Art. 6 
 
 
            Proroga di termini in materia di istruzione, 
                        universita' e ricerca 
 
  1. All'articolo 1, comma 48, della legge 24 dicembre 2012, n.  228,
le parole: «1º gennaio 2014»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «30
giugno 2014». 
  2. All'articolo 7, comma 3,  del  decreto  legislativo  27  gennaio
2012, n. 18, le parole:  «1º  gennaio  2014»  sono  sostituite  dalle
seguenti: (( «1° gennaio 2015» )). 
  3. All'articolo 18, comma 8-quinquies, del decreto-legge 21  giugno
2013, n. 69, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
2013, n. 98, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:  «Per  le
Regioni nelle quali gli effetti della graduatoria  di  cui  al  comma
8-quater  sono  stati   sospesi   da   provvedimenti   dell'autorita'
giudiziaria, il termine del 28  febbraio  2014  e'  prorogato  al  30
giugno 2014.». 
  4.  Il  termine  di  conservazione   ai   fini   della   perenzione
amministrativa  delle  somme  iscritte  nel  conto  dei  residui  del
capitolo 7236 «Fondo ordinario per  gli  enti  e  le  istituzioni  di
ricerca» dello stato di  previsione  del  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e  della  ricerca,  relative  al  progetto  bandiera
denominato «Super B Factory» inserito nel Programma  nazionale  della
ricerca 2011-2013, nel limite di 40.357.750 euro, e' prorogato di  un
anno in relazione a ciascun esercizio di  provenienza  delle  stesse.
Dette somme sono mantenute in  bilancio  e  versate  all'entrata  del
bilancio dello Stato per euro 22.000.000 nell'anno 2014  e  per  euro
18.357.750 nell'anno 2015 ai fini della riassegnazione, nei  medesimi
anni, al Fondo  per  il  finanziamento  ordinario  delle  Universita'
statali dello stato di previsione dello stesso Ministero. 
  5. Alla  compensazione  degli  effetti  finanziari  in  termini  di
fabbisogno e di indebitamento  netto  derivanti  dall'attuazione  del
comma  4  si  provvede  mediante  corrispondente  utilizzo  per  euro
22.000.000 per l'anno 2014 ed euro 18.357.750  per  l'anno  2015  del
Fondo per la compensazione degli effetti finanziari  non  previsti  a
legislazione vigente conseguenti  all'attualizzazione  di  contributi
pluriennali, di cui all'articolo 6,  comma  2,  del  decreto-legge  7
ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4
dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni. 
  6. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  (( 6-bis. La validita' delle idoneita' conseguite  ai  sensi  della
legge 3 luglio 1998, n. 210, e' prorogata di due anni dalla  data  di
scadenza del quinto anno dal loro conseguimento. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo del  comma  48  dell'art.  1  della
          citata  legge  n.  228  del  2012,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «48. A  decorrere  dal  30  giugno  2014  il  Ministero
          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca  dismette
          la sede romana di piazzale Kennedy e il relativo  contratto
          di locazione  e'  risolto.  Da  tale  dismissione  derivano
          risparmi di spesa pari a 6  milioni  di  euro  a  decorrere
          dall'anno 2014.». 
              Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 7 del decreto
          legislativo 27 gennaio 2012,  n.  18  (Introduzione  di  un
          sistema di contabilita' economico-patrimoniale e analitica,
          del  bilancio  unico  e  del  bilancio  consolidato   nelle
          universita', a norma dell'art. 5, comma 1, lettera b), e 4,
          lettera a), della legge 30  dicembre  2010,  n.  240)  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art.    7.     Introduzione     della     contabilita'
          economico-patrimoniale, della contabilita' analitica e  del
          bilancio unico 
              1-2. (Omissis). 
              3. Le universita' adottano il sistema  di  contabilita'
          economico-patrimoniale  e  il  bilancio   unico   d'ateneo,
          nonche' i sistemi e le procedure di contabilita' analitica,
          entro il 1° gennaio 2015. 
              4.(Omissis).». 
              Si riporta il testo del comma 8-quinquies dell'art.  18
          del decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69  (Disposizioni
          urgenti per il  rilancio  dell'economia),  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  9  agosto  2013,  n.  98,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art.  18.  Sblocca  cantieri,  manutenzione   reti   e
          territorio e fondo piccoli Comuni 
              1 - 8-quater. (Omissis). 
              8-quinquies. Il mancato affidamento dei lavori  di  cui
          al comma 8-quater entro il 28  febbraio  2014  comporta  la
          revoca dei finanziamenti. Per le Regioni  nelle  quali  gli
          effetti della graduatoria di cui  al  comma  8-quater  sono
          stati sospesi da provvedimenti dell'autorita'  giudiziaria,
          il termine del 28 febbraio 2014 e' prorogato al  30  giugno
          2014.  Le  eventuali  economie  di  spesa  che  si  rendono
          disponibili all'esito delle  procedure  di  cui  al  citato
          comma 8-quater ovvero le risorse  derivanti  dalle  revoche
          dei   finanziamenti   sono   riassegnate   dal    Ministero
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  alle
          richieste che seguono  nell'ordine  della  graduatoria.  Lo
          stesso Ministero provvede al  trasferimento  delle  risorse
          agli enti locali per permettere i  pagamenti  entro  il  31
          dicembre 2014, secondo gli stati di avanzamento dei  lavori
          debitamente certificati. 
              8-sexies - 14-bis. (Omissis).». 
              Si riporta  il  testo  del  comma  2  dell'art.  6  del
          decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 (Disposizioni  urgenti
          per il contenimento della spesa sanitaria e in  materia  di
          regolazioni contabili con le autonomie locali), convertito,
          con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.  189,  e
          successive modificazioni: 
              «Art. 6. Disposizioni finanziarie e finali 
              1 - 1-quater. (Omissis). 
              2.   Nello   stato   di   previsione   del    Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  e'  istituito,  con   una
          dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
          per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per  l'anno  2011,
          un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari  non
          previsti     a     legislazione     vigente     conseguenti
          all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
          comma 177-bis dell'art. 4 della legge 24 dicembre 2003,  n.
          350, introdotto dall'art. 1,  comma  512,  della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012, per  le
          finalita'  previste   dall'art.   5-bis,   comma   1,   del
          decreto-legge 13  agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  14  settembre  2011,  n.  148,
          limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo  e  la
          coesione, di cui all'art.  4  del  decreto  legislativo  31
          maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita'
          di cui  al  primo  periodo  si  provvede  con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, da  trasmettere  al
          Parlamento, per il parere  delle  Commissioni  parlamentari
          competenti per materia e per i profili finanziari,  nonche'
          alla Corte dei conti.». 
              La  legge  3  luglio  1998,  n.  210  (Norme   per   il
          reclutamento dei ricercatori e dei professori  universitari
          di ruolo) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  6  luglio
          1998, n. 155.