di  identificazione  interessando  le  competenti
autorita'  diplomatiche  e  procede  all'eventuale   espulsione   dei
cittadini stranieri identificati.  A  tal  fine,  il  Ministro  della
giustizia ed il Ministro dell'interno adottano i necessari  strumenti
di coordinamento. 
      5-ter. Le  informazioni  sulla  identita'  e  nazionalita'  del
detenuto straniero  sono  inserite  nella  cartella  personale  dello
stesso prevista dall'articolo 26 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 giugno 2000, n. 230."; 
    d) il comma 6 e' sostituito dal seguente comma: 
      "6. Salvo che il questore comunichi che non e' stato  possibile
procedere   all'identificazione   dello   straniero,   la   direzione
dell'istituto penitenziario trasmette gli atti utili  per  l'adozione
del  provvedimento  di  espulsione  al  magistrato  di   sorveglianza
competente in relazione al luogo di  detenzione  del  condannato.  Il
magistrato decide con decreto motivato, senza formalita'. Il  decreto
e'  comunicato  al  pubblico  ministero,  allo  straniero  e  al  suo
difensore, i  quali,  entro  il  termine  di  dieci  giorni,  possono
proporre opposizione dinanzi al  tribunale  di  sorveglianza.  Se  lo
straniero non e' assistito da un difensore di fiducia, il  magistrato
provvede alla nomina di un difensore d'ufficio. Il  tribunale  decide
nel termine di 20 giorni.".