Art. 6 
 
Tenuta dei registri assicurativi e del modulo  di  sviluppo  sinistri
  per le imprese con sede legale in altri Stati membri. 
 
  1. Le imprese con sede legale in altri Stati membri che  aderiscono
alla procedura di risarcimento diretto sono tenute alla compilazione: 
    a) per le sole partite di danno CARD, dei registri  dei  sinistri
di cui agli articoli da 22 a 26 del Regolamento ISVAP n.  27  del  14
ottobre 2008, secondo le modalita' previste dal regolamento stesso; 
    b) del modulo 29A.2-SINISTRI CARD e  dell'allegato  1  al  modulo
29A.2, di cui al Regolamento n. 22 del  4  aprile  2008,  secondo  le
modalita' previste dal regolamento stesso. 
  2. Le imprese assicurano il  raccordo  tra  le  totalizzazioni  dei
registri assicurativi di cui al comma 1, lettera  a)  e  gli  importi
indicati nel modulo di  cui  al  comma  1,  lettera  b),  secondo  le
istruzioni dettate nell'allegato 1, lettera C, del Regolamento  ISVAP
n. 27 del 14 ottobre  2008.  Le  imprese  conservano  evidenza  degli
elementi che determinano gli eventuali disallineamenti. 
  3. Le imprese operanti  in  regime  di  stabilimento  conservano  i
registri assicurativi e il modulo di  sviluppo  sinistri  di  cui  al
comma 1 presso la propria sede in Italia. 
  4. Le imprese operanti in regime di libera prestazione  di  servizi
conservano i registri assicurativi e il modulo di  sviluppo  sinistri
di cui al comma 1 presso la sede del rappresentante per  la  gestione
dei sinistri di cui all'art. 25 del decreto.