Art. 6 
 
 
         Disposizioni di coordinamento e altre disposizioni 
 
  1. L'articolo 114 del Testo unico delle  leggi  sugli  istituti  di
emissione, approvato con regio decreto 28  aprile  1910,  n.  204,  e
successive modificazioni e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 114. - 1. La Banca d'Italia deve informare volta per volta, e
in tempo utile, il Ministro dell'economia e delle finanze del  giorno
e dell'ora fissati per la convocazione  dell'assemblea  generale  dei
partecipanti e per le  adunanze  del  Consiglio  superiore,  inviando
contemporaneamente un elenco degli affari da trattarsi. 
  2. Alle sedute dell'assemblea e del Consiglio superiore assiste  un
rappresentante del Governo, o, in sua vece,  un  funzionario  a  cio'
delegato dal Ministro dell'economia e delle finanze.». 
  2. Sono o restano abrogati l'articolo 115  del  Testo  unico  delle
leggi sugli istituti di emissione, approvato  con  regio  decreto  28
aprile 1910, n. 204, e successive modificazioni e gli articoli 20, 21
e 22 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  7  marzo  1938,  n.  141,  e  successive
modificazioni. 
  3. E' abrogato il comma 1 dell'articolo 5, del decreto  legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691. 
  4. (( Sono abrogati )) il comma 3,  dell'articolo  3,  del  decreto
legislativo 10 marzo 1998, n. 43 e  il  comma  10  dell'articolo  19,
della legge 28 dicembre 2005, n. 262. 
  5. Lo Statuto della Banca d'Italia e' adattato,  con  le  modalita'
stabilite all'articolo 10, comma 2 del decreto legislativo  10  marzo
1998, n. 43, alle disposizioni del presente decreto  entro  sei  mesi
dall'entrata  in  vigore  del  decreto  medesimo,  tenendo  conto  in
particolare dei seguenti principi: 
    a)   siano   mantenuti   adeguati   presidi   patrimoniali   alla
rischiosita', in coerenza con gli orientamenti del SEBC; 
    b) sia precisato che i diritti patrimoniali dei partecipanti sono
limitati a quanto previsto all'articolo 4, commi 2 e 3; 
    c) anche al fine di facilitare l'equilibrata distribuzione  delle
quote fra i partecipanti ai  sensi  dell'articolo  4,  comma  5,  sia
previsto a decorrere dal completamento dell'aumento  di  capitale  di
cui all'articolo 4, comma 2, un periodo di adeguamento non  superiore
a  ((  trentasei  mesi  ))  durante  il  quale  per   le   quote   di
partecipazione eccedenti la soglia indicata all'articolo 4, comma  5,
non spetta il  diritto  di  voto  ma  sono  riconosciuti  i  relativi
dividendi; 
    d) venga abrogata la clausola di gradimento alla  cessione  delle
quote, che puo'  avvenire  solo  fra  investitori  appartenenti  alle
categorie indicate all'articolo 4, comma 4 ((  ,  ferma  restando  la
verifica, da parte del Consiglio superiore della Banca d'Italia,  del
rispetto dei limiti di  partecipazione  al  capitale,  nonche'  della
ricorrenza dei requisiti di onorabilita' in  capo  agli  esponenti  e
alla compagine sociale dei soggetti acquirenti,  con  riferimento  ai
rispettivi  ordinamenti  di  appartenenza.  Ove  tali  requisiti  non
fossero soddisfatti, il Consiglio annulla la cessione delle quote. )) 
  (( 6. A partire dall'esercizio in corso alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, i partecipanti al capitale  della  Banca
d'Italia iscrivono le quote di  cui  all'articolo  4,  comma  2,  nel
comparto delle attivita' finanziarie detenute per la negoziazione, ai
medesimi valori. Restano in ogni caso ferme le  disposizioni  di  cui
all'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38. 
  6-bis.  La  Banca  d'Italia  e'  autorizzata   a   procedere   alla
dematerializzazione  delle  quote  di   partecipazione   al   proprio
capitale. Il trasferimento delle quote ha luogo, previa verifica  del
rispetto dei requisiti di  cui  al  comma  5,  lettera  d),  mediante
scritturazione sui conti aperti  dalla  Banca  d'Italia  a  nome  dei
partecipanti. Si applicano l'articolo 2355, quinto comma, del  codice
civile e, in quanto compatibili  con  le  disposizioni  del  presente
comma e dello Statuto della Banca d'Italia, le disposizioni di cui al
titolo II, capo II, della parte III del testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 
  6-ter. Lo Statuto della Banca d'Italia,  deliberato  dall'assemblea
straordinaria del 23  dicembre  2013  e  approvato  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  27  dicembre  2013,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2013, entra in vigore il 31
dicembre 2013 e il bilancio per l'anno 2013  della  stessa  Banca  e'
redatto secondo le relative disposizioni. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il  regio  decreto  28  aprile  1910,  n.  204,  reca
          "Approvazione del testo unico delle leggi sugli istituti di
          emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca.". 
              - Il regio decreto 12 marzo 1936, n.  375,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 7  marzo  1938,  n.  141,  e
          successive modificazioni, reca "Disposizioni per la  difesa
          del  risparmio  e  per   la   disciplina   della   funzione
          creditizia.". 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  5  del  decreto
          legislativo del Capo  provvisorio  dello  Stato  17  luglio
          1947, n. 691 (Istituzione di un Comitato  Interministeriale
          per il credito ed  il  risparmio),  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 5. - Del predetto Consiglio fanno  parte  i  soli
          membri la cui nomina, a norma dell'art. 22  del  R.D.L.  12
          marzo 1936, n. 375, convertito nella L. 7  marzo  1938,  n.
          141  e  successive  modificazioni,  spetta  alle  assemblee
          generali dei soci, ed alle sedute  di  esse  interviene  un
          ispettore del Tesoro, designato dal Ministro per il Tesoro. 
              L'art. 6 del  D.Lgs.Lgt.  4  gennaio  1945,  n.  1,  e'
          abrogato.". 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  3,  del  decreto
          legislativo   10   marzo   1998,   n.    43    (Adeguamento
          dell'ordinamento nazionale alle disposizioni  del  trattato
          istitutivo della Comunita' europea in materia  di  politica
          monetaria e di Sistema europeo delle banche centrali), come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art.   3   (Requisiti   d'indipendenza   della   Banca
          d'Italia.). - 1. Fino  all'adozione  da  parte  dell'Italia
          della moneta unica, secondo le previsioni del trattato,  il
          Governatore  della  Banca  d'Italia  determina  la   misura
          dell'interesse dei depositi in  conto  corrente  fruttifero
          presso la Banca stessa. Successivamente tale determinazione
          viene effettuata secondo le competenze previste nelle norme
          del trattato e dello statuto  del  SEBC.  Fino  al  termine
          sopra indicato, resta ferma la  disposizione  dell'articolo
          10, comma 4, della legge 26 novembre 1993,  n.  483,  cosi'
          come previsto negli articoli 6, comma 1, e 11, comma 2, del
          presente decreto. Sono o restano abrogati l'articolo 37 del
          testo  unico,  l'articolo  2  del  regio  decreto-legge  23
          novembre 1914, n. 1284 (3), e l'articolo 5, secondo  comma,
          del regio decreto 17 giugno 1928, n. 1377. 
              2. Sono o restano abrogati il terzo comma del  predetto
          articolo 22 ed il secondo comma dell'articolo  unico  della
          legge 12 dicembre 1962, n. 1715. 
              3. (Abrogato).". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 19, della legge  28
          dicembre 2005, n.  262  (Disposizioni  per  la  tutela  del
          risparmio e la disciplina  dei  mercati  finanziari),  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 19 (Banca d'Italia.). - 1. La Banca  d'Italia  e'
          parte integrante del Sistema europeo di banche centrali  ed
          agisce secondo gli indirizzi e le  istruzioni  della  Banca
          centrale europea. 
              2. La Banca d'Italia e' istituto di diritto pubblico. 
              3.  Le  disposizioni  normative  nazionali,  di   rango
          primario e secondario, assicurano alla Banca d'Italia ed ai
          componenti dei suoi organi l'indipendenza  richiesta  dalla
          normativa comunitaria per il migliore esercizio dei  poteri
          attribuiti nonche' per l'assolvimento  dei  compiti  e  dei
          doveri spettanti. 
              4. La  Banca  d'Italia,  nell'esercizio  delle  proprie
          funzioni  e  con  particolare  riferimento  a   quelle   di
          vigilanza, opera nel rispetto del principio di trasparenza,
          naturale complemento  dell'indipendenza  dell'autorita'  di
          vigilanza. Trasmette al Parlamento e al Governo,  entro  il
          30 giugno di ciascun  anno,  una  relazione  sull'attivita'
          svolta nell'anno precedente. 
              5. Gli atti emessi dagli organi  della  Banca  d'Italia
          hanno  forma  scritta  e  sono  motivati,  secondo   quanto
          previsto dal secondo periodo del comma  1  dell'articolo  3
          della legge 7 agosto 1990, n.  241.  Delle  riunioni  degli
          organi collegiali viene redatto apposito verbale. 
              6. La competenza ad  adottare  i  provvedimenti  aventi
          rilevanza   esterna   rientranti   nella   competenza   del
          governatore e quella relativa agli  atti  adottati  su  sua
          delega  sono  trasferite  al  direttorio.  Agli  atti   del
          direttorio si applica  quanto  previsto  dal  comma  5.  Le
          deliberazioni del direttorio sono adottate  a  maggioranza;
          in  caso  di  parita'  dei  voti  prevale   il   voto   del
          governatore. La disposizione contenuta  nel  primo  periodo
          non si applica, comunque, alle decisioni  rientranti  nelle
          attribuzioni del Sistema europeo di banche centrali. 
              7. Il governatore dura  in  carica  sei  anni,  con  la
          possibilita' di un solo  rinnovo  del  mandato.  Gli  altri
          membri del direttorio durano in carica  sei  anni,  con  la
          possibilita' di un solo rinnovo del  mandato.  In  sede  di
          prima applicazione i  membri  del  direttorio  diversi  dal
          governatore cessano dalla carica secondo una  articolazione
          delle scadenze disciplinata  dallo  statuto  dell'Istituto,
          compresa in un periodo comunque  non  superiore  ai  cinque
          anni. 
              8. La nomina del governatore e'  disposta  con  decreto
          del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente
          del  Consiglio  dei  ministri,  previa  deliberazione   del
          Consiglio dei ministri, sentito  il  parere  del  Consiglio
          superiore della Banca d'Italia.  Il  procedimento  previsto
          dal presente comma si  applica  anche,  nei  casi  previsti
          dall'articolo 14.2 del Protocollo sullo statuto del Sistema
          europeo di banche centrali e della Banca centrale  europea,
          per la revoca del governatore. Le disposizioni del presente
          comma e del primo periodo del comma  7  entrano  in  vigore
          alla data  di  pubblicazione  della  presente  legge  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
              9. Lo statuto della Banca  d'Italia  e'  adeguato  alle
          disposizioni contenute nei commi da 1 a 7  entro  due  mesi
          dalla data di entrata in vigore della presente  legge,  con
          le modalita' stabilite dal comma  2  dell'articolo  10  del
          decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43. Entro il medesimo
          termine  lo  statuto  della  Banca  d'Italia  e'   adeguato
          ridefinendo le competenze del Consiglio superiore  in  modo
          tale da attribuire allo stesso anche funzioni di  vigilanza
          e controllo all'interno della Banca d'Italia. Le istruzioni
          di vigilanza sono adeguate alle disposizioni contenute  nei
          commi da 1 a 8 entro dodici mesi dalla data di  entrata  in
          vigore della presente legge. 
              10. (Abrogato). 
              11. I commi 2, 3 e 6 dell'articolo 20  della  legge  10
          ottobre 1990, n. 287, sono abrogati. 
              12. 
              13. 
              14.". 
              - Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  10  del
          decreto legislativo  10  marzo  1998,  n.  43  (Adeguamento
          dell'ordinamento nazionale alle disposizioni  del  trattato
          istitutivo della Comunita' europea in materia  di  politica
          monetaria e di Sistema europeo delle banche centrali): 
              "Art.  10  (Modifiche   dello   statuto   della   Banca
          d'Italia). - 1. Lo statuto della  Banca  e'  adeguato  alle
          previsioni contenute nel presente decreto. 
              2.  Le  modifiche  dello  statuto  della   Banca   sono
          deliberate dall'assemblea straordinaria dei partecipanti  e
          sono approvate dal Presidente della Repubblica con  proprio
          decreto, su  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, di concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  del
          bilancio   e   della   programmazione   economica,   previa
          deliberazione del Consiglio dei ministri.". 
              - Si riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  4  del
          decreto legislativo 28  febbraio  2005,  n.  38  (Esercizio
          delle opzioni previste dall'articolo 5 del regolamento (CE)
          n.   1606/2002   in   materia   di    principi    contabili
          internazionali): 
              "Art. 4 (Bilancio di esercizio.). - 1. Le  societa'  di
          cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo  2  redigono  il
          bilancio di esercizio in conformita' ai principi  contabili
          internazionali, a partire dall'esercizio chiuso o in  corso
          al 31 dicembre 2006. 
              2. Le  societa'  di  cui  alle  lettere  a),  b)  e  c)
          dell'articolo 2 hanno la facolta' di redigere  il  bilancio
          di  esercizio  in   conformita'   ai   principi   contabili
          internazionali, per l'esercizio chiuso o  in  corso  al  31
          dicembre 2005. 
              3. Le societa' di cui alla lettera d) dell'articolo  2,
          che emettono strumenti finanziari ammessi alla negoziazione
          in  mercati  regolamentati  di   qualsiasi   Stato   membro
          dell'Unione  europea  e  che  non  redigono   il   bilancio
          consolidato,  redigono  il   bilancio   di   esercizio   in
          conformita' ai principi contabili internazionali, a partire
          dall'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2006. 
              4. Le societa' di cui alla lettera e)  dell'articolo  2
          hanno la facolta' di redigere il bilancio di  esercizio  in
          conformita' ai principi contabili internazionali, a partire
          dall'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2005. 
              5. Le societa' di cui alla lettera f)  dell'articolo  2
          che esercitano la facolta' di cui all'articolo 3, comma  2,
          e le societa'  di  cui  alla  lettera  g)  dell'articolo  2
          incluse, secondo  i  metodi  di  consolidamento  integrale,
          proporzionale  e  del  patrimonio   netto,   nel   bilancio
          consolidato  dalle  prime  redatto  hanno  la  facolta'  di
          redigere  il  bilancio  di  esercizio  in  conformita'   ai
          principi contabili internazionali, a partire dall'esercizio
          chiuso o in corso al 31 dicembre 2005. 
              6. Le societa' di cui alla lettera g) dell'articolo  2,
          diverse da quelle di cui  al  precedente  comma,  hanno  la
          facolta'  di  redigere  il   bilancio   di   esercizio   in
          conformita' ai principi contabili internazionali, a partire
          dall'esercizio  individuato  con   decreto   del   Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze  e  del   Ministro   della
          giustizia. 
              6-bis. Le societa' di cui ai commi 1,  2  e  3  per  le
          quali, successivamente alla redazione  di  un  bilancio  in
          conformita' ai principi contabili  internazionali,  vengono
          meno le condizioni per l'applicazione obbligatoria di  tali
          principi, hanno la facolta' di  continuare  a  redigere  il
          bilancio   in    conformita'    ai    principi    contabili
          internazionali. 
              7. La scelta effettuata  in  esercizio  delle  facolta'
          previste dai commi 4, 5, 6 e 6-bis non e' revocabile, salvo
          che  ricorrano   circostanze   eccezionali,   adeguatamente
          illustrate    nella    nota     integrativa,     unitamente
          all'indicazione degli effetti sulla rappresentazione  della
          situazione  patrimoniale  e  finanziaria  e  del  risultato
          economico  della  societa'.  In  ogni  caso,  il   bilancio
          relativo all'esercizio nel corso del quale e' deliberata la
          revoca della scelta e' redatto in conformita'  ai  principi
          contabili internazionali. 
              7-bis. I principi contabili  internazionali,  che  sono
          adottati   con   regolamenti   UE   entrati    in    vigore
          successivamente al 31 dicembre  2010,  si  applicano  nella
          redazione  dei  bilanci  d'esercizio   con   le   modalita'
          individuate a seguito della procedura  prevista  nel  comma
          7-ter. 
              7-ter.  Con  decreto  del  Ministro  della   giustizia,
          emanato entro novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore dei  regolamenti  UE  di  cui  al  comma  7-bis,  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          acquisito il parere dell'Organismo italiano di contabilita'
          e sentiti la Banca d'Italia,  la  CONSOB  e  l'ISVAP,  sono
          stabilite  eventuali  disposizioni  applicative   volte   a
          realizzare,  ove  compatibile,  il  coordinamento   tra   i
          principi medesimi e la disciplina di cui al  titolo  V  del
          libro V del codice civile, con  particolare  riguardo  alla
          funzione del bilancio di esercizio. 
              7-quater. Il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
          provvede, ove necessario, entro sessanta giorni dalla  data
          di entrata in vigore del decreto di cui al comma 7-ter,  ad
          emanare eventuali  disposizioni  di  coordinamento  per  la
          determinazione della base imponibile dell'IRES e dell'IRAP.
          In caso di mancata emanazione del decreto di cui  al  comma
          7-ter, le disposizioni di cui al  periodo  precedente  sono
          emanate entro centocinquanta giorni dalla data  di  entrata
          in vigore del regolamento UE.". 
              - Si riporta il testo vigente  dell'articolo  2355  del
          codice civile: 
              "Art. 2355 (Circolazione delle azioni). - Nel  caso  di
          mancata emissione  dei  titoli  azionari  il  trasferimento
          delle azioni ha effetto nei confronti  della  societa'  dal
          momento dell'iscrizione nel libro dei soci. 
              Le azioni al portatore si trasferiscono con la consegna
          del titolo. 
              Il  trasferimento  delle  azioni  nominative  si  opera
          mediante  girata  autenticata  da  un  notaio  o  da  altro
          soggetto secondo quanto previsto dalle leggi  speciali.  Il
          giratario che si dimostra possessore in base  a  una  serie
          continua di girate ha diritto di ottenere l'annotazione del
          trasferimento  nel  libro  dei   soci,   ed   e'   comunque
          legittimato ad esercitare i diritti  sociali;  resta  salvo
          l'obbligo della societa', previsto dalle leggi speciali, di
          aggiornare il libro dei soci. 
              Il trasferimento  delle  azioni  nominative  con  mezzo
          diverso dalla girata si opera a norma dell'articolo 2022. 
              Nei  casi   previsti   ai   commi   sesto   e   settimo
          dell'articolo 2354,  il  trasferimento  si  opera  mediante
          scritturazione sui conti destinati a registrare i movimenti
          degli strumenti finanziari; in tal caso, se le azioni  sono
          nominative, si applica il terzo comma e  la  scritturazione
          sul conto equivale alla girata.". 
              - Il titolo II, capo II, della parte  III  del  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58  (Testo  unico  delle
          disposizioni in materia di intermediazione finanziaria,  ai
          sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n.
          52) reca: "Parte III  -  Disciplina  dei  mercati  e  della
          gestione accentrata di strumenti finanziari - Titolo  II  -
          Gestione accentrata di strumenti finanziari  -  Capo  II  -
          Disciplina della gestione accentrata". 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   27
          dicembre 2013, reca: "Approvazione del nuovo statuto  della
          Banca d'Italia, a norma  dell'articolo  10,  comma  2,  del
          decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43.".