Art. 6 
 
Convenzione di negoziazione assistita da (( uno o  piu'  avvocati  ))
  per  le  soluzioni  consensuali  di   separazione   personale,   di
  cessazione degli effetti civili o di scioglimento  del  matrimonio,
  di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio 
 
  Convenzione di negoziazione assistita da (( uno o piu' avvocati  ))
per le soluzioni consensuali di separazione personale, di  cessazione
degli effetti civili o di scioglimento del  matrimonio,  di  modifica
delle condizioni di separazione o di divorzio 
  1. La  convenzione  di  negoziazione  assistita  ((  da  almeno  un
avvocato per parte )) puo' essere conclusa tra  coniugi  al  fine  di
raggiungere una soluzione consensuale di  separazione  personale,  di
cessazione degli effetti civili del matrimonio, di  scioglimento  del
matrimonio nei casi di cui all'articolo 3, primo  comma,  numero  2),
lettera b), della legge (( 1° dicembre )) 1970, n. 898, e  successive
modificazioni, di modifica  delle  condizioni  di  separazione  o  di
divorzio. 
  2. (( In mancanza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci  o
portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3,  della
legge  5  febbraio  1992,   n.   104,   ovvero   economicamente   non
autosufficienti, l'accordo raggiunto  a  seguito  di  convenzione  di
negoziazione assistita e' trasmesso al procuratore  della  Repubblica
presso  il  tribunale  competente  il  quale,  quando   non   ravvisa
irregolarita',  comunica  agli  avvocati   il   nullaosta   per   gli
adempimenti ai sensi del comma 3. In presenza  di  figli  minori,  di
figli maggiorenni incapaci  o  portatori  di  handicap  grave  ovvero
economicamente non autosufficienti, l'accordo raggiunto a seguito  di
convenzione di negoziazione assistita deve essere trasmesso entro  il
termine di dieci giorni al procuratore  della  Repubblica  presso  il
tribunale competente, il quale, quando ritiene che l'accordo risponde
all'interesse dei figli, lo autorizza. Quando ritiene  che  l'accordo
non risponde all'interesse dei figli, il procuratore della Repubblica
lo trasmette, entro cinque giorni, al presidente del  tribunale,  che
fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle  parti
e provvede senza ritardo. All'accordo autorizzato si applica il comma
3. )) 
  3. L'accordo raggiunto a  seguito  della  convenzione  produce  gli
effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali  che  definiscono,
nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di separazione  personale,
di cessazione degli effetti civili del  matrimonio,  di  scioglimento
del matrimonio e di modifica delle condizioni  di  separazione  o  di
divorzio. (( Nell'accordo si da' atto che gli avvocati hanno  tentato
di conciliare le parti e le hanno  informate  della  possibilita'  di
esperire la mediazione familiare e che gli avvocati  hanno  informato
le parti dell'importanza per il minore di trascorrere tempi  adeguati
con ciascuno dei genitori. )) L'avvocato della parte e'  obbligato  a
trasmettere, entro il termine di dieci  giorni,  all'ufficiale  dello
stato  civile  del  Comune  in  cui  il  matrimonio  fu  iscritto   o
trascritto, copia,  autenticata  dallo  stesso,  dell'accordo  munito
delle certificazioni di cui all'articolo 5. 
  4. All'avvocato che viola l'obbligo di cui al  comma  3,  ((  terzo
periodo, )) e' applicata la sanzione amministrativa pecuniaria ((  da
euro 2.000 ad euro 10.000 )). Alla irrogazione della sanzione di  cui
al periodo che precede e' competente il Comune in cui  devono  essere
eseguite le annotazioni previste dall'articolo  69  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396. 
  5. (( Al decreto del Presidente della Repubblica 3  novembre  2000,
n. 396, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    
  a) all'articolo 49, comma 1, dopo la  lettera  g)  e'  inserita  la
seguente: 
  "g-bis)  gli  accordi  raggiunti  a  seguito  di   convenzione   di
negoziazione assistita da uno o  piu'  avvocati  ovvero  autorizzati,
conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale
di cessazione degli effetti civili del matrimonio e  di  scioglimento
del matrimonio"; 
    
  b) all'articolo 63, comma 2, dopo la  lettera  h)  e'  aggiunta  la
seguente: 
  "h-bis)  gli  accordi  raggiunti  a  seguito  di   convenzione   di
negoziazione assistita da uno o piu' avvocati conclusi tra coniugi al
fine  di  raggiungere  una  soluzione  consensuale   di   separazione
personale, di cessazione degli  effetti  civili  del  matrimonio,  di
scioglimento del matrimonio, nonche' di modifica delle condizioni  di
separazione o di divorzio"; 
    
  c) all'articolo 69, comma 1, dopo la  lettera  d)  e'  inserita  la
seguente: 
  "d-bis)  degli  accordi  raggiunti  a  seguito  di  convenzione  di
negoziazione assistita da uno o  piu'  avvocati  ovvero  autorizzati,
conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale
di separazione personale, di  cessazione  degli  effetti  civili  del
matrimonio, di scioglimento del matrimonio". )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 49, commi
          1 e 2 dell'articolo 63 e dell'articolo 69, del decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  3  novembre  2000,  n.   396
          (Regolamento  per  la  revisione   e   la   semplificazione
          dell'ordinamento dello stato civile, a norma  dell'articolo
          2, comma 12,  della  L.  15  maggio  1997,  n.  127),  come
          modificati dalla presente legge: 
                "Art. 49. Annotazioni. 
              1. Negli atti di nascita si annotano: 
              a) i provvedimenti di adozione e di revoca; 
              b)  i  provvedimenti  di   revoca   o   di   estinzione
          dell'affiliazione; 
              c) le comunicazioni di apertura  e  di  chiusura  della
          tutela, eccettuati i casi di interdizione legale; 
              d) i decreti di nomina e di revoca  del  tutore  o  del
          curatore  provvisorio   in   pendenza   del   giudizio   di
          interdizione o di inabilitazione; 
              e) le sentenze di interdizione o  di  inabilitazione  e
          quelle di revoca; 
              f) gli atti di matrimonio e  le  sentenze  dalle  quali
          risulta l'esistenza del matrimonio; 
              g)  le  sentenze  che  pronunciano  la   nullita',   lo
          scioglimento o  la  cessazione  degli  effetti  civili  del
          matrimonio; 
              g-bis) gli accordi raggiunti a seguito  di  convenzione
          di negoziazione assistita da uno  o  piu'  avvocati  ovvero
          autorizzati, conclusi tra coniugi al  fine  di  raggiungere
          una  soluzione  consensuale  di  cessazione  degli  effetti
          civili del matrimonio e di scioglimento del matrimonio; 
              g-ter) gli accordi  di  scioglimento  o  di  cessazione
          degli effetti civili del matrimonio ricevuti dall'ufficiale
          dello stato civile; 
              h) i provvedimenti  della  corte  di  appello  previsti
          nell'articolo 17 della legge 27 maggio 1929, n. 847,  e  le
          sentenze con le quali  si  pronuncia  l'annullamento  della
          trascrizione di  un  matrimonio  celebrato  dinanzi  ad  un
          ministro di culto; 
              i) gli atti e i provvedimenti  riguardanti  l'acquisto,
          la perdita, la rinuncia o il riacquisto della  cittadinanza
          italiana; 
              j) le sentenze  dichiarative  di  assenza  o  di  morte
          presunta e quelle  che,  a  termini  dell'articolo  67  del
          codice civile, dichiarano la esistenza delle persone di cui
          era stata dichiarata la morte presunta o  ne  accertano  la
          morte; 
              k) gli atti di riconoscimento di  filiazione  naturale,
          in qualunque forma effettuati; 
              l)  le  domande  di  impugnazione  del  riconoscimento,
          quando ne e' ordinata l'annotazione, e le relative sentenze
          di rigetto; 
              m)  le  sentenze  che   pronunciano   la   nullita'   o
          l'annullamento dell'atto di riconoscimento; 
              n) le legittimazioni per susseguente matrimonio  o  per
          provvedimento del giudice e le sentenze  che  accolgono  le
          relative impugnazioni; 
              o)  le  sentenze  che  dichiarano  o  disconoscono   la
          filiazione legittima; 
              p) i provvedimenti che determinano il cambiamento o  la
          modifica del nome cognome relativi alla persona cui  l'atto
          si riferisce; quelli che determinano il  cambiamento  o  la
          modifica  del  cognome  relativi  alla   persona   da   cui
          l'intestatario dell'atto ha derivato il  cognome,  salvi  i
          casi in cui il predetto intestatario,  se  maggiorenne,  si
          sia avvalso della facolta' di poter  mantenere  il  cognome
          precedentemente posseduto; 
              q) le sentenze  relative  al  diritto  di  uso  di  uno
          pseudonimo; 
              r) gli atti di morte; 
              s) i provvedimenti  di  rettificazione  che  riguardano
          l'atto gia' iscritto o trascritto nei registri. 
              (Omissis)." 
              "Art. 63. Iscrizioni e trascrizioni. 
              1. Negli archivi di cui  all'articolo  10,  l'ufficiale
          dello stato civile iscrive: 
              a) gli atti dei matrimoni celebrati davanti a lui; 
              b) gli atti dei matrimoni celebrati  fuori  dalla  casa
          comunale a norma dell'articolo 110 del codice civile; 
              c)  gli  atti  dei  matrimoni  celebrati  in  caso   di
          imminente pericolo di vita di uno  degli  sposi,  ai  sensi
          dell'articolo 101 del codice civile; 
              d) gli atti dei matrimoni celebrati per  richiesta,  ai
          sensi dell'articolo 109 del codice civile; 
              e) gli atti dei matrimoni celebrati per procura; 
              f)  gli  atti  del   matrimoni   ai   quali,   per   la
          particolarita'  del  caso,  non  si  adattano  le   formule
          stabilite; 
              g) le dichiarazioni con le  quali  i  coniugi  separati
          manifestano la loro riconciliazione, ai sensi dell'articolo
          157 del codice civile; 
              g-bis) gli accordi raggiunti a seguito  di  convenzione
          di negoziazione  assistita  da  un  avvocato  conclusi  tra
          coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di
          separazione personale, di cessazione degli  effetti  civili
          del matrimonio, di scioglimento del matrimonio, nonche'  di
          modifica delle condizioni di separazione o di divorzio; 
              g-ter)  gli  accordi  di  separazione   personale,   di
          scioglimento o  di  cessazione  degli  effetti  civili  del
          matrimonio  ricevuti  dall'ufficiale  dello  stato  civile,
          nonche' di modifica delle condizioni di  separazione  o  di
          divorzio. 
              2. Nei medesimi archivi l'ufficiale dello stato  civile
          trascrive: 
              a) gli atti dei matrimoni celebrati nello stesso comune
          davanti ai ministri di culto; 
              b)  gli  atti  dei  matrimoni,   celebrati   ai   sensi
          dell'articolo   109   del    codice    civile,    trasmessi
          all'ufficiale dello stato civile dei  comuni  di  residenza
          degli sposi; 
              c) gli atti dei matrimoni celebrati all'estero; 
              d)   gli   atti   dei   matrimoni   celebrati   dinanzi
          all'autorita' diplomatica o consolare straniera  in  Italia
          fra cittadini  stranieri  quando  esistono  convenzioni  in
          materia; 
              e)  gli  atti  e  i  processi  verbali  dei   matrimoni
          celebrati in caso di imminente  pericolo  di  vita  di  uno
          degli sposi, a norma degli articoli  204,  208  e  834  del
          codice della navigazione; 
              f) le sentenze dalle quali  risulta  la  esistenza  del
          matrimonio; 
              g) le sentenze e gli altri atti con  cui  si  pronuncia
          all'estero la  nullita',  lo  scioglimento,  la  cessazione
          degli effetti civili di un matrimonio ovvero  si  rettifica
          in qualsiasi modo un atto di  matrimonio  gia'  iscritto  o
          trascritto negli archivi di cui all'articolo 10; 
              h)  le  sentenze  della  corte  di   appello   previste
          dall'articolo 17 della legge 27  maggio  1929,  n.  847,  e
          dall'articolo 8, comma 2, dell'Accordo del 18 febbraio 1984
          tra la Repubblica italiana e la Santa Sede ratificato dalla
          legge 25 marzo I985, n. 121. 
              h-bis) gli accordi raggiunti a seguito  di  convenzione
          di negoziazione assistita da uno o piu'  avvocati  conclusi
          tra  coniugi  al  fine   di   raggiungere   una   soluzione
          consensuale di separazione personale, di  cessazione  degli
          effetti  civili  del  matrimonio,   di   scioglimento   del
          matrimonio,  nonche'  di  modifica  delle   condizioni   di
          separazione o di divorzio. 
              3. (Omissis). " 
              "Art. 69. Annotazioni. 
              1. Negli atti di matrimonio si fa annotazione: 
              a)  della  trasmissione  al  ministro  di  culto  della
          comunicazione  dell'avvenuta  trascrizione   dell'atto   di
          matrimonio da lui celebrato; 
              b)  delle  convenzioni  matrimoniali,  delle   relative
          modificazioni,  delle  sentenze  di  omologazione  di   cui
          all'articolo 163  del  codice  civile,  delle  sentenze  di
          separazione giudiziale dei beni di cui all'articolo 193 del
          codice civile, e della scelta della  legge  applicabile  ai
          loro rapporti patrimoniali ai sensi dell'articolo 30, comma
          1, della legge 31 maggio 1995, n. 218; 
              c) dei ricorsi per  lo  scioglimento  o  la  cessazione
          degli effetti  civili  del  matrimonio,  e  delle  relative
          pronunce; 
              d) delle sentenze, anche straniere, di  scioglimento  o
          di cessazione  degli  effetti  civili  del  matrimonio;  di
          quelle che dichiarano efficace  nello  Stato  la  pronuncia
          straniera di nullita' o di scioglimento del matrimonio;  di
          quelle che dichiarano efficace  nello  Stato  la  pronuncia
          dell'autorita' ecclesiastica di nullita' del matrimonio;  e
          di quelle che  pronunciano  la  separazione  personale  dei
          coniugi o l'omologazione di quella consensuale; 
              d-bis) degli accordi raggiunti a seguito di convenzione
          di negoziazione assistita da uno  o  piu'  avvocati  ovvero
          autorizzati, conclusi tra coniugi al  fine  di  raggiungere
          una soluzione  consensuale  di  separazione  personale,  di
          cessazione  degli  effetti  civili   del   matrimonio,   di
          scioglimento del matrimonio; 
              d-ter)  degli  accordi  di  separazione  personale,  di
          scioglimento o  di  cessazione  degli  effetti  civili  del
          matrimonio ricevuti dall'ufficiale dello stato civile; 
              e)  delle  sentenze   con   le   quali   si   pronuncia
          l'annullamento della trascrizione dell'atto di matrimonio; 
              f) delle dichiarazioni con le quali i coniugi  separati
          manifestano la loro riconciliazione; 
              g) delle sentenze dichiarative di assenza  o  di  morte
          presunta di uno degli sposi  e  di  quelle  che  dichiarano
          l'esistenza dello sposo di  cui  era  stata  dichiarata  la
          morte presunta o ne accertano la morte; 
              h) dei provvedimenti che determinano il  cambiamento  o
          la modificazione del cognome o del nome o di entrambi e dei
          provvedimenti di revoca relativi ad uno degli sposi; 
              i) dei provvedimenti di rettificazione.".