Art. 6 
 
Misure per favorire la  digitalizzazione  e  la  connettivita'  delle
  piccole e medie imprese, ed in materia di frequenze per il servizio
  televisivo digitale terrestre, comunicazioni ed (( agenda  digitale
  )) 
 
  1. Al fine di favorire la digitalizzazione dei processi aziendali e
l'ammodernamento tecnologico delle micro, piccole  e  medie  imprese,
nell'ambito di apposito Programma Operativo Nazionale della  prossima
programmazione 2014-2020 dei  fondi  strutturali  comunitari,  previa
verifica della coerenza con le linee di intervento in  essa  previste
ed a seguito dell'approvazione della Commissione europea,  ((  ovvero
nell'ambito della collegata pianificazione degli interventi nazionali
finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione  e  dal  Fondo  di
rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987,  n.  183,
)) sono adottati interventi per il  finanziamento  a  fondo  perduto,
tramite Voucher di importo non superiore a 10.000 euro, conformemente
al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione  del  15  dicembre
2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e  88  del  trattato
sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore
(«de minimis»), concessi  ad  imprese  per  l'acquisto  di  software,
hardware o servizi che consentano  il  miglioramento  dell'efficienza
aziendale, (( la modernizzazione dell'organizzazione del lavoro, tale
da  favorire  l'utilizzo  di  strumenti  tecnologici   e   forme   di
flessibilita', tra cui il telelavoro, )) lo sviluppo di soluzioni  di
e-commerce, la  connettivita'  a  banda  larga  e  ultralarga.  ((  I
suddetti voucher sono concessi anche per permettere  il  collegamento
alla rete internet mediante  la  tecnologia  satellitare,  attraverso
l'acquisto e l'attivazione di decoder e parabole, nelle aree dove  le
condizioni  geomorfologiche  non  consentano  l'accesso  a  soluzioni
adeguate attraverso  le  reti  terrestri  o  laddove  gli  interventi
infrastrutturali risultino scarsamente sostenibili  economicamente  o
non realizzabili.  ))  I  voucher  potranno  altresi'  finanziare  la
formazione qualificata, nel campo ICT, del personale  delle  suddette
piccole e medie imprese. 
  2. Previa verifica  della  coerenza  con  le  linee  di  intervento
previste   nella   proposta   nazionale   relativa   alla    prossima
programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari, fruibili a
seguito dell'approvazione da  parte  della  Commissione  europea  del
Programma  Operativo  Nazionale  relativo  alla   Competitivita'   di
responsabilita' del Ministero dello sviluppo economico,  con  decreto
del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto  con  il
Ministro per la coesione territoriale e il Ministro  per  gli  affari
regionali e le autonomie e con il Ministro dello sviluppo  economico,
e' stabilito l'ammontare  dell'intervento  nella  misura  massima  ((
complessiva )) di  100  milioni  di  euro  a  valere  sulla  medesima
proposta nazionale (( o sulla collegata pianificazione  definita  per
l'attuazione degli interventi a finanziamento  nazionale  di  cui  al
comma 1. )) La somma cosi' individuata dal CIPE e' ripartita  tra  le
Regioni in misura proporzionale al numero  delle  imprese  registrate
presso le Camere di commercio operanti nelle singole Regioni. 
  3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto
con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  sono  stabiliti  lo
schema standard di bando e le modalita' di erogazione dei  contributi
di cui al presente articolo. 
  4. All'articolo 1 dell'allegato n. 10 al codice delle comunicazioni
elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003,  n.  259,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: «111.000,00
euro» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione delle imprese  con  un
numero di utenti pari o inferiore a 50.000»; 
    b) al comma 1, lettera a), dopo  il  numero  1)  e'  inserito  il
seguente: «1-bis) per le imprese con  un  numero  di  utenti  pari  o
inferiore a 50.000, 300 euro ogni mille utenti»; 
    c) al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole:  «66.500,00
euro» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione delle imprese  con  un
numero di utenti pari o inferiore a 50.000»; 
    d) al comma 1, lettera b), dopo  il  numero  1)  e'  inserito  il
seguente: «1-bis) per le imprese con  un  numero  di  utenti  pari  o
inferiore a 50.000, 100 euro ogni 1.000 utenti». 
  (( 4-bis. Al fine di favorire  il  raggiungimento  degli  obiettivi
dell'Agenda digitale italiana, le disposizioni di cui al decreto  del
Ministro dello sviluppo economico 1° ottobre 2013,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 244 del 17 ottobre  2013,  si  applicano  anche
allo scavo per  l'installazione  dei  ricoveri  delle  infrastrutture
digitali necessarie per il collegamento degli edifici  alle  reti  di
telecomunicazioni. Nel  caso  di  installazione  dei  ricoveri  delle
infrastrutture contemporanea alla effettuazione dello  scavo,  l'ente
operatore  presenta   un'istanza   unica   per   lo   scavo   e   per
l'installazione  dei   ricoveri   delle   infrastrutture   ai   sensi
dell'articolo 88 del codice di cui al decreto legislativo  1°  agosto
2003, n. 259, e successive modificazioni. 
  4-ter. Al fine di  favorire  la  diffusione  della  banda  larga  e
ultralarga nel territorio nazionale anche  attraverso  l'utilizzo  di
tecniche innovative di scavo che non  richiedono  il  ripristino  del
manto stradale, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
legge di conversione del presente decreto,  sono  definite  ulteriori
misure relative alla posa in opera delle infrastrutture a banda larga
e ultralarga, anche modificative delle specifiche  tecniche  adottate
con decreto del Ministro dello sviluppo economico  1°  ottobre  2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 17 ottobre 2013. )) 
  5. All'articolo 15, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241,
le parole: «1º gennaio 2013», sono  sostituite  dalle  seguenti:  «30
giugno 2014». 
  (( 5-bis. Al fine di elaborare soluzioni innovative volte a colmare
il divario digitale in relazione alla banda larga e ultralarga  e  di
conseguire  una  mappatura  della  rete  di  accesso   ad   internet,
l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni,  entro  dodici  mesi
dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto,  costituisce,
tramite periodico aggiornamento richiesto agli operatori autorizzati,
una banca di dati  di  tutte  le  reti  di  accesso  ad  internet  di
proprieta'  sia  pubblica  sia  privata  esistenti   nel   territorio
nazionale, dettagliando le relative tecnologie nonche'  il  grado  di
utilizzo delle stesse. I  dati  cosi'  ricavati  devono  essere  resi
disponibili in formato di dati di tipo aperto, ai sensi del  comma  3
dell'articolo 68 del decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n. 82,  e
successive  modificazioni.  All'attuazione  del  presente  comma   si
provvede nei limiti delle risorse finanziarie,  umane  e  strumentali
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica. )) 
  6. All'articolo 6  del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano a fare data  dal
30  giugno  2014  per  i  contratti  stipulati  in   forma   pubblica
amministrativa e a far data dal  1º  gennaio  2015  per  i  contratti
stipulati mediante scrittura privata.». 
  7. Sono validi gli accordi di cui  all'articolo  15,  comma  2-bis,
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e i contratti di cui  all'articolo
6, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.  221,  non
stipulati in modalita' elettronica a far data dal 1º gennaio  2013  e
fino alle date in cui la stipula  in  modalita'  elettronica  diventa
obbligatoria ai sensi, rispettivamente, dei citati articoli 15, comma
2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e ((  di  cui  all'articolo
5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e  successive
modificazioni, nonche' )) 6, comma 4, del citato decreto-legge n. 179
del 2012. 
  8. (( Entro quindici giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, l'Autorita' per  le  garanzie  nelle  comunicazioni
avvia le procedure per escludere dalla pianificazione delle frequenze
per  il  servizio  televisivo   digitale   terrestre   le   frequenze
riconosciute  a  livello  internazionale  e  utilizzate   dai   Paesi
confinanti, pianificate e assegnate ad operatori di  rete  televisivi
in Italia e oggetto di accertate situazioni interferenziali alla data
di entrata in vigore  del  presente  decreto,  nonche'  le  frequenze
oggetto di EU Pilot esistenti  alla  medesima  data.  La  liberazione
delle frequenze di cui al primo periodo deve avere luogo non oltre il
31 dicembre 2014. Alla scadenza del  predetto  termine,  in  caso  di
mancata  liberazione  delle  suddette  frequenze,   l'Amministrazione
competente procede  senza  ulteriore  preavviso  alla  disattivazione
coattiva  degli  impianti  avvalendosi  degli  organi  della  polizia
postale e delle comunicazioni ai sensi dell'articolo  98  del  codice
delle comunicazioni elettroniche, di cui al  decreto  legislativo  1º
agosto 2003, n. 259. )) 
  9. ((  Con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  da  emanare
entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, sono definiti i criteri e le modalita'  per  l'attribuzione,
entro il 31 dicembre 2014, in favore degli operatori  abilitati  alla
diffusione di servizi di media audiovisivi, di misure  economiche  di
natura  compensativa,  a  valere  sulla  quota  non   impiegata   per
l'erogazione dei contributi  per  i  ricevitori  per  la  televisione
digitale nella misura massima di 20 milioni di euro, trasferiti  alla
societa' Poste Italiane Spa in via anticipata, di cui al decreto  del
Ministro delle  comunicazioni  30  dicembre  2003,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  18  del  23  gennaio  2004,  finalizzate  al
volontario  rilascio  di  porzioni   di   spettro   funzionali   alla
liberazione delle frequenze di cui al comma 8.  Successivamente  alla
data del 31 dicembre 2014 le risorse di  cui  al  primo  periodo  che
residuino successivamente all'erogazione delle misure  economiche  di
natura  compensativa  di  cui  al  medesimo  periodo  possono  essere
utilizzate, per le stesse finalita', per l'erogazione  di  indennizzi
eventualmente dovuti a soggetti non piu'  utilmente  collocati  nelle
graduatorie di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 marzo 2011, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75,
e  successive   modificazioni,   a   seguito   della   pianificazione
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni di cui al comma  8
del presente articolo. 
  9-bis. L'Autorita' per le garanzie nelle  comunicazioni  stabilisce
le modalita' e  le  condizioni  economiche  secondo  cui  i  soggetti
assegnatari dei diritti d'uso in ambito  locale  hanno  l'obbligo  di
cedere una quota  della  capacita'  trasmissiva  ad  essi  assegnata,
comunque  non  inferiore  a  un  programma,  a  favore  dei  soggetti
legittimamente operanti in ambito locale  alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, che  procedano  al  volontario  rilascio
delle frequenze utilizzate di cui al comma 8  o  a  cui,  sulla  base
della nuova pianificazione della stessa  Autorita'  per  le  garanzie
nelle  comunicazioni  e  della  posizione  non   piu'   utile   nelle
graduatorie di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 marzo 2011, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75,
e successive modificazioni, sia revocato il diritto d'uso. )) 
  10. Nell'ambito di apposito  Programma  Operativo  Nazionale  della
prossima programmazione 2014-2020 dei fondi  strutturali  comunitari,
previa verifica della coerenza con le linee  di  intervento  in  essa
previste ed a seguito dell'approvazione della Commissione europea, ((
ovvero nell'ambito della collegata  pianificazione  degli  interventi
nazionali finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la  coesione  e  dal
Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile  1987,
n. 183, )) sono adottati  interventi  per  il  riconoscimento  di  un
credito di imposta per le spese documentate e sostenute da piccole  e
medie  imprese  di  cui  alla   Raccomandazione   2003/361/CE   della
Commissione del 6 maggio 2003, ovvero da consorzi da reti di  piccole
e medie imprese, e relative ad interventi di rete fissa e mobile  che
consentano l'attivazione dei servizi di  connettivita'  digitale  con
capacita' uguale o superiore a 30 Mbps.  Il  credito  di  imposta  e'
riconosciuto a decorrere dalla data individuata con il decreto di cui
al comma 11 e fino al 2016, nella percentuale del 65%  degli  importi
rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo di 20.000
euro e nella misura massima complessiva  di  50  milioni  di  euro  a
valere  sulla  proposta  nazionale   relativa   alla   programmazione
2014-2020 (( o  sulla  predetta  pianificazione  degli  interventi  a
finanziamento nazionale. )) 
  11. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la
coesione territoriale e con il Ministro per gli affari regionali e le
autonomie,  sono  definite,  conformemente  al  regolamento  (CE)  n.
1998/2006  della  Commissione   del   15   dicembre   2006   relativo
all'applicazione  degli  articoli  87   e   88   del   trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea agli  aiuti  di  importanza  minore
(«de minimis»), le modalita' per usufruire del credito  d'imposta  di
cui al  comma  10,  inclusa  la  certificazione  del  prestatore  del
servizio di connessione digitale  e  le  modalita'  di  comunicazione
delle spese effettuate, ai fini delle verifica di capienza dei  fondi
annualmente disponibili, il regime dei controlli sulle spese  nonche'
ogni   altra   disposizione   necessaria    per    il    monitoraggio
dell'agevolazione ed  il  rispetto  del  limite  massimo  di  risorse
stanziate. 
  12. Il credito di imposta di cui al comma 10 non e' cumulabile  con
l'agevolazione prevista dal comma 1. 
  13. Il credito d'imposta deve essere indicato  nella  dichiarazione
dei redditi relativa al periodo d'imposta  nel  corso  del  quale  il
beneficio e' maturato. Esso non concorre alla formazione del reddito,
ne' della base  imponibile  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e
109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e
successive  modificazioni,  ed  e'  utilizzabile  esclusivamente   in
compensazione ai sensi dell'articolo 17  del  decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. 
  14. Le risorse individuate ai sensi  del  comma  11,  sono  versate
all'entrata del bilancio dello Stato e  successivamente  riassegnate,
per le finalita' di spesa di cui ai commi da 10  a  13,  ad  apposito
programma dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze. A tal fine,  il  Ministero  dello  sviluppo  economico
comunica al Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della  legge  16
aprile 1987, n. 183, (( e al Fondo per lo sviluppo e la coesione,  in
relazione alle previste  necessita'  per  fronteggiare  le  correlate
compensazioni, )) gli importi comunitari e nazionali  riconosciuti  a
titolo di credito di imposta  da  versare  all'entrata  del  bilancio
dello Stato. 
  (( 14-bis. All'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,  n.  35,  e
successive modificazioni, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Per le finalita' di cui al comma 1, l'Agenzia per  l'Italia
digitale e le  amministrazioni  interessate  possono  stipulare,  nel
rispetto della legislazione vigente in materia di contratti  pubblici
e mediante procedure di evidenza pubblica, convenzioni  con  societa'
concessionarie di servizi pubblici essenziali su tutto il  territorio
nazionale dotate di piattaforme tecnologiche integrate erogatrici  di
servizi su scala nazionale e di computer emergency response team.  Le
amministrazioni  interessate  provvedono  all'adempimento  di  quanto
previsto dal presente comma  con  le  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione vigente». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta l'allegato 10 dell'articolo  1  del  decreto
          legislativo del 1° agosto 2003,  n.  259,  recante  "Codice
          delle comunicazioni elettroniche.", pubblicato nella  Gazz.
          Uff. 15 settembre 2003, n. 214, S.O.: 
              "Allegato n. 10 dell'articolo 1. Diritti amministrativi 
              1. Al fine di assicurare la copertura  degli  oneri  di
          cui  all'articolo  34,  comma  1,  del  Codice  le  imprese
          titolari di autorizzazione generale per  l'installazione  e
          fornitura di  reti  pubbliche  di  comunicazioni,  comprese
          quelle  basate  sull'impiego  di  radiofrequenze,   e   per
          l'offerta del servizio telefonico accessibile al  pubblico,
          con esclusione  di  quello  offerto  in  luoghi  presidiati
          mediante apparecchiature terminali o attraverso l'emissione
          di carte  telefoniche,  sono  tenute  al  pagamento  annuo,
          compreso  l'anno  a  partire  dal  quale   l'autorizzazione
          generale decorre, di un contributo che e' determinato sulla
          base   della   popolazione   potenzialmente    destinataria
          dell'offerta. Tale contributo, che per gli anni  successivi
          a quello del conseguimento dell'autorizzazione deve  essere
          versato  entro  il  31  gennaio  di  ciascun  anno,  e'  il
          seguente: 
              a)  nel  caso  di  fornitura  di  reti   pubbliche   di
          comunicazioni: 
              1) sull'intero territorio nazionale, 111.000,00 euro; 
              2) su  un  territorio  avente  fino  a  10  milioni  di
          abitanti, 55.500,00 euro; 
              3) su un territorio avente fino a  200  mila  abitanti,
          27.750,00 euro; 
              b)  nel  caso  di  fornitura  di  servizio   telefonico
          accessibile al pubblico: 
              1) sull'intero territorio nazionale, 66.500,00 euro; 
              2) su  un  territorio  avente  fino  a  10  milioni  di
          abitanti, 27.750,00 euro; 
              3) su un territorio avente fino a  200  mila  abitanti,
          11.100,00 euro; 
              c) nel caso di fornitura del servizio di  comunicazioni
          mobili e personali: 
              1) la misura dei  contributi  puo'  essere  determinata
          sulla base di quanto previsto nei documenti  relativi  alla
          procedura di selezione competitiva o comparativa, oppure 
              2) qualora non sia stata prevista  nella  procedura  di
          selezione  competitiva  o  comparativa,  si   applicano   i
          contributi di cui alla lettera b); 
              d) nel caso di fornitura di  servizi  di  rete  e/o  di
          comunicazione elettronica via satellite: 
              1) fino a 10 stazioni, 2.220,00 euro; 
              2) fino a 100 stazioni, 5.550,00 euro; 
              3) oltre 100 stazioni, 11.100,00 euro. 
              2. Le imprese titolari  di  un'autorizzazione  generale
          per l'offerta  al  pubblico  di  servizi  di  comunicazione
          elettronica non ricompresi tra quelli indicati al comma  1,
          sono tenute al pagamento  annuo,  compreso  l'anno  in  cui
          l'autorizzazione generale  decorre,  di  un  contributo  di
          600,00 euro  per  ciascuna  sede  in  cui  sono  installate
          apparecchiature di commutazione proprie di ciascun servizio
          offerto. 
              3.  A  fini  della  determinazione  del  numero   delle
          stazioni componenti una rete VSAT  non  si  considerano  le
          stazioni trasportabili destinate a sostituire  le  stazioni
          fisse in situazioni di emergenza. 
              4. Al fine di consentire l'effettuazione dei  controlli
          amministrativi e  le  verifiche  tecniche,  i  titolari  di
          autorizzazioni generali  sono  tenuti,  sulla  base  di  un
          ragionevole preavviso, a consentire l'accesso al  personale
          incaricato di svolgere tali compiti alle sedi  ed  ai  siti
          oggetto del controllo.". 
              Il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 1°
          ottobre 2013, recante "Specifiche tecniche delle operazioni
          di  scavo  e  ripristino  per  la  posa  di  infrastrutture
          digitali nelle  infrastrutture  stradali.",  e'  pubblicato
          nella Gazz. Uff. 17 ottobre 2013, n. 244. 
                
              Si riporta l'articolo 88 del decreto legislativo del 1°
          agosto 2003, n. 259, recante  "Codice  delle  comunicazioni
          elettroniche.", pubblicato nella Gazz.  Uff.  15  settembre
          2003, n. 214, S.O., modificato dal D.L. 18 ottobre 2012, n.
          179, convertito, con modificazioni, dalla  L.  17  dicembre
          2012, n. 221: 
              "Art. 88. Opere civili, scavi ed occupazione  di  suolo
          pubblico 
              1.  Qualora  l'installazione   di   infrastrutture   di
          comunicazione elettronica presupponga la  realizzazione  di
          opere  civili  o,  comunque,  l'effettuazione  di  scavi  e
          l'occupazione di suolo  pubblico,  i  soggetti  interessati
          sono tenuti  a  presentare  apposita  istanza  conforme  ai
          modelli  predisposti  dagli  Enti   locali   e,   ove   non
          predisposti, al  modello  C  di  cui  all'allegato  n.  13,
          all'Ente locale  ovvero  alla  figura  soggettiva  pubblica
          proprietaria delle aree. 
              2. Il responsabile del  procedimento  puo'  richiedere,
          per una sola  volta,  entro  dieci  giorni  dalla  data  di
          ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni  e  la
          rettifica od integrazione della documentazione prodotta. Il
          termine di cui al comma 7 inizia nuovamente a decorrere dal
          momento dell'avvenuta integrazione documentale. 
              3. Entro il termine di  trenta  giorni  dalla  data  di
          ricezione dell'istanza, il  responsabile  del  procedimento
          puo' convocare, con provvedimento motivato, una  conferenza
          di servizi, alla quale prendono parte le figure  soggettive
          direttamente interessate dall'installazione. 
              4. La conferenza di  servizi  deve  pronunciarsi  entro
          trenta giorni  dalla  prima  convocazione.  L'approvazione,
          adottata a maggioranza dei presenti,  sostituisce  ad  ogni
          effetto   gli   atti   di    competenza    delle    singole
          Amministrazioni  e  vale  altresi'  come  dichiarazione  di
          pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza dei lavori. 
              5. Qualora  il  motivato  dissenso,  a  fronte  di  una
          decisione positiva assunta dalla conferenza di servizi, sia
          espresso  da  un'Amministrazione   preposta   alla   tutela
          ambientale, alla tutela della  salute  o  alla  tutela  del
          patrimonio storico-artistico, la decisione  e'  rimessa  al
          Consiglio dei Ministri e trovano  applicazione,  in  quanto
          compatibili  con  il  Codice,  le   disposizioni   di   cui
          all'articolo 14 e seguenti della legge 7  agosto  1990,  n.
          241 e successive modificazioni. 
              6.    Il    rilascio    dell'autorizzazione    comporta
          l'autorizzazione alla effettuazione  degli  scavi  indicati
          nel progetto, nonche' la concessione del suolo o sottosuolo
          pubblico necessario all'installazione delle infrastrutture.
          Il Comune puo' mettere a disposizione, direttamente  o  per
          il tramite di una societa'  controllata,  infrastrutture  a
          condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie. 
              7. Trascorso il termine di quarantacinque giorni  dalla
          presentazione della domanda,  senza  che  l'Amministrazione
          abbia  concluso  il  procedimento  con   un   provvedimento
          espresso ovvero abbia  indetto  un'apposita  conferenza  di
          servizi, la medesima si intende in ogni caso  accolta.  Nel
          caso di attraversamenti di strade e comunque di  lavori  di
          scavo di lunghezza inferiore ai duecento metri, il  termine
          e' ridotto a quindici giorni. Nel caso di  apertura  buche,
          apertura chiusini per infilaggio cavi o tubi, posa di  cavi
          o tubi aerei  su  infrastrutture  esistente,  allacciamento
          utenti il termine e' ridotto a dieci giorni. 
              8.  Qualora  l'installazione  delle  infrastrutture  di
          comunicazione elettronica interessi aree di  proprieta'  di
          piu' Enti, pubblici o privati, l'istanza di autorizzazione,
          conforme al modello D di  cui  all'allegato  n.  13,  viene
          presentata a tutti i soggetti interessati. Essa puo' essere
          valutata in una conferenza di servizi  per  ciascun  ambito
          regionale, convocata  dal  comune  di  maggiore  dimensione
          demografica. La conferenza puo' essere convocata  anche  su
          iniziativa del soggetto interessato. 
              9. Nei casi di cui al comma 8, la conferenza di servizi
          deve  pronunciarsi  entro   trenta   giorni   dalla   prima
          convocazione. L'approvazione, adottata  a  maggioranza  dei
          presenti,  sostituisce  ad  ogni  effetto   gli   atti   di
          competenza delle singole amministrazioni  e  vale  altresi'
          come dichiarazione di pubblica  utilita',  indifferibilita'
          ed urgenza dei lavori, anche ai sensi degli articoli  12  e
          seguenti del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  8
          giugno 2001, n. 327. Della convocazione e dell'esito  della
          conferenza viene tempestivamente  informato  il  Ministero.
          Qualora   il   motivato   dissenso    sia    espresso    da
          un'Amministrazione preposta alla  tutela  ambientale,  alla
          tutela  della  salute  o   alla   tutela   del   patrimonio
          storico-artistico, la decisione e' rimessa al Consiglio dei
          Ministri e trovano applicazione, in quanto compatibili  con
          il  Codice,  le  disposizioni  di  cui  all'articolo  14  e
          seguenti della legge 7 agosto 1990,  n.  241  e  successive
          modificazioni. 
              10. Salve  le  disposizioni  di  cui  all'articolo  93,
          nessuna altra indennita' e' dovuta  ai  soggetti  esercenti
          pubblici servizi o  proprietari,  ovvero  concessionari  di
          aree pubbliche, in conseguenza di scavi ed occupazioni  del
          suolo, pubblico o privato, effettuate al fine di installare
          le infrastrutture di comunicazione elettronica. 
              11. Le  figure  giuridiche  soggettive  alle  quali  e'
          affidata la cura di interessi pubblici devono rendere noto,
          con cadenza semestrale, i programmi relativi  a  lavori  di
          manutenzione  ordinaria  e  straordinaria,   al   fine   di
          consentire  ai  titolari  di  autorizzazione  generale  una
          corretta   pianificazione   delle   rispettive    attivita'
          strumentali ed, in specie, delle attivita' di installazione
          delle  infrastrutture  di  comunicazione   elettronica.   I
          programmi  dei  lavori  di  manutenzione  dovranno   essere
          notificati in formato elettronico al Ministero,  ovvero  ad
          altro Ente all'uopo delegato, con le  stesse  modalita'  di
          cui all'articolo 89, comma 3, per consentirne l'inserimento
          in  un  apposito  archivio  telematico   consultabile   dai
          titolari dell'autorizzazione generale. 
              12. Le figure soggettive esercenti pubblici  servizi  o
          titolari di pubbliche funzioni hanno l'obbligo, sulla  base
          di  accordi   commerciali   a   condizioni   eque   e   non
          discriminatorie,  di  consentire  l'accesso  alle   proprie
          infrastrutture civili disponibili,  a  condizione  che  non
          venga  turbato  l'esercizio  delle   rispettive   attivita'
          istituzionali. 
              Si riporta il comma  3  dell'articolo  68  del  decreto
          legislativo del  7  marzo  2005,  n.  82,  recante  "Codice
          dell'amministrazione digitale.",pubblicato nella Gazz. Uff.
          16 maggio 2005, n. 112, S.O.: 
              "Art. 68. Analisi comparativa delle soluzioni 
              1.- 2-bis (Omissis). 
              3. Agli effetti del  presente  decreto  legislativo  si
          intende per: 
              a) formato dei dati di tipo aperto, un formato di  dati
          reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto
          agli strumenti tecnologici necessari per la  fruizione  dei
          dati stessi; 
              b) dati di  tipo  aperto,  i  dati  che  presentano  le
          seguenti caratteristiche: 
              1) sono disponibili secondo i termini  di  una  licenza
          che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche  per
          finalita' commerciali, in formato disaggregato; 
              2)   sono   accessibili   attraverso   le    tecnologie
          dell'informazione e della comunicazione,  ivi  comprese  le
          reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti  ai
          sensi della lettera a), sono adatti all'utilizzo automatico
          da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti  dei
          relativi metadati; 
              3) sono resi disponibili  gratuitamente  attraverso  le
          tecnologie dell'informazione  e  della  comunicazione,  ivi
          comprese le reti telematiche pubbliche  e  private,  oppure
          sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti  per  la
          loro riproduzione e divulgazione.  L'Agenzia  per  l'Italia
          digitale deve stabilire, con propria deliberazione, i  casi
          eccezionali,   individuati   secondo   criteri   oggettivi,
          trasparenti  e  verificabili,  in  cui   essi   sono   resi
          disponibili a tariffe superiori ai costi marginali. In ogni
          caso,  l'Agenzia,  nel  trattamento  dei  casi  eccezionali
          individuati, si  attiene  alle  indicazioni  fornite  dalla
          direttiva  2003/98/CE  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio,   del   17   novembre   2003,   sul   riutilizzo
          dell'informazione del settore  pubblico,  recepita  con  il
          decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36.". 
              Si riporta i commi 4 e 3 dell'articolo  6  del  decreto
          legge 18  ottobre  2012,  179,  recante  "Ulteriori  misure
          urgenti per la crescita del Paese."pubblicato  nella  Gazz.
          Uff.  19  ottobre  2012,  n.  245,  S.O.,  convertito,  con
          modificazioni nella legge del 17  dicembre  2012,  n.  221,
          recante "Ulteriori  misure  urgenti  per  la  crescita  del
          Paese.", pubblicata nella Gazz. Uff. 18 dicembre  2012,  n.
          294, S.O. e modificato dalla legge  24  dicembre  2012,  n.
          228: 
              " 4. Le disposizioni di cui al comma 3 si  applicano  a
          fare data dal 1° gennaio 2013." 
              " 3. All'articolo  11  decreto  legislativo  12  aprile
          2006, n. 163, il comma 13 e' sostituito dal seguente: 
              «13. Il contratto e' stipulato, a pena di nullita', con
          atto pubblico notarile informatico,  ovvero,  in  modalita'
          elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna  stazione
          appaltante,  in  forma  pubblica  amministrativa   a   cura
          dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione  aggiudicatrice
          o mediante scrittura privata.».". 
              Si riporta l'articolo 5-bis del decreto legislativo del
          30  dicembre  1992,  n.  502,   recante   "Riordino   della
          disciplina in materia sanitaria, a  norma  dell'articolo  1
          della L. 23 ottobre 1992, n. 421.", pubblicato nella  Gazz.
          Uff. 30 dicembre 1992, n. 305, S.O., modificato dal decreto
          legislativo dell'8 aprile 2013,  n.  39,  pubblicato  nella
          Gazz. Uff. del 19/04/2013, n. 92: 
              "Art. 5-bis. Ristrutturazione edilizia e ammodernamento
          tecnologico. 
              1.  Nell'ambito  dei   programmi   regionali   per   la
          realizzazione degli interventi  previsti  dall'articolo  20
          della legge 11  marzo  1988,  n.  67,  il  Ministero  della
          sanita' puo' stipulare, di concerto con  il  Ministero  del
          tesoro, del bilancio e  della  programmazione  economica  e
          d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano e  nei  limiti  delle  disponibilita'  finanziarie,
          iscritte nel bilancio dello Stato e nei bilanci  regionali,
          accordi di programma con le regioni e  con  altri  soggetti
          pubblici interessati aventi a oggetto la relativa copertura
          finanziaria   nell'arco   pluriennale   degli   interventi,
          l'accelerazione  delle  procedure  e  la  realizzazione  di
          opere, con particolare riguardo alla qualificazione e messa
          a norma delle strutture sanitarie. 
              2. Gli  accordi  di  programma  previsti  dal  comma  1
          disciplinano altresi' le  funzioni  di  monitoraggio  e  di
          vigilanza demandate al ministero della sanita', i  rapporti
          finanziari fra  i  soggetti  partecipanti  all'accordo,  le
          modalita'  di  erogazione  dei  finanziamenti  statali,  le
          modalita' di partecipazione  finanziaria  delle  regioni  e
          degli altri  soggetti  pubblici  interessati,  nonche'  gli
          eventuali   apporti   degli    enti    pubblici    preposti
          all'attuazione. 
              3. In caso di mancata attivazione del programma oggetto
          dell'accordo  entro  i  termini   previsti   dal   medesimo
          programma,  la   copertura   finanziaria   assicurata   dal
          ministero della sanita' viene riprogrammata e  riassegnata,
          sentita la Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo
          Stato, le regioni e le  province  autonome,  in  favore  di
          altre regioni o enti pubblici interessati al  programma  di
          investimenti, tenuto conto della capacita' di  spesa  e  di
          immediato utilizzo delle risorse da parte dei medesimi.". 
              Il decreto del  Ministro  delle  comunicazioni  del  30
          dicembre  2003,  recante"Contributo  per   la   televisione
          digitale  terrestre  e  per  l'accesso  a  larga  banda  ad
          Internet ai sensi dell'art. 4, commi 1  e  2  della  L.  24
          dicembre 2003, n. 350.", e' pubblicato nella Gazz. Uff.  23
          gennaio 2004, n. 18. 
              Si riporta l'articolo 4 del decreto legge del 31  marzo
          2011, n. 34, recante "Disposizioni urgenti in favore  della
          cultura, in materia di incroci tra settori della  stampa  e
          della  televisione,  di  razionalizzazione  dello   spettro
          radioelettrico, di  abrogazione  di  disposizioni  relative
          alla  realizzazione  di   nuovi   impianti   nucleari,   di
          partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonche' per
          gli enti del Servizio  sanitario  nazionale  della  regione
          Abruzzo.", pubblicato nella Gazz. Uff. 31  marzo  2011,  n.
          74., convertito,con modificazioni  nella  legge  26  maggio
          2011, n. 75, recante "Disposizioni urgenti in favore  della
          cultura, in materia di incroci tra settori della  stampa  e
          della  televisione,  di  razionalizzazione  dello   spettro
          radioelettrico, di moratoria  nucleare,  di  partecipazioni
          della Cassa depositi e prestiti, nonche' per gli  enti  del
          Servizio     sanitario     nazionale     della      regione
          Abruzzo."pubblicata nella Gazz. Uff.  27  maggio  2011,  n.
          122: 
              "Art. 4.  Misure  di  razionalizzazione  dello  spettro
          radioelettrico 
              1. Il termine per stabilire, con le modalita' di cui al
          comma 5 dell'articolo 8-novies del decreto-legge  8  aprile
          2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6
          giugno 2008,  n.  101,  il  calendario  definitivo  per  il
          passaggio alla trasmissione televisiva  digitale  terrestre
          e' prorogato al 30 settembre 2011. Entro il 30 giugno  2012
          il   Ministero   dello    sviluppo    economico    provvede
          all'assegnazione dei diritti di uso relativi alle frequenze
          radiotelevisive nel rispetto dei criteri e delle  modalita'
          disciplinati dai commi da 8  a  12  dell'articolo  1  della
          legge  13  dicembre  2010,  n.  220,  nonche',  per  quanto
          concerne le frequenze  radiotelevisive  in  ambito  locale,
          predisponendo, per ciascuna area  tecnica  o  Regione,  una
          graduatoria  dei  soggetti  legittimamente  abilitati  alla
          trasmissione  radiotelevisiva  in  ambito  locale  che   ne
          facciano richiesta sulla  base  dei  seguenti  criteri:  a)
          entita' del patrimonio al netto delle  perdite;  b)  numero
          dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro  a  tempo
          indeterminato;   c)   ampiezza   della   copertura    della
          popolazione;  d)  priorita'  cronologica   di   svolgimento
          dell'attivita' nell'area, anche con riferimento all'area di
          copertura. Nelle aree in cui,  alla  data  del  1°  gennaio
          2011, non ha avuto luogo il passaggio alla trasmissione  in
          tecnica digitale, il Ministero dello sviluppo economico non
          procede    all'assegnazione    a    operatori    di    rete
          radiotelevisivi in ambito locale dei diritti d'uso relativi
          alle  frequenze  di  cui  al  primo  periodo  del  comma  8
          dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Nelle
          aree in cui alla medesima data del 1° gennaio 2011 ha avuto
          luogo il passaggio alla trasmissione in  tecnica  digitale,
          il Ministero dello sviluppo economico rende disponibili  le
          frequenze di cui al  citato  primo  periodo  del  comma  8,
          assegnando ai soggetti titolari di diritto  d'uso  relativi
          alle frequenze  nella  banda  790-862  Mhz,  risultanti  in
          posizione utile in  base  alle  rispettive  graduatorie,  i
          diritti d'uso riferiti alle frequenze nelle  bande  174-230
          Mhz e  470-790  Mhz.  L'Autorita'  per  le  garanzie  nelle
          comunicazioni  dispone  le  modalita'   e   le   condizioni
          economiche secondo cui i soggetti assegnatari  dei  diritti
          d'uso hanno l'obbligo di cedere una quota  della  capacita'
          trasmissiva ad essi assegnata, comunque non inferiore a due
          programmi, a favore dei soggetti legittimamente operanti in
          ambito locale  alla  data  del  1°  gennaio  2011  che  non
          richiedano di essere inseriti nelle graduatorie di  cui  al
          presente comma, a condizione che  procedano  al  volontario
          rilascio  delle  frequenze  utilizzate  e  rinuncino   alla
          qualifica di operatori di rete,  o  che  sulla  base  delle
          medesime graduatorie non risultino destinatari  di  diritti
          d'uso.". 
              La Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del  6
          maggio 2003, relativa alla definizione delle  microimprese,
          piccole e  medie  imprese,  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          ufficiale dell'Unione europea del  20  maggio  2003,  n.  L
          124/36. 
              Si riporta  l'articolo  47  del  decreto  legge  del  9
          febbraio  201,  n.  5,  recante  "Disposizioni  urgenti  in
          materia di semplificazione e di sviluppo."pubblicato  nella
          Gazz. Uff. 9 febbraio 2012, n. 33,  S.O.,  convertito,  con
          modificazioni, nella legge 4 aprile 2012,  n.  35,  recante
          "Disposizioni urgenti in materia di  semplificazione  e  di
          sviluppo." pubblicata nella Gazz. Uff. 6  aprile  2012,  n.
          82, S.O. , modificato  dal  D.L.  21  giugno  2013,  n.  69
          convertito nella legge del 9 agosto 2013, n. 98, pubblicata
          nella Gazz. Uff. 20 agosto 2013, n. 194, S.O.: 
              "Art. 47. Agenda digitale italiana 
              1. Nel quadro delle  indicazioni  dell'agenda  digitale
          europea,  di  cui  alla  comunicazione  della   Commissione
          europea COM (2010) 245 definitivo/2 del 26 agosto 2010,  il
          Governo    persegue    l'obiettivo    prioritario     della
          modernizzazione dei rapporti tra pubblica  amministrazione,
          cittadini e imprese, attraverso azioni coordinate dirette a
          favorire lo  sviluppo  di  domanda  e  offerta  di  servizi
          digitali   innovativi,   a    potenziare    l'offerta    di
          connettivita' a larga  banda,  a  incentivare  cittadini  e
          imprese all'utilizzo di servizi digitali e a promuovere  la
          crescita di capacita' industriali adeguate a  sostenere  lo
          sviluppo di prodotti e servizi innovativi. 
              2. E' istituita la cabina  di  regia  per  l'attuazione
          dell'agenda digitale italiana,  presieduta  dal  Presidente
          del Consiglio dei Ministri o da un suo delegato e  composta
          dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro per  la
          pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro
          per la coesione territoriale, dal Ministro dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca,  dal  Ministro   della
          salute, dal Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  dal
          Ministro delle politiche agricole alimentari  e  forestali,
          da un Presidente di regione e da un Sindaco designati dalla
          Conferenza Unificata. La cabina di regia e'  integrata  dai
          Ministri  interessati  alla   trattazione   di   specifiche
          questioni. La cabina di regia presenta al Parlamento, entro
          novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto,
          avvalendosi anche  dell'Agenzia  per  l'Italia  digitale  e
          delle amministrazioni rappresentate nella cabina di  regia,
          un quadro complessivo delle norme  vigenti,  dei  programmi
          avviati e del loro stato di  avanzamento  e  delle  risorse
          disponibili che costituiscono  nel  loro  insieme  l'agenda
          digitale. Nell'ambito della cabina di  regia  e'  istituito
          con decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  il
          Tavolo permanente per  l'innovazione  e  l'agenda  digitale
          italiana,  organismo  consultivo  permanente  composto   da
          esperti  in  materia  di  innovazione  tecnologica   e   da
          esponenti  delle  imprese  private  e  delle   universita',
          presieduto dal Commissario  del  Governo  per  l'attuazione
          dell'agenda digitale posto  a  capo  di  una  struttura  di
          missione per l'attuazione  dell'agenda  digitale  istituita
          presso  la   Presidenza   del   Consiglio   dei   Ministri.
          All'istituzione della cabina di regia di  cui  al  presente
          comma si provvede  con  le  risorse  umane,  strumentali  e
          finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque,
          senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
              2-bis.  La  cabina  di  regia  di  cui  al   comma   2,
          nell'attuare l'agenda digitale italiana  nel  quadro  delle
          indicazioni sancite dall'agenda digitale europea,  persegue
          i seguenti obiettivi: 
              a) realizzazione delle  infrastrutture  tecnologiche  e
          immateriali  al  servizio  delle  «comunita'  intelligenti»
          (smart communities), finalizzate a soddisfare la  crescente
          domanda di servizi digitali in settori quali la  mobilita',
          il  risparmio  energetico,   il   sistema   educativo,   la
          sicurezza, la sanita', i servizi sociali e la cultura; 
              b) promozione del paradigma dei dati aperti (open data)
          quale modello di valorizzazione del patrimonio  informativo
          pubblico, al fine di creare strumenti e servizi innovativi; 
              c) potenziamento delle applicazioni di  amministrazione
          digitale (e-government) per il miglioramento dei servizi ai
          cittadini e alle imprese, per  favorire  la  partecipazione
          attiva degli stessi alla vita  pubblica  e  per  realizzare
          un'amministrazione aperta e trasparente; 
              d) promozione  della  diffusione  e  del  controllo  di
          architetture di  cloud  computing  per  le  attivita'  e  i
          servizi delle pubbliche amministrazioni; 
              e) utilizzazione degli acquisti pubblici  innovativi  e
          degli appalti  pre-commerciali  al  fine  di  stimolare  la
          domanda di beni e servizi innovativi basati  su  tecnologie
          digitali; 
              f) infrastrutturazione per favorire l'accesso alla rete
          internet  nelle  zone  rurali,  nonche'  in  grandi   spazi
          pubblici collettivi quali scuole, universita', spazi urbani
          e locali pubblici in genere; 
              g)  investimento  nelle  tecnologie  digitali  per   il
          sistema scolastico e  universitario,  al  fine  di  rendere
          l'offerta educativa e formativa coerente con i  cambiamenti
          in atto nella societa'; 
              h) consentire  l'utilizzo  dell'infrastruttura  di  cui
          all'articolo    81,     comma     2-bis,     del     codice
          dell'amministrazione   digitale,   di   cui   al    decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82,anche al fine di consentire
          la  messa  a  disposizione  dei  cittadini  delle   proprie
          posizioni debitorie nei  confronti  dello  Stato  da  parte
          delle banche dati delle pubbliche  amministrazioni  di  cui
          all'articolo 2, comma  2,  del  citato  codice  di  cui  al
          decreto  legislativo  n.  82   del   2005,   e   successive
          modificazioni; 
              i)  individuare  i  criteri,  i  tempi  e  le  relative
          modalita'  per  effettuare  i   pagamenti   con   modalita'
          informatiche nonche' le modalita' per il  riversamento,  la
          rendicontazione da parte  del  prestatore  dei  servizi  di
          pagamento e  l'interazione  tra  i  sistemi  e  i  soggetti
          coinvolti nel pagamento, anche individuando il  modello  di
          convenzione che il prestatore di servizi deve sottoscrivere
          per effettuare il pagamento. 
              2-ter.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma  2-bis  si
          applicano, ove  possibile  tecnicamente  e  senza  nuovi  o
          maggiori oneri per la finanza pubblica, ovvero direttamente
          o indirettamente aumenti di costi a  carico  degli  utenti,
          anche  ai  soggetti  privati  preposti   all'esercizio   di
          attivita' amministrative. 
              2-quater. Al fine di favorire le azioni di cui al comma
          1, in accordo con i principi, gli obiettivi e le  procedure
          definite  dal  quadro  normativo  europeo  in  materia   di
          comunicazioni elettroniche, come recepito  nell'ordinamento
          nazionale dal codice  di  cui  al  decreto  legislativo  1°
          agosto 2003, n. 259,  l'Autorita'  per  le  garanzie  nelle
          comunicazioni puo' considerare di adottare le misure  volte
          a: 
              a)  assicurare  l'offerta   disaggregata   dei   prezzi
          relativi all'accesso all'ingrosso  alla  rete  fissa  e  ai
          servizi accessori, in modo che il prezzo  del  servizio  di
          accesso all'ingrosso alla rete fissa indichi  separatamente
          il costo della prestazione dell'affitto della  linea  e  il
          costo delle attivita'  accessorie,  quali  il  servizio  di
          attivazione  della  linea   stessa   e   il   servizio   di
          manutenzione correttiva; 
              b) rendere possibile, per  gli  operatori  richiedenti,
          acquisire tali servizi anche da imprese terze  operanti  in
          regime di concorrenza  sotto  la  vigilanza  e  secondo  le
          modalita' indicate  dall'Autorita'  medesima,  assicurando,
          comunque, il mantenimento della sicurezza della rete.". 
              Si riporta l'articolo  17  del  decreto  legislativo  9
          luglio 1997, n.  241,  recante  "Norme  di  semplificazione
          degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione
          dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'  di
          modernizzazione   del    sistema    di    gestione    delle
          dichiarazioni.", pubblicato nella Gazz. Uff 28 luglio 1997,
          n. 174.  (Testo  risultante  dopo  le  modifiche  apportate
          dall'art. 8, comma 18, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, in  vigore
          dal 18 luglio 2012) 
              "Art. 17. (Oggetto) 
              1. I contribuenti  eseguono  versamenti  unitari  delle
          imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme
          a  favore  dello  Stato,  delle  regioni   e   degli   enti
          previdenziali, con  eventuale  compensazione  dei  crediti,
          dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi  soggetti,
          risultanti dalle dichiarazioni e dalle  denunce  periodiche
          presentate successivamente alla data di entrata  in  vigore
          del  presente  decreto.  Tale  compensazione  deve   essere
          effettuata   entro   la   data   di   presentazione   della
          dichiarazione  successiva.  La  compensazione  del  credito
          annuale   o   relativo   a   periodi   inferiori   all'anno
          dell'imposta sul valore aggiunto, per importi  superiori  a
          5.000 euro annui, puo'  essere  effettuata  a  partire  dal
          giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione
          della  dichiarazione  o  dell'istanza  da  cui  il  credito
          emerge. 
              2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
          i crediti e i debiti relativi: 
              a) alle imposte sui redditi, alle relative  addizionali
          e alle ritenute alla  fonte  riscosse  mediante  versamento
          diretto ai sensi dell'Art. 3  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute
          di cui al secondo comma del citato Art. 3  resta  ferma  la
          facolta' di eseguire il  versamento  presso  la  competente
          sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in  tal  caso
          non e' ammessa la compensazione; 
              b) all'imposta sul  valore  aggiunto  dovuta  ai  sensi
          degli articoli 27 e 33 del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  e  quella  dovuta  dai
          soggetti di cui all'Art. 74; 
              c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e
          dell'imposta sul valore aggiunto; 
              d) all'imposta prevista dall'Art. 3, comma 143, lettera
          a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 
              e) ai contributi previdenziali dovuti  da  titolari  di
          posizione assicurativa in una delle  gestioni  amministrate
          da enti previdenziali, comprese le quote associative; 
              f) ai contributi previdenziali ed assistenziali  dovuti
          dai datori di lavoro e dai committenti  di  prestazioni  di
          collaborazione coordinata e continuativa  di  cui  all'Art.
          49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte  sui
          redditi,  approvato  con  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
              g) ai premi per l'assicurazione  contro  gli  infortuni
          sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi  del
          testo unico approvato  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; 
              h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale
          ai sensi dell'Art. 20; 
              h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio
          netto  delle  imprese,  istituita  con   decreto-legge   30
          settembre 1992,  n.  394,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del  contributo  al
          Servizio sanitario nazionale di cui all'Art. 31 della legge
          28  febbraio  1986,  n.  41,  come  da  ultimo   modificato
          dall'Art. 4 del decreto-legge  23  febbraio  1995,  n.  41,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 22  marzo  1995,
          n. 85; 
              h-ter) alle altre entrate individuate con  decreto  del
          Ministro delle finanze, di concerto  con  il  Ministro  del
          tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica,  e
          con i Ministri competenti per settore; 
              h-quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti
          sale cinematografiche; 
              h-quinquies) alle somme  che  i  soggetti  tenuti  alla
          riscossione   dell'incremento   all'addizionale    comunale
          debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'articolo 6-quater
          del decreto-legge 31 gennaio 2005, n.  7,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  31  marzo  2005,  n.  43,   e
          successive modificazioni.".