Art. 6 Emissione dei certificati di immissione in consumo 1. Il GSE, entro il 31 marzo di ogni anno, rilascia ai soggetti obbligati, in regola con i versamenti dei corrispettivi dovuti al GSE ai sensi del decreto oneri, e che hanno immesso in consumo biocarburanti, i «Certificati di Immissione in Consumo» di biocarburanti (di seguito certificati o CIC), sulla base delle comunicazioni di cui all'art. 4, comma 1, consentendo l'accesso alle funzionalita' del portale informatico del GSE (BIOCAR). 2. L'immissione in consumo di 10 Gcal di biocarburanti da' diritto ad un certificato. L'immissione in consumo dei biocarburanti di cui all'art. 33, comma 5 del decreto legislativo del 3 marzo 2011, n. 28 e successive modifiche e integrazioni, e dei biocarburanti avanzati da' diritto a ricevere un certificato ogni 5 Gcal immesse. L'immissione in consumo di biometano da' diritto a ricevere i certificati secondo le prescrizioni ed i requisiti previsti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 5 dicembre 2013, ed al solo fine di rappresentazione sintetica riportate nell'Allegato 2 del presente decreto. Il numero dei certificati rilasciato e' differenziato a seconda della tipologia di biocarburante immesso in consumo ed e' calcolato mediante arrotondamento con criterio commerciale. 3. Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo, a prescindere dalla tipologia, i certificati hanno un valore unitario di 10 Gcal. 4. I soggetti obbligati possono disporre dei certificati emessi ai sensi del presente articolo entro e non oltre il 30 settembre dell'anno successivo a quello di emissione. Dopo tale data, eventuali certificati non utilizzati per l'assolvimento dell'obbligo scadono e sono annullati dal sistema. 5. I certificati sono altresi' commerciabili e possono essere scambiati dagli operatori nel corso di tutto l'anno, fatta eccezione per il periodo dal 1° al 31 di ottobre. Pena la nullita', gli scambi dei certificati devono essere registrati sul portale informatico del GSE, indicando quantita', tipologia e anno di emissione dei certificati stessi. 6. L'eventuale mancata corrispondenza tra le autocertificazioni di cui all'art. 4, comma 1 e le verifiche di cui all'art. 7, comporta la compensazione, da parte del GSE, dei certificati sia in fase di emissione che di gestione degli stessi.