Art. 6 
 
 
                       Ruoli e responsabilita' 
 
  1. Nel sistema di conservazione si individuano  almeno  i  seguenti
ruoli: 
  a) produttore; 
  b) utente; 
  c) responsabile della conservazione. 
  2. I ruoli di produttore e utente sono svolti da persone fisiche  o
giuridiche interne o esterne al sistema di conservazione,  secondo  i
modelli organizzativi definiti all'art. 5. 
  3. Il responsabile della gestione documentale o il responsabile del
servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei
flussi documentali e  degli  archivi  assicura  la  trasmissione  del
contenuto del pacchetto di versamento, da lui prodotto, al sistema di
conservazione secondo le modalita' operative definite nel manuale  di
conservazione. 
  4. L'utente richiede  al  sistema  di  conservazione  l'accesso  ai
documenti per acquisire  le  informazioni  di  interesse  nei  limiti
previsti dalla legge. Tali informazioni vengono fornite  dal  sistema
di conservazione secondo le modalita' previste all'art. 10. 
  5.  Il  responsabile  della  conservazione  definisce  e  attua  le
politiche complessive del sistema di conservazione e  ne  governa  la
gestione con piena responsabilita'  ed  autonomia,  in  relazione  al
modello organizzativo adottato ai sensi dell'art. 5. 
  6.  Il  responsabile  della   conservazione,   sotto   la   propria
responsabilita',  puo'  delegare  lo  svolgimento  del  processo   di
conservazione o di parte di esso ad uno o piu' soggetti di  specifica
competenza  ed  esperienza  in  relazione  alle  attivita'  ad   essi
delegate. Tale delega e' formalizzata,  esplicitando  chiaramente  il
contenuto della stessa, ed in particolare le  specifiche  funzioni  e
competenze affidate al delegato. 
  7. La conservazione puo' essere affidata ad  un  soggetto  esterno,
secondo i modelli organizzativi di cui all'art. 5, mediante contratto
o convenzione di servizio che  preveda  l'obbligo  del  rispetto  del
manuale di conservazione predisposto dal responsabile della stessa. 
  8.  Il  soggetto  esterno  a  cui  e'  affidato  il   processo   di
conservazione assume il ruolo di  responsabile  del  trattamento  dei
dati come previsto dal Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati
personali. 
  9. Resta ferma  la  competenza  del  Ministero  dei  beni  e  delle
attivita' culturali e del turismo in materia di tutela dei sistemi di
conservazione degli archivi pubblici  o  degli  archivi  privati  che
rivestono interesse storico particolarmente importante.