Art. 6 
 
 
                          Oneri finanziari 
 
  1.  Agli  oneri  conseguenti  all'attivazione  del  Nucleo  tecnico
nazionale  (NTN)  si  provvede,  nell'ambito  delle  risorse   umane,
strumentali e  finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente  e,
comunque, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,
ovvero, qualora intervenga la dichiarazione dello stato di emergenza,
a valere sulle risorse stanziate dalla delibera  di  cui  all'art.  5
della legge 24 febbraio 1992, n. 225. 
    i. Per gli elenchi regionali (NT-REG - Sez. 2) la rendicontazione
degli oneri relativi rimane in carico alla regione competente. 
  Per i tecnici di cui alla lista a), vale l'applicazione del vigente
contratto di lavoro, a meno di  diverse  disposizioni  connesse  allo
stato di emergenza. Possono essere rendicontati i costi  relativi  al
trattamento di missione, nel rispetto dei limiti  di  spesa  e  delle
procedure stabilite dalle Amministrazioni di appartenenza, nonche' le
ore di straordinario effettivamente prestate dai tecnici  rilevatori,
da  attestarsi  sotto  la  responsabilita'  del  tecnico  medesimo  e
dell'Amministrazione di appartenenza, secondo i parametri economici e
contrattuali   vigenti   presso   la   stessa   Amministrazione    di
appartenenza, entro  il  limite  definito  sulla  base  dei  relativi
provvedimenti connessi allo stato emergenziale. 
  Per i tecnici di cui  alla  lista  b),  vale  quanto  disposto  dal
decreto del Presidente della Repubblica n. 194/2001. 
  Per i tecnici di cui alla lista  c),  valgono  i  medesimi  criteri
definiti per  i  tecnici  professionisti  di  cui  alle  sezioni  dei
consigli nazionali, afferenti al NT-DPC, sentito il responsabile  del
relativo elenco regionale sull'ammissibilita' delle spese, anche alla
luce delle possibilita' di ospitalita' presso una  struttura  campale
del Sistema nazionale di Protezione civile. 
    ii. Per  l'elenco  centrale  del  Dipartimento  della  protezione
civile (NT-DPC), si applicano modalita'  differenziate  per  ciascuna
sezione. 
  Per i tecnici di cui alla  sezione  interna  (NT-DPC-Sez.  interna)
vale l'applicazione del  vigente  contratto  di  lavoro,  a  meno  di
diverse disposizioni connesse allo stato di emergenza. Possono essere
rendicontati  i  costi  relativi  al  trattamento  di  missione,  nel
rispetto  dei  limiti  di   spesa   e   delle   procedure   stabilite
dall'Amministrazione di appartenenza, nonche' le ore di straordinario
effettivamente prestate dai tecnici rilevatori, da  attestarsi  sotto
la responsabilita' del tecnico  medesimo  e  dell'Amministrazione  di
appartenenza, secondo i parametri economici  e  contrattuali  vigenti
presso l'Amministrazione di appartenenza, entro  il  limite  definito
sulla  base  dei   relativi   provvedimenti   connessi   allo   stato
emergenziale. 
  Per i tecnici di cui alla sezione centri di  competenza  (NT-DPC  -
Sez. CC), valgono le convenzioni eventualmente gia' esistenti o vanno
stipulate nuove convenzioni  definite  in  relazione  allo  stato  di
emergenza. 
  Per i tecnici di cui alle sezioni dei consigli nazionali (NT-DPC  -
Sez. CNI), (NT-DPC - Sez. CNA), (NT-DPC - Sez. CNG), (NT-DPC  -  Sez.
CNGL) e' disposto il  rimborso  delle  spese  documentate  di  vitto,
alloggio, viaggio, secondo le procedure ed  i  criteri  riportati  in
allegato A, che costituisce parte integrante del presente  decreto  e
che potra' essere oggetto di futuri aggiornamenti. 
    iii. Per i  tecnici  di  cui  all'elenco  dei  Vigili  del  fuoco
(NT-VVF), vale l'applicazione del vigente contratto di lavoro, a meno
di diverse disposizioni connesse allo stato di emergenza.