Art. 6 
 
 
         Attribuzione delle funzioni amministrative oggetto 
           di riordino nelle materie di competenza statale 
 
  1. Le funzioni oggetto di riordino,  nelle  materie  di  competenza
statale sono cosi' individuate e attribuite: 
    I. in materia di tutela delle  minoranze,  le  funzioni  relative
alla delimitazione dell'ambito territoriale e sub-comunale in cui  si
applicano le disposizioni  di  tutela  delle  minoranze  linguistiche
storiche, sentiti i comuni interessati, su  richiesta  di  almeno  il
quindici per cento dei cittadini iscritti nelle  liste  elettorali  e
residenti nei comuni stessi,  ovvero  di  un  terzo  dei  consiglieri
comunali dei medesimi comuni, di cui all'art. 3, comma 1, della legge
15 dicembre 1999, n. 482, sono attribuite, ove previste, alle  citta'
metropolitane ed alle Province come enti di area vasta; 
    II. in materia di tutela delle minoranze,  le  funzioni  relative
alla  possibilita'  di  determinare,  nelle  Province  in  cui  siano
presenti   i   gruppi   linguistici   tutelati,   nell'ambito   delle
disponibilita' di bilancio delle stesse, in base a criteri oggettivi,
provvidenze per l'editoria,  per  gli  organi  di  stampa  e  per  le
emittenti radiotelevisive a  carattere  privato  che  utilizzino  una
delle  lingue  ammesse  a  tutela,  nonche'   per   le   associazioni
riconosciute e radicate nel territorio che abbiano come finalita'  la
salvaguardia delle minoranze linguistiche, di cui all'art.  14  della
legge 15 dicembre 1999, n. 482, sono attribuite, ove  previste,  alle
citta' metropolitane ed alle Province come enti di area vasta; 
    III. in materia di tutela delle minoranze, le  funzioni  relative
alla possibilita' di istituire appositi istituti per la tutela  delle
tradizioni linguistiche e culturali, di cui all'art. 16  della  legge
15 dicembre 1999, n. 482 sono attribuite, ove previste,  alle  citta'
metropolitane ed alle Province come enti di area vasta. 
  2. Sono contestualmente confermati in capo alle Province i  beni  e
le risorse umane, finanziarie e organizzative connesse alle  funzioni
di cui al comma 1.