Art. 6 
 
 
     Divieto di incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza 
 
  1. All'art. 5, comma 9, del decreto-legge 6  luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  le
parole da «a soggetti, gia' appartenenti ai ruoli delle stesse»  fino
alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «a soggetti  gia'
lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle  suddette
amministrazioni e', altresi', fatto divieto di conferire ai  medesimi
soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche  in  organi  di
governo delle amministrazioni (( di cui al primo periodo e degli enti
e societa' da esse controllati, ad  eccezione  dei  componenti  delle
giunte degli enti territoriali e  dei  componenti  o  titolari  degli
organi elettivi degli enti  di  cui  all'art.  2,  comma  2-bis,  del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Incarichi e collaborazioni  sono
consentiti, esclusivamente a titolo gratuito e  per  una  durata  non
superiore a un anno, non prorogabile ne' rinnovabile, presso ciascuna
amministrazione. Devono essere  rendicontati  eventuali  rimborsi  di
spese,  corrisposti  nei  limiti   fissati   dall'organo   competente
dell'amministrazione  interessata.  Gli  organi   costituzionali   si
adeguano alle  disposizioni  del  presente  comma  nell'ambito  della
propria autonomia». )) 
  2. Le disposizioni dell'art. 5, comma 9, del  decreto-legge  n.  95
del 2012, come modificato dal comma 1, si  applicano  agli  incarichi
conferiti a decorrere dalla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta l'art. 5, comma 9, del citato  decreto-legge
          6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dalla presente
          legge: 
              "9. E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni  di
          cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del
          2001, nonche' alle pubbliche amministrazioni  inserite  nel
          conto economico consolidato della pubblica amministrazione,
          come  individuate  dall'Istituto  nazionale  di  statistica
          (ISTAT) ai sensi dell'art.  1,  comma  2,  della  legge  31
          dicembre 2009, n. 196 nonche' alle  autorita'  indipendenti
          ivi inclusa la Commissione nazionale per le societa'  e  la
          borsa (Consob) di  attribuire  incarichi  di  studio  e  di
          consulenza a soggetti gia' lavoratori  privati  o  pubblici
          collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni  e',
          altresi', fatto divieto di conferire ai  medesimi  soggetti
          incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in  organi  di
          governo delle amministrazioni di cui  al  primo  periodo  e
          degli enti e societa' da esse controllati, ad eccezione dei
          componenti delle  giunte  degli  enti  territoriali  e  dei
          componenti o titolari degli organi elettivi degli  enti  di
          cui all'art. 2, comma 2-bis, del  decreto-legge  31  agosto
          2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
          ottobre 2013,  n.  125.  Incarichi  e  collaborazioni  sono
          consentiti, esclusivamente a  titolo  gratuito  e  per  una
          durata  non  superiore  a  un  anno,  non  prorogabile  ne'
          rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere
          rendicontati eventuali rimborsi di spese,  corrisposti  nei
          limiti fissati dall'organo competente  dell'amministrazione
          interessata. Gli organi  costituzionali  si  adeguano  alle
          disposizioni del presente comma nell'ambito  della  propria
          autonomia. Sono comunque  consentiti  gli  incarichi  e  le
          cariche conferiti a titolo gratuito. Il presente comma  non
          si applica agli incarichi  e  alle  cariche  presso  organi
          costituzionali.".