Art. 6 
 
                             Prestazioni 
 
  1. Il Fondo provvede, nell'ambito dei processi di cui  all'art.  3,
comma 1 e nei confronti dei soggetti aderenti al Fondo: 
    a) in via ordinaria: 
  1)  a  contribuire  al  finanziamento  di  programmi  formativi  di
riconversione e/o riqualificazione professionale, anche  in  concorso
con gli appositi Fondi nazionali e/o comunitari; 
  2)  al  finanziamento  di  specifici  trattamenti  a   favore   dei
lavoratori dipendenti dai soggetti di cui  all'art.  3  del  presente
decreto aderenti al Fondo, interessati da  riduzione  dell'orario  di
lavoro o da sospensione temporanea dell'attivita' lavorativa anche in
concorso con  gli  appositi  strumenti  di  sostegno  previsti  dalla
legislazione vigente ed al versamento della contribuzione correlata; 
    b) in via straordinaria all'erogazione  di  assegni  straordinari
per il sostegno al reddito, in forma rateale, ed al versamento  della
contribuzione correlata, riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne
per un periodo massimo di cinque  anni  fino  al  raggiungimento  dei
requisiti  previsti  per  l'accesso  al   trattamento   pensionistico
anticipato o di vecchiaia. 
  2.  Qualora  intervengano  modifiche  normative  e/o   disposizioni
attuative  che  innalzino  i  requisiti  di  accesso  al  trattamento
pensionistico,  per  i  soggetti  che  stiano  gia'   fruendo   delle
prestazioni del Fondo, l'erogazione  dell'assegno  ed  il  versamento
della contribuzione ad esso correlata  verranno  prorogati  oltre  il
suddetto limite  di  sessanta  mesi  e  fino  al  raggiungimento  dei
requisiti  previsti  per  l'accesso  al   trattamento   pensionistico
anticipato o di vecchiaia. 
  3. L'assegno straordinario  e'  pari  all'importo  del  trattamento
pensionistico INPS (anticipato o di vecchiaia)  che  gli  interessati
percepirebbero alla  data  di  cessazione  del  rapporto  di  lavoro,
compresa  la  quota  di   pensione   calcolata   sulla   base   della
contribuzione mancante per il diritto  alla  pensione  stessa;  detto
assegno assorbe, nei casi in cui sia dovuto fino  a  concorrenza,  il
preavviso o la relativa indennita' sostitutiva. 
  4. Il lavoratore puo' optare per l'erogazione in  unica  soluzione.
In tale caso, l'assegno  straordinario  una  tantum  e'  pari  ad  un
importo corrispondente al 65% dell'importo di cui sopra, attualizzato
al  tasso  ufficiale  BCE  di  riferimento  alla  data  di  esercizio
dell'opzione, dedotta la contribuzione correlata, che, pertanto,  non
viene versata. 
  5.  Ai  fini  dell'applicazione  dei  criteri  di  cui   ai   commi
precedenti, si tiene conto della complessiva anzianita'  contributiva
rilevabile da apposita certificazione prodotta dai lavoratori. 
  6. Il Fondo versa, altresi', la contribuzione correlata di  cui  al
precedente comma 1 lettera a)  punto  2  e  lettera  b)  dovuta  alla
competente gestione assicurativa obbligatoria.