Art. 6 Tenuta dei registri assicurativi e del modulo di sviluppo sinistri per le imprese con sede legale in altri Stati membri. 1. Le imprese con sede legale in altri Stati membri che aderiscono alla procedura di risarcimento diretto sono tenute alla compilazione: a) per le sole partite di danno CARD, dei registri dei sinistri di cui agli articoli da 22 a 26 del Regolamento ISVAP n. 27 del 14 ottobre 2008, secondo le modalita' previste dal regolamento stesso; b) del modulo 29A.2-SINISTRI CARD e dell'allegato 1 al modulo 29A.2, di cui al Regolamento n. 22 del 4 aprile 2008, secondo le modalita' previste dal regolamento stesso. 2. Le imprese assicurano il raccordo tra le totalizzazioni dei registri assicurativi di cui al comma 1, lettera a) e gli importi indicati nel modulo di cui al comma 1, lettera b), secondo le istruzioni dettate nell'allegato 1, lettera C, del Regolamento ISVAP n. 27 del 14 ottobre 2008. Le imprese conservano evidenza degli elementi che determinano gli eventuali disallineamenti. 3. Le imprese operanti in regime di stabilimento conservano i registri assicurativi e il modulo di sviluppo sinistri di cui al comma 1 presso la propria sede in Italia. 4. Le imprese operanti in regime di libera prestazione di servizi conservano i registri assicurativi e il modulo di sviluppo sinistri di cui al comma 1 presso la sede del rappresentante per la gestione dei sinistri di cui all'art. 25 del decreto.