Art. 6 
 
 
    Graduazione programmata dell'intervento della forza pubblica 
 
  1. I comuni adottano  le  misure  necessarie  per  comunicare  alle
Prefetture - Uffici territoriali del Governo  l'elenco  dei  soggetti
richiedenti che abbiano i requisiti per l'accesso al contributo,  per
le valutazioni funzionali all'adozione delle  misure  di  graduazione
programmata dell'intervento della forza pubblica nell'esecuzione  dei
provvedimenti di sfratto.