Art. 6 Ricerca scientifica 1. E' fatto divieto a chiunque di detenere o movimentare materiale vivo di Xylella fastidiosa o ogni materiale infetto da essa. 2. Il Servizio fitosanitario centrale autorizza la detenzione o il trasferimento del materiale di cui al comma precedente in applicazione del titolo X del decreto legislativo n. 214/2005. 3. Fatto salvo quanto previsto dai commi 1 e 2, le Istituzioni scientifiche e gli altri soggetti che intendano avviare attivita' di indagini e sperimentazione sull'organismo specificato devono darne preventivamente comunicazione al Servizio fitosanitario regionale competente, e devono tempestivamente comunicarne i risultati agli stessi Servizi, prima di darne diffusione pubblica.