Art. 6 Prestazioni 1. Il Fondo provvede, nell'ambito dei processi di cui all'art. 3, comma 1 e nei confronti dei soggetti aderenti al Fondo: a) in via ordinaria: 1) a contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione e/o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali e/o comunitari; 2) al finanziamento di specifici trattamenti a favore dei lavoratori dipendenti dai soggetti di cui all'art. 3 del presente decreto aderenti al Fondo, interessati da riduzione dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attivita' lavorativa anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente ed al versamento della contribuzione correlata; b) in via straordinaria all'erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito, in forma rateale, ed al versamento della contribuzione correlata, riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne per un periodo massimo di cinque anni fino al raggiungimento dei requisiti previsti per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato o di vecchiaia. 2. Qualora intervengano modifiche normative e/o disposizioni attuative che innalzino i requisiti di accesso al trattamento pensionistico, per i soggetti che stiano gia' fruendo delle prestazioni del Fondo, l'erogazione dell'assegno ed il versamento della contribuzione ad esso correlata verranno prorogati oltre il suddetto limite di sessanta mesi e fino al raggiungimento dei requisiti previsti per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato o di vecchiaia. 3. L'assegno straordinario e' pari all'importo del trattamento pensionistico INPS (anticipato o di vecchiaia) che gli interessati percepirebbero alla data di cessazione del rapporto di lavoro, compresa la quota di pensione calcolata sulla base della contribuzione mancante per il diritto alla pensione stessa; detto assegno assorbe, nei casi in cui sia dovuto fino a concorrenza, il preavviso o la relativa indennita' sostitutiva. 4. Il lavoratore puo' optare per l'erogazione in unica soluzione. In tale caso, l'assegno straordinario una tantum e' pari ad un importo corrispondente al 65% dell'importo di cui sopra, attualizzato al tasso ufficiale BCE di riferimento alla data di esercizio dell'opzione, dedotta la contribuzione correlata, che, pertanto, non viene versata. 5. Ai fini dell'applicazione dei criteri di cui ai commi precedenti, si tiene conto della complessiva anzianita' contributiva rilevabile da apposita certificazione prodotta dai lavoratori. 6. Il Fondo versa, altresi', la contribuzione correlata di cui al precedente comma 1 lettera a) punto 2 e lettera b) dovuta alla competente gestione assicurativa obbligatoria.