Art. 6 
 
(( Agevolazioni  per  la  realizzazione  di  reti  di   comunicazione
  elettronica a banda ultralarga e norme di  semplificazione  per  le
  procedure di scavo e  di  posa  aerea  dei  cavi,  nonche'  per  la
  realizzazione delle reti di comunicazioni elettroniche 
 
  1. Dopo il comma 7-bis  dell'  articolo  33  del  decreto-legge  18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17
dicembre 2012, n. 221, sono inseriti i seguenti: 
  «7-ter. In via sperimentale, fino  al  31  dicembre  2015,  possono
essere ammessi ai  benefici  di  cui  al  comma  7-sexies  interventi
infrastrutturali, per i quali non sono previsti contributi pubblici a
fondo perduto, realizzati sulla rete  a  banda  ultralarga,  relativi
alla rete di accesso attraverso cui viene fornito il servizio a banda
ultralarga all'utente, per i quali ricorrano le seguenti condizioni: 
  a) siano interventi infrastrutturali nuovi e  aggiuntivi  non  gia'
previsti in piani industriali o finanziari o  in  altri  idonei  atti
alla  data  di  entrata  in  vigore  della   presente   disposizione,
funzionali ad assicurare il servizio a banda  ultralarga  a  tutti  i
soggetti potenzialmente interessati insistenti nell'area considerata; 
  b)  soddisfino  un  obiettivo  di   pubblico   interesse   previsto
dall'Agenda  digitale  europea,  di  cui  alla  comunicazione   della
Commissione europea COM (2010) 245 definitivo/2 del 26 agosto 2010; 
  c) prevedano un investimento privato non inferiore alle  soglie  di
seguito  indicate  finalizzato  all'estensione  della  rete  a  banda
ultralarga: 
  1)  nei  comuni  con  popolazione  inferiore  a   5.000   abitanti:
investimento non inferiore  a  200.000  euro  e  completamento  degli
interventi  infrastrutturali  entro  nove  mesi  dalla   data   della
prenotazione di cui al comma 7-septies; 
  2) nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 10.000 abitanti:
investimento non inferiore  a  500.000  euro  e  completamento  degli
interventi  infrastrutturali  entro  dodici  mesi  dalla  data  della
prenotazione di cui al comma 7-septies; 
  3)  nei  comuni  con  popolazione  superiore  a  10.000   abitanti:
investimento non inferiore a 1 milione di euro e completamento  degli
interventi  infrastrutturali  entro  dodici  mesi  dalla  data  della
prenotazione di cui  al  comma  7-septies.  Il  suddetto  termine  di
completamento  e'  esteso  a  ventiquattro  mesi   per   investimenti
superiori a 10 milioni di euro  e  a  trenta  mesi  per  investimenti
superiori a 50 milioni di euro, ma in tal caso deve essere assicurata
la connessione a tutti gli edifici scolastici  nell'area  interessata
entro i primi dodici mesi. Nei casi previsti al  secondo  periodo,  i
benefici di cui al comma 7-sexies sono estesi all'imposta sul reddito
e all'imposta regionale sulle attivita'  produttive  (IRAP)  relative
all'anno 2016; 
  d) le condizioni del mercato siano insufficienti  a  garantire  che
l'investimento privato sia realizzato entro due anni  dalla  data  di
entrata in vigore della presente disposizione. Il termine e'  di  tre
anni in caso di investimenti superiori a 50 milioni di euro. 
  7-quater. Ai fini del presente articolo si intende per: 
  a)  rete  a  banda  ultralarga  a  30   Mbit/s:   l'insieme   delle
infrastrutture e delle tecnologie in grado di erogare un servizio  di
connettivita' con banda di download di almeno 30 Mbit/s e  di  upload
di almeno 3 Mbit/s su una determinata area; 
  b)  rete  a  banda  ultralarga  a  100  Mbit/s:   l'insieme   delle
infrastrutture e tecnologie  in  grado  di  erogare  un  servizio  di
connettivita' con banda di download di almeno 100 Mbit/s e di  upload
di almeno 10 Mbit/s su una determinata area; 
  c) servizio a banda ultralarga: un servizio di connettivita' con la
banda di cui alle lettere a) e b) e con  l'obbligo  di  copertura  di
tutti i potenziali utenti (residenziali,  pubbliche  amministrazioni,
imprese) di  una  determinata  area  geografica  con  un  fattore  di
contemporaneita'  di  almeno  il  50  per  cento  della   popolazione
residente servita e assicurando la copertura  di  tutti  gli  edifici
scolastici dell'area interessata. 
  7-quinquies.  Sono  ammessi  al  beneficio  tutti  gli   interventi
infrastrutturali attraverso cui e' possibile fornire il  servizio  di
cui alla lettera c) del comma 7-quater, purche' non ricadenti in aree
nelle quali gia' sussistano idonee infrastrutture o vi  sia  gia'  un
fornitore di servizi di rete a banda ultralarga  con  caratteristiche
di rete, di cui alle lettere a) e b) del  comma  7-quater,  eguali  o
superiori a quelle dell'intervento  per  il  quale  e'  richiesto  il
contributo. E' ammessa al beneficio la costruzione di cavidotti, cavi
in fibra ottica, armadi di terminazione ottica e tralicci.  Non  sono
ammessi i costi per  apparati  tecnologici  di  qualunque  natura.  I
benefici di cui al comma 7-sexies possono essere concessi ad un  solo
soggetto nella stessa area. 
  7-sexies. Gli interventi che abbiano le caratteristiche di  cui  al
comma  7-ter  possono  usufruire  del  credito  d'imposta  a   valere
sull'IRES  e  sull'IRAP  complessivamente  dovute  dall'impresa   che
realizza l'intervento infrastrutturale, entro il limite  massimo  del
50 per cento del costo dell'investimento. Il  credito  d'imposta  non
costituisce ricavo ai fini delle imposte dirette e  dell'IRAP  ed  e'
utilizzato in  sede  di  dichiarazione  dei  redditi  e  dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive. 
  7-septies. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente disposizione e fino al  31  gennaio  2015,  per  ottenere  i
benefici di cui  al  comma  7-sexies,  l'operatore  interessato  alla
realizzazione   dell'investimento   deve   dare   evidenza   pubblica
all'impegno che intende assumere, manifestando il  proprio  interesse
per ciascuna area attraverso una prenotazione da effettuare nel  sito
web del Ministero dello sviluppo economico. Nel sito web e'  inserita
un'apposita sezione con la classificazione delle  aree  ai  fini  del
Piano strategico banda ultralarga in cui sono distinti gli interventi
a 30 Mbit/s e a 100 Mbit/s. Nei casi di  conflitto  di  prenotazione,
ossia per tutte le aree in cui vi sia piu' di  una  prenotazione,  il
beneficio e' riconosciuto all'operatore che presenta il progetto  con
una maggiore copertura del territorio  e  livelli  di  servizio  piu'
elevati, corredati di soluzioni tecnologiche piu'  evolute.  Nei  tre
mesi successivi alla prenotazione l'operatore, a pena  di  decadenza,
deve  trasmettere  un  progetto   esecutivo   firmato   digitalmente,
conformemente a quanto previsto  dalla  decisione  della  Commissione
europea C(2012) 9833 final, del 18 dicembre 2012. Entro il 30  aprile
2015 il Ministero dello sviluppo economico pubblica l'indicazione  di
tutte  le  aree  oggetto  di  intervento  privato  con  richiesta  di
contributo  e  di  tutte  le  aree   bianche   rimanenti.   Dopo   il
completamento dell'intervento l'operatore e' tenuto  ad  inviare  una
comunicazione  certificata  del  collaudo  tecnico   dell'intervento,
affinche'   l'amministrazione   possa   verificare   la   conformita'
dell'intervento rispetto agli  impegni  assunti,  e  deve  mettere  a
disposizione  degli  altri  operatori  l'accesso   all'infrastruttura
passiva, secondo le determinazioni  dell'Autorita'  per  le  garanzie
nelle comunicazioni. Sia in fase di  progettazione  sia  in  fase  di
gestione, il Ministero dello sviluppo economico  ha  la  facolta'  di
predisporre ogni tipo  di  controllo  necessario  per  verificare  la
conformita' dell'intervento rispetto agli impegni assunti. 
  7-octies.  Con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico,
sentiti, per  quanto  di  loro  competenza,  i  Ministeri  competenti
nonche' l'Agenzia delle entrate,  da  adottare  entro  trenta  giorni
dalla data di entrata in vigore  della  presente  disposizione,  sono
stabiliti condizioni, criteri, modalita' operative,  di  controllo  e
attuative dei commi da 7-ter a 7-septies,  nonche'  il  procedimento,
analogo e congruente rispetto a quello  previsto  dal  comma  2,  per
l'individuazione, da parte del  CIPE,  del  limite  degli  interventi
agevolabili. Il decreto di cui al primo periodo definisce altresi' le
modalita' atte ad assicurare l'effettiva  sussistenza  del  carattere
nuovo e  aggiuntivo  dell'intervento  infrastrutturale  proposto,  la
modulazione della struttura delle aliquote del credito  d'imposta  di
cui  lo  stesso  beneficia,  anche  in  funzione   delle   specifiche
condizioni di mercato dell'area interessata, e le forme di  controllo
e di monitoraggio, per garantire  il  conseguimento  delle  finalita'
sottese al beneficio concesso, tenuto  conto  della  decisione  della
Commissione europea C(2012) 9833 final, del 18 dicembre 2012». 
  2. All'articolo 6, comma 4-ter, del decreto-legge 23 dicembre 2013,
n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio  2014,
n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni 
  a) dopo le parole: «ripristino del manto stradale» sono inserite le
seguenti: «nonche' la posa di cavi o  tubi  aerei  su  infrastrutture
esistenti»; 
  b) dopo  le  parole:  «banda  larga  e  ultralarga  nel  territorio
nazionale » e' soppressa la parola: «anche». 
  3.  Dopo  l'articolo  87-bis   del   codice   delle   comunicazioni
elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003,  n.  259,
e' inserito il seguente: 
  «Art. 87-ter (Variazioni non sostanziali degli impianti). -  1.  Al
fine  di  accelerare  la  realizzazione  degli  investimenti  per  il
completamento delle reti di comunicazione elettronica,  nel  caso  di
modifiche delle caratteristiche  degli  impianti  gia'  provvisti  di
titolo  abilitativo,  che  comportino  aumenti  delle   altezze   non
superiori a  1  metro  e  aumenti  della  superficie  di  sagoma  non
superiori a 1,5 metri quadrati, e' sufficiente  un'autocertificazione
descrittiva della variazione dimensionale e del rispetto dei  limiti,
dei valori e degli obiettivi  di  cui  all'articolo  87,  da  inviare
contestualmente all'attuazione dell'intervento ai medesimi  organismi
che hanno rilasciato i titoli». 
  3-bis. All'articolo 4, primo comma, della legge 29 settembre  1964,
n. 847, dopo la lettera g) e' aggiunta la seguente: 
  «g-bis) infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione,  di  cui
agli articoli 87 e 88 del codice delle comunicazioni elettroniche, di
cui al decreto legislativo 1°  agosto  2003,  n.  259,  e  successive
modificazioni, e opere di infrastrutturazione  per  la  realizzazione
delle reti di comunicazione elettronica ad alta  velocita'  in  fibra
ottica in grado di fornire servizi  di  accesso  a  banda  ultralarga
effettuate anche all'interno degli edifici». 
  4. In deroga all'articolo 146 del codice dei beni culturali  e  del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,  e
successive  modificazioni,  non  sono  soggette   ad   autorizzazione
paesaggistica l'installazione o la modifica di impianti delle reti di
comunicazione elettronica o di impianti radioelettrici,  da  eseguire
su edifici e tralicci preesistenti, che comportino  la  realizzazione
di pali di supporto per antenne di altezza non superiore a 1,5  metri
e superficie  delle  medesime  antenne  non  superiore  a  0,5  metri
quadrati. Resta ferma l'applicazione degli articoli 20 e seguenti del
codice di cui al  citato  decreto  legislativo  n.  42  del  2004,  e
successive modificazioni. 
  5.  All'articolo  14,  comma  8,  lettera  a),   numero   2),   del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: «degli edifici  come
ambienti abitativi» sono soppresse  e  dopo  le  parole:  «pertinenze
esterne» sono inserite le seguenti: «con dimensioni abitabili». 
  5-bis. Per la realizzazione di  nuove  stazioni  radio  base  e  le
modifiche   delle   medesime   che    non    comportino    variazioni
plano-altimetriche  per  dimensioni  o  ingombro  su   infrastrutture
dell'autorita'  aeronautica  competente  deve  essere  esclusivamente
inviata una comunicazione all'Ente nazionale per l'aviazione  civile,
all'Aeronautica militare e  alla  societa'  ENAV  Spa  per  eventuali
accertamenti, contestualmente alla loro attivazione 
  5-ter. Fuori dei casi di cui al comma 5-bis, per le installazioni e
le modifiche  di  stazioni  radio  base  oggetto  di  valutazione  di
compatibilita' per ostacoli  e  pericoli  alla  navigazione  aerea  i
termini  di  rilascio  del  nulla  osta   da   parte   dell'autorita'
aeronautica competente si intendono conformi  a  quanto  disciplinato
dagli articoli 87 e 87-bis del codice di cui al  decreto  legislativo
1° agosto 2003, n. 259. 
  5-quater. Al fine di colmare il divario digitale in relazione  alla
banda larga e ultralarga, nel caso di occupazione dei  beni  immobili
pubblici appartenenti,  in  gestione  o  affidati  in  concessione  a
qualsiasi pubblica amministrazione od organismo di diritto pubblico o
privato, nonche' nel caso di occupazione di spazi e aree pubbliche  e
dei beni del demanio idrico di cui agli articoli 86 e 89 del  decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e  successive  modificazioni,  con
esclusivo   riferimento   alle   infrastrutture    funzionali    alla
realizzazione di reti  a  banda  larga  e  ultralarga,  le  pubbliche
amministrazioni, le regioni, le province, i comuni,  gli  enti  o  le
societa' a partecipazione pubblica possono esentare  l'operatore  dal
pagamento degli oneri, tasse o indennizzi,  fermo  restando  il  solo
obbligo di ripristino dello stato dei luoghi di cui  all'articolo  93
del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003,  n.  259,  e
successive modificazioni. 
  5-quinquies. All'articolo 86, comma 3, del codice di cui al decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo le parole:  «reti  pubbliche
di comunicazione, di cui agli articoli 87 e  88,»  sono  inserite  le
seguenti: «e le opere di  infrastrutturazione  per  la  realizzazione
delle reti di comunicazione elettronica ad alta  velocita'  in  fibra
ottica in grado di fornire servizi di  accesso  a  banda  ultralarga,
effettuate anche all'interno degli edifici». 
  5-sexies. All'articolo 1, comma 97, della legge 27  dicembre  2013,
n. 147, dopo le parole: «[aiuto di  Stato  n.  SA  33807  (2011/N)  -
Italia],»  sono  inserite  le  seguenti:  «nonche'  per  l'avvio  del
Progetto strategico nazionale per  la  banda  ultralarga  autorizzato
dalla Commissione europea». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'articolo 33 del  decreto-legge
          18 ottobre 2012, n.  179,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come  modificato  dal
          presente decreto legge 
              "Sezione X 
              Ulteriori misure per la crescita del paese 
              Art. 33. Disposizioni per incentivare la  realizzazione
          di nuove infrastrutture 
              1.  Al  fine  di  favorire  in  via   sperimentale   la
          realizzazione di nuove opere infrastrutturali  previste  in
          piani o programmi approvati da amministrazioni pubbliche di
          importo  superiore  a   50   milioni   di   euro   mediante
          l'utilizzazione    dei    contratti     di     partenariato
          pubblico-privato di cui all'articolo 3, comma  15-ter,  del
          decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  la   cui
          progettazione definitiva sia approvata entro il 31 dicembre
          2016, per i quali non sono previsti contributi  pubblici  a
          fondo perduto ed e' accertata, in esito alla  procedura  di
          cui  al  comma  2,  la   non   sostenibilita'   del   piano
          economico-finanziario, e' riconosciuto al soggetto titolare
          del  contratto  di   partenariato   pubblico-privato,   ivi
          comprese le societa' di progetto di  cui  all'articolo  156
          del medesimo  decreto  legislativo  n.  163  del  2006,  un
          credito di imposta a valere sull'IRES e sull'IRAP  generate
          in relazione alla costruzione  e  gestione  dell'opera.  Il
          credito di imposta e' stabilito per ciascun progetto  nella
          misura necessaria  al  raggiungimento  dell'equilibrio  del
          piano economico finanziario  e  comunque  entro  il  limite
          massimo del 50 per cento del  costo  dell'investimento.  Il
          credito di imposta non costituisce  ricavo  ai  fini  delle
          imposte dirette e dell'IRAP. Il credito di imposta e' posto
          a base di gara per  l'individuazione  dell'affidatario  del
          contratto    di    partenariato    pubblico    privato    e
          successivamente riportato nel contratto. (174) 
              2. Il CIPE, previo parere del NARS che  allo  scopo  e'
          integrato   con   due   ulteriori   componenti    designati
          rispettivamente dal Ministro dell'economia e delle  finanze
          e dal Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  su
          proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          con proprie delibere individua l'elenco  delle  opere  che,
          per effetto dell'applicazione delle misure di cui ai  commi
          1  e  2-ter,  conseguono  le   condizioni   di   equilibrio
          economico-finanziario   necessarie   a    consentirne    il
          finanziamento, e il  valore  complessivo  delle  opere  che
          possono   accedere   alle   agevolazioni;   per    ciascuna
          infrastruttura   sono   inoltre   determinate   le   misure
          agevolative necessarie  per  la  sostenibilita'  del  piano
          economico  finanziario,  definendone   le   modalita'   per
          l'accertamento, per il relativo monitoraggio nonche' per la
          loro  rideterminazione  in  caso   di   miglioramento   dei
          parametri posti a base del  piano  economico-finanziario  e
          applicando, per quanto compatibili, i principi e i  criteri
          definiti  dal  CIPE  con  le  apposite  linee   guida   per
          l'applicazione dell'articolo 18  della  legge  12  novembre
          2011, n. 183. (175) 
              2-bis. All'articolo 10 del decreto-legge  30  settembre
          2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
          novembre  2003,  n.  326,  sono   apportate   le   seguenti
          modifiche: 
              a) al comma 1, dopo le parole: «puo' avere ad  oggetto»
          sono inserite le seguenti: «il credito di  imposta  di  cui
          all'articolo 33, comma  1,  del  decreto-legge  18  ottobre
          2012, n. 179, chiesto a rimborso e»; 
              b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
              «1-bis. L'attestazione del credito di  imposta  di  cui
          all'articolo 33, comma  1,  del  decreto-legge  18  ottobre
          2012, n. 179, chiesto a  rimborso  deve  essere  rilasciata
          dall'Agenzia delle  entrate  entro  quaranta  giorni  dalla
          richiesta del contribuente. Il mancato rilascio equivale ad
          attestazione ai sensi e nei limiti  di  cui  al  comma  1».
          (171) 
              2-ter. Al fine di favorire la  realizzazione  di  nuove
          opere  infrastrutturali  previste  in  piani  o   programmi
          approvati da amministrazioni pubbliche di importo superiore
          a 50 milioni di euro mediante l'utilizzazione dei contratti
          di partenariato pubblico-privato  di  cui  all'articolo  3,
          comma 15-ter, del decreto legislativo 12  aprile  2006,  n.
          163, la cui progettazione definitiva sia approvata entro il
          31 dicembre 2016, per le quali e' accertata, in esito  alla
          procedura di cui al comma  2,  la  non  sostenibilita'  del
          piano economico-finanziario, e'  riconosciuta  al  soggetto
          titolare del contratto  di  partenariato  pubblico-privato,
          ivi comprese le societa' di progetto  di  cui  all'articolo
          156 del medesimo decreto legislativo n.  163,  al  fine  di
          assicurare la sostenibilita' economica  dell'operazione  di
          partenariato pubblico-privato,  l'esenzione  dal  pagamento
          del  canone  di  concessione  nella  misura  necessaria  al
          raggiungimento       dell'equilibrio       del        piano
          economico-finanziario. (176) 
              2-quater. La misura di cui al comma 2-ter e' utilizzata
          anche cumulativamente a  quella  di  cui  al  comma  1  del
          presente articolo al fine di assicurare  la  sostenibilita'
          economica dell'operazione di partenariato pubblico privato.
          Nel complesso le misure di cui  ai  commi  1  e  2-ter  del
          presente articolo non possono superare il 50 per cento  del
          costo dell'investimento, tenendo conto anche del contributo
          pubblico a fondo perduto. Le  misure  di  cui  al  presente
          articolo sono alternative a quelle  previste  dall'articolo
          18 della legge 12 novembre 2011, n. 183. Le  stesse  misure
          sono   riconosciute   in   conformita'   alla    disciplina
          comunitaria in materia di aiuti di Stato. (177) 
              2-quinquies. Il valore complessivo delle opere  non  di
          rilevanza  strategica  nazionale  previste   in   piani   o
          programmi  approvati  da  amministrazioni  pubbliche,   cui
          vengono applicate le misure di cui ai commi 1 e 2-ter,  non
          puo' superare l'importo di 2 miliardi di euro. (178) 
              3. All'articolo 18 della legge  12  novembre  2011,  n.
          183, sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) all'alinea del comma  1,  le  parole:  «previste  in
          piani  o  programmi  di  amministrazioni  pubbliche»   sono
          sostituite dalle seguenti: «incluse in piani o programmi di
          amministrazioni pubbliche previsti a legislazione  vigente»
          e, dopo le parole:  «per  il  soggetto  interessato,»  sono
          inserite   le   seguenti:   «ivi   inclusi    i    soggetti
          concessionari,»; 
              b) al comma  2  sono  aggiunti,  in  fine,  i  seguenti
          periodi: «Le misure  di  cui  al  comma  1  possono  essere
          utilizzate  anche  per  le  infrastrutture   di   interesse
          strategico gia' affidate o  in  corso  di  affidamento  con
          contratti  di  partenariato   pubblico   privato   di   cui
          all'articolo 3, comma 15-ter, del  decreto  legislativo  12
          aprile 2006, n. 163, nel caso  in  cui  risulti  necessario
          ripristinare l'equilibrio del piano economico  finanziario.
          Il CIPE con propria delibera, previo parere  del  Nars  che
          allo  scopo  e'  integrato  con  due  ulteriori  componenti
          designati  rispettivamente  dal  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze e dal Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti,  adottata  su  proposta   del   Ministro   delle
          infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
          dell'economia e  delle  finanze,  determina  l'importo  del
          contributo pubblico a fondo perduto, quello necessario  per
          il riequilibrio del piano economico  finanziario  ai  sensi
          del   periodo   precedente,   l'ammontare   delle   risorse
          disponibili   a    legislazione    vigente    utilizzabili,
          l'ammontare delle misure di cui al comma 1 da riconoscere a
          compensazione della quota di contributo mancante, nonche' i
          criteri e le modalita' per la rideterminazione della misura
          delle agevolazioni in caso di miglioramento  dei  parametri
          posti a base del piano economico finanziario.». 
              3-bis.  All'articolo  157,   comma   4,   del   decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163,  dopo  le  parole:  «Le
          disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3  si  applicano  anche
          alle societa'» sono inserite le seguenti:  «operanti  nella
          gestione  dei  servizi  di  cui  all'articolo   3-bis   del
          decreto-legge 13  agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,  alle
          societa'». 
              3-ter. All'articolo  163,  comma  2,  lettera  f),  del
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono  aggiunte,
          in  fine,  le  seguenti  parole:  «.  Per  gli   interventi
          ferroviari di cui all'articolo 1 della  legge  21  dicembre
          2001, n. 443, in cui il soggetto aggiudicatore sia  diverso
          da  RFI  S.p.A.,  ma   da   quest'ultima   direttamente   o
          indirettamente partecipato, il Ministero individua  in  RFI
          S.p.A. il destinatario dei  fondi  da  assegnare  ai  sensi
          della presente lettera». (171) 
              4. I canoni di cui all'articolo 1,  comma  1020,  della
          legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni,
          derivanti    dalla    realizzazione    del    completamento
          dell'autostrada        Livorno-Civitavecchia,        tratto
          Cecina-Civitavecchia, sono trasferiti alla regione Toscana,
          per i primi dieci  anni  di  gestione  dell'infrastruttura,
          fino alla quota massima annua del settantacinque per cento.
          Il  trasferimento  avviene  a   titolo   di   concorso   al
          finanziamento  da  parte  della  regione   di   misure   di
          agevolazione tariffaria in favore dei residenti nei  comuni
          dei territori interessati. 
              4-bis.  Al  comma  4  dell'articolo  157  del   decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le  parole:  «rete
          di  trasmissione  nazionale  di  energia  elettrica,»  sono
          inserite  le  seguenti:  «alle  societa'   titolari   delle
          autorizzazioni   per   la   realizzazione   di   reti    di
          comunicazione elettronica di cui al decreto legislativo  1°
          agosto 2003, n. 259, e alle societa' titolari delle licenze
          individuali per l'installazione e la fornitura di  reti  di
          telecomunicazioni  pubbliche  di  cui  all'articolo  6  del
          decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre  1997,
          n. 318, come modificato dal decreto del  Presidente,  della
          Repubblica 1° agosto 2002, n. 211,». 
              4-ter. Fermo restando il limite massimo alle spese  per
          l'indebitamento di cui agli articoli  6  e  7  del  decreto
          legislativo 29  marzo  2012,  n.  49,  quale  garanzia  del
          pagamento delle  rate  di  ammortamento  dei  mutui  e  dei
          prestiti le universita' possono  rilasciare  agli  istituti
          finanziatori delegazione di pagamento a valere su tutte  le
          entrate,   proprie   e   da   trasferimenti,   ovvero   sui
          corrispondenti proventi  risultanti  dal  conto  economico.
          L'atto  di  delega,  non  soggetto  ad   accettazione,   e'
          notificato  al  tesoriere  da  parte  delle  universita'  e
          costituisce titolo esecutivo. Le somme di competenza  delle
          universita' destinate al pagamento delle rate  in  scadenza
          dei mutui  e  dei  prestiti  non  possono  essere  comprese
          nell'ambito di procedure cautelari, di esecuzione forzata e
          concorsuali, anche  straordinarie,  e  non  possono  essere
          oggetto di compensazione, a  pena  di  nullita'  rilevabile
          anche d'ufficio dal giudice. (171) 
              5. Al fine di assicurare la  realizzazione,  in  uno  o
          piu' degli Stati le cui acque  territoriali  confinano  con
          gli spazi marittimi internazionali a rischio di  pirateria,
          individuati con il decreto del Ministro della difesa di cui
          all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 12 luglio  2011,
          n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto
          2011, n. 130, di apprestamenti e dispositivi info-operativi
          e  di  sicurezza  idonei  a  garantire  il  supporto  e  la
          protezione del personale impiegato  anche  nelle  attivita'
          internazionali di contrasto alla  pirateria  ed  assicurare
          una  maggior  tutela  della  liberta'  di  navigazione  del
          naviglio  commerciale  nazionale,   in   attuazione   delle
          disposizioni di cui al citato articolo  5,  e'  autorizzata
          una spesa di 3,7 milioni di euro per l'anno 2012 e  di  2,6
          milioni di euro annui fino all'anno 2020. 
              6. Alla copertura degli oneri di cui al comma 5, pari a
          3,7 milioni di euro per l'anno 2012 e 2,6 milioni  di  euro
          annui per gli anni dal 2013 al 2020, si provvede: (172) 
              a) quanto  a  3,7  milioni  di  euro  per  l'anno  2012
          mediante  utilizzo  delle  somme   relative   ai   rimborsi
          corrisposti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite,  quale
          corrispettivo  di  prestazioni  rese  dalle  Forze   armate
          italiane nell'ambito  delle  operazioni  internazionali  di
          pace, versate nell'anno 2012 e non  ancora  riassegnate  al
          fondo per il finanziamento  della  partecipazione  italiana
          alle missioni internazionali di pace previsto dall'articolo
          1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A  tal
          fine le  predette  somme  sono  riassegnate  al  pertinente
          capitolo  dello  stato  di  previsione  della   spesa   del
          Ministero della difesa; 
              b) quanto a 2,6 milioni di euro annui dal 2013 al 2020,
          mediante corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
          spesa di cui all'articolo 55, comma 5, del decreto-legge 31
          maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 30 luglio 2010, n. 122. 
              6-bis. All'articolo 27  del  decreto-legge  6  dicembre
          2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          dicembre 2011, n. 214, al comma 11, la parola: «affida»  e'
          sostituita dalle seguenti: «puo' affidare». 
              7.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
          autorizzato ad apportare con propri decreti, le  occorrenti
          variazioni di bilancio. 
              7-bis. Presso il Ministero dell'interno e' istituita la
          Commissione per la pianificazione ed il coordinamento della
          fase  esecutiva  del  programma  di   interventi   per   il
          completamento  della  rete  nazionale   standard   Te.T.Ra.
          necessaria per le comunicazioni  sicure  della  Polizia  di
          Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo  della  guardia
          di  finanza,  della  Polizia  penitenziaria  e  del   Corpo
          forestale dello  Stato,  cui  e'  affidato  il  compito  di
          formulare  pareri  sullo  schema  del  programma,  sul  suo
          coordinamento e integrazione interforze e,  nella  fase  di
          attuazione del programma, su ciascuna fornitura o progetto.
          La Commissione e' presieduta  dal  direttore  centrale  dei
          servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale del
          Dipartimento della pubblica sicurezza, ed e' composta:  dal
          direttore  dell'ufficio   per   il   coordinamento   e   la
          pianificazione, di cui all'articolo 6 della legge 1° aprile
          1981, n. 121; da un rappresentante della Polizia di  Stato;
          da un rappresentante del  Comando  generale  dell'Arma  dei
          carabinieri; da  un  rappresentante  del  Comando  generale
          della  Guardia  di  finanza;  da  un   rappresentante   del
          Dipartimento  dell'Amministrazione  penitenziaria;  da   un
          rappresentante del  Corpo  forestale  dello  Stato;  da  un
          dirigente  della  Ragioneria  generale  dello   Stato.   Le
          funzioni di segretario sono  espletate  da  un  funzionario
          designato dal Capo della polizia - Direttore generale della
          pubblica sicurezza. Per i componenti della Commissione  non
          sono corrisposti compensi. La Commissione, senza  che  cio'
          comporti oneri per la finanza pubblica,  puo'  decidere  di
          chiedere    specifici    pareri    anche    ad     estranei
          all'Amministrazione dello Stato,  che  abbiano  particolare
          competenza tecnica. I contratti e le  convenzioni  inerenti
          all'attuazione del programma di cui al presente comma  sono
          stipulati dal Capo della polizia - Direttore generale della
          pubblica sicurezza, o da  un  suo  delegato,  acquisito  il
          parere della Commissione di cui al presente comma. 
              «7-ter. In via sperimentale, fino al 31 dicembre  2015,
          possono essere ammessi ai benefici di cui al comma 7-sexies
          interventi infrastrutturali, per i quali non sono  previsti
          contributi pubblici a fondo perduto, realizzati sulla  rete
          (( a banda ultralarga, )) relativi (( alla rete di  accesso
          ))  attraverso  cui  viene  fornito  il  servizio  a  banda
          ultralarga all'utente, per i quali  ricorrano  le  seguenti
          condizioni: 
              a) siano interventi infrastrutturali nuovi e aggiuntivi
          non gia' previsti in piani industriali o  finanziari  o  in
          altri idonei atti (( alla data di entrata in  vigore  della
          presente  disposizione,  ))  funzionali  ad  assicurare  il
          servizio  a   banda   ultralarga   a   tutti   i   soggetti
          potenzialmente     interessati     insistenti     nell'area
          considerata; 
              b)  soddisfino  un  obiettivo  di  pubblico   interesse
          previsto  dall'Agenda  digitale  europea,   di   cui   alla
          comunicazione della  Commissione  europea  COM  (2010)  245
          definitivo/2 del 26 agosto 2010; 
              c) prevedano un investimento privato non inferiore alle
          soglie di seguito indicate finalizzato all'estensione della
          rete a banda ultralarga: 
              1)  nei  comuni  con  popolazione  inferiore  a   5.000
          abitanti: investimento  non  inferiore  a  200.000  euro  e
          completamento degli interventi infrastrutturali entro  nove
          mesi dalla data (( della )) prenotazione di cui al comma ((
          7-septies; )) 
              2) nei comuni con  popolazione  compresa  tra  5.000  e
          10.000 abitanti: investimento non inferiore a 500.000  euro
          e completamento  degli  interventi  infrastrutturali  entro
          dodici mesi dalla data (( della )) prenotazione di  cui  al
          comma (( 7-septies; )) 
              3)  nei  comuni  con  popolazione  superiore  a  10.000
          abitanti: investimento non inferiore a 1 milione di euro  e
          completamento  degli  interventi   infrastrutturali   entro
          dodici mesi dalla data (( della )) prenotazione di  cui  al
          comma (( 7-septies. )) Il suddetto termine di completamento
          e' esteso a ventiquattro mesi per investimenti superiori  a
          10 milioni  di  euro  e  a  trenta  mesi  per  investimenti
          superiori a 50 milioni di euro, ((  ma  in  tal  caso  deve
          essere  assicurata  la  connessione  a  tutti  gli  edifici
          scolastici nell'area interessata entro i primi dodici mesi.
          Nei casi previsti al secondo periodo, i benefici di cui  al
          comma  7-sexies  sono  estesi  all'imposta  sul  reddito  e
          all'imposta regionale  sulle  attivita'  produttive  (IRAP)
          relative all'anno 2016; )) 
              d) le condizioni  del  mercato  siano  insufficienti  a
          garantire che l'investimento privato sia  realizzato  entro
          due anni (( dalla data di )) entrata  in  vigore  ((  della
          presente disposizione. Il termine e' di tre anni in caso di
          investimenti superiori a 50 milioni di euro. )) 
              (( 7-quater. Ai fini del presente articolo  si  intende
          per: 
              a) rete a banda ultralarga a 30 Mbit/s: l'insieme delle
          infrastrutture e delle tecnologie in grado  di  erogare  un
          servizio di connettivita' con banda di download  di  almeno
          30 Mbit/s e di upload di almeno 3 Mbit/s su una determinata
          area; 
              b) rete a banda  ultralarga  a  100  Mbit/s:  l'insieme
          delle infrastrutture e tecnologie in grado  di  erogare  un
          servizio di connettivita' con banda di download  di  almeno
          100  Mbit/s  e  di  upload  di  almeno  10  Mbit/s  su  una
          determinata area; 
              c)  servizio  a  banda  ultralarga:  un   servizio   di
          connettivita' con la banda di cui alle lettere a)  e  b)  e
          con l'obbligo di copertura di  tutti  i  potenziali  utenti
          (residenziali, pubbliche amministrazioni, imprese)  di  una
          determinata   area   geografica   con   un    fattore    di
          contemporaneita'  di  almeno  il   50   per   cento   della
          popolazione residente servita e assicurando la copertura di
          tutti gli edifici scolastici dell'area interessata. 
              7-quinquies.  Sono  ammessi  al  beneficio  tutti   gli
          interventi infrastrutturali  attraverso  cui  e'  possibile
          fornire il servizio  di  cui  alla  lettera  c)  del  comma
          7-quater, purche' non ricadenti in aree  nelle  quali  gia'
          sussistano idonee infrastrutture o vi sia gia' un fornitore
          di servizi di rete a banda ultralarga  con  caratteristiche
          di rete, di cui alle lettere a) e b)  del  comma  7-quater,
          eguali o superiori a quelle dell'intervento per il quale e'
          richiesto  il  contributo.  E'  ammessa  al  beneficio   la
          costruzione di cavidotti, cavi in fibra ottica,  armadi  di
          terminazione ottica e tralicci. Non sono  ammessi  i  costi
          per apparati tecnologici di qualunque natura. I benefici di
          cui al comma 7-sexies possono essere concessi  ad  un  solo
          soggetto nella stessa area. 
              7-sexies.   ))   Gli   interventi   che   abbiano    le
          caratteristiche di cui al comma 7-ter possono usufruire del
          credito  d'imposta   a   valere   sull'IRES   e   sull'IRAP
          complessivamente   dovute   dall'impresa    che    realizza
          l'intervento infrastrutturale, entro il limite massimo  del
          50  per  cento  del  costo  dell'investimento.  Il  credito
          d'imposta non costituisce  ricavo  ai  fini  delle  imposte
          dirette  e  dell'IRAP  ed  e'   utilizzato   in   sede   di
          dichiarazione dei redditi e  dell'imposta  regionale  sulle
          attivita' produttive. 
              (( 7-septies. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente disposizione e  fino  al  31  gennaio
          2015, per ))  ottenere  i  benefici  di  cui  al  comma  ((
          7-sexies, ))  l'operatore  interessato  alla  realizzazione
          dell'investimento deve dare evidenza  pubblica  all'impegno
          che intende assumere, manifestando il proprio interesse per
          (( ciascuna )) area attraverso (( una )) prenotazione (( da
          effettuare nel )) sito web  del  Ministero  dello  sviluppo
          economico. (( Nel sito web e' inserita un'apposita  sezione
          con la )) classificazione delle  aree  ai  fini  del  Piano
          strategico banda ultralarga (( in  cui  sono  distinti  gli
          interventi a  30  Mbit/s  e  a  100  Mbit/s.  Nei  casi  di
          conflitto di prenotazione, ossia per tutte le aree  in  cui
          vi  sia  piu'  di  una  prenotazione,   il   beneficio   e'
          riconosciuto all'operatore che presenta il progetto con una
          maggiore copertura del territorio  e  livelli  di  servizio
          piu' elevati,  corredati  di  soluzioni  tecnologiche  piu'
          evolute.  Nei  tre  mesi   successivi   alla   prenotazione
          l'operatore, a  pena  di  decadenza,  deve  trasmettere  un
          progetto esecutivo firmato  digitalmente,  conformemente  a
          quanto previsto dalla decisione della  Commissione  europea
          C(2012) 9833 final, del  18  dicembre  2012.  Entro  il  30
          aprile 2015 il Ministero dello sviluppo economico  pubblica
          l'indicazione  di  tutte  le  aree  oggetto  di  intervento
          privato con richiesta di contributo  e  di  tutte  le  aree
          bianche rimanenti. Dopo  il  completamento  dell'intervento
          l'operatore  e'  tenuto  ad   inviare   una   comunicazione
          certificata del collaudo tecnico dell'intervento, affinche'
          l'amministrazione   possa   verificare    la    conformita'
          dell'intervento  rispetto  agli  impegni  assunti,  e  deve
          mettere a  disposizione  degli  altri  operatori  l'accesso
          all'infrastruttura  passiva,  secondo   le   determinazioni
          dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni. Sia  in
          fase di progettazione sia in fase di gestione, il Ministero
          dello sviluppo economico ha la facolta' di predisporre ogni
          tipo di controllo necessario per verificare la  conformita'
          dell'intervento rispetto agli impegni assunti. )) 
              (( 7-octies. Con decreto )) del Ministro dello sviluppo
          economico, (( sentiti, per quanto  di  loro  competenza,  i
          Ministeri competenti nonche' )) l'Agenzia delle entrate, da
          adottare entro trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della (( presente disposizione,  ))  sono  stabiliti
          condizioni, criteri, modalita' (( operative, di controllo e
          )) attuative dei commi da 7-ter a (( 7-septies, ))  nonche'
          il procedimento, analogo e  congruente  ((  rispetto  ))  a
          quello previsto dal comma 2, per l'individuazione, da parte
          del CIPE, del limite degli interventi  agevolabili.  ((  Il
          decreto di cui al primo periodo definisce  ))  altresi'  le
          modalita' atte ad assicurare  l'effettiva  sussistenza  del
          carattere    nuovo     e     aggiuntivo     dell'intervento
          infrastrutturale proposto, la modulazione  della  struttura
          delle aliquote del  credito  d'imposta  di  cui  lo  stesso
          beneficia, anche in funzione delle specifiche condizioni di
          mercato dell'area interessata, e le forme di controllo e di
          monitoraggio, (( per )) garantire  il  conseguimento  delle
          finalita' sottese al beneficio concesso, tenuto conto della
          decisione della Commissione europea C(2012) 9833 final, del
          18 dicembre 2012». 
              Si riporta il testo dell'articolo 6, comma  4-ter,  del
          decreto-legge 23 dicembre 2013,  n.  145,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 21 febbraio  2014,  n.  9,  come
          modificato dal presente decreto legge: 
              "4-ter. Al fine di favorire la diffusione  della  banda
          larga e  ultralarga  nel  territorio  nazionale  attraverso
          l'utilizzo  di  tecniche  innovative  di  scavo   che   non
          richiedono il ripristino del manto stradale nonche' la posa
          di cavi o  tubi  aerei  su  infrastrutture  esistenti,  con
          decreto del Ministro dello sviluppo economico, di  concerto
          con il Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,  da
          adottare entro sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto,
          sono definite ulteriori misure relative alla posa in  opera
          delle  infrastrutture   a   banda   larga   e   ultralarga,
          modificative delle specifiche tecniche adottate con decreto
          del Ministro dello  sviluppo  economico  1°  ottobre  2013,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del  17  ottobre
          2013.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 4, primo comma, della
          legge 29  settembre  1964,  n.  847,  come  modificato  dal
          presente decreto legge: 
              "Art. 4. Le opere di cui  all'articolo  1,  lettera  b)
          sono quelle di urbanizzazione primaria e cioe': 
              a) strade residenziali; 
              b) spazi di sosta o di parcheggio; 
              c) fognature; 
              d) rete idrica; 
              e) rete di distribuzione dell'energia elettrica  e  del
          gas; 
              f) pubblica illuminazione; 
              «g-bis)   infrastrutture   di   reti    pubbliche    di
          comunicazione, di cui agli articoli  87  e  88  del  codice
          delle  comunicazioni  elettroniche,  di  cui   al   decreto
          legislativo  1°  agosto  2003,   n.   259,   e   successive
          modificazioni,  e  opere  di  infrastrutturazione  per   la
          realizzazione delle reti di  comunicazione  elettronica  ad
          alta velocita' in fibra ottica in grado di fornire  servizi
          di accesso a banda ultralarga effettuate anche  all'interno
          degli edifici». )) 
              g) spazi di verde attrezzato.". 
              Si riporta  il  testo  dell'articolo  146  del  decreto
          legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42  (codice  dei  beni
          culturali e del paesaggio): 
              "Articolo 146. Autorizzazione 
              1. I proprietari, possessori o  detentori  a  qualsiasi
          titolo di immobili  ed  aree  di  interesse  paesaggistico,
          tutelati dalla legge, a termini  dell'articolo  142,  o  in
          base alla legge, a termini degli articoli 136,  143,  comma
          1,  lettera  d),  e  157,  non  possono  distruggerli,  ne'
          introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai  valori
          paesaggistici oggetto di protezione. 
              2. I soggetti di cui al  comma  1  hanno  l'obbligo  di
          presentare  alle  amministrazioni  competenti  il  progetto
          degli interventi  che  intendano  intraprendere,  corredato
          della prescritta documentazione, ed astenersi  dall'avviare
          i  lavori  fino  a   quando   non   ne   abbiano   ottenuta
          l'autorizzazione. 
              3.  La  documentazione  a  corredo  del   progetto   e'
          preordinata  alla   verifica   della   compatibilita'   fra
          interesse paesaggistico tutelato ed intervento  progettato.
          Essa e' individuata, su proposta del Ministro, con  decreto
          del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con  la
          Conferenza  Stato-regioni,  e  puo'  essere  aggiornata   o
          integrata con il medesimo procedimento. 
              4.  L'autorizzazione  paesaggistica  costituisce   atto
          autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire  o
          agli     altri     titoli     legittimanti     l'intervento
          urbanistico-edilizio. Fuori dai casi  di  cui  all'articolo
          167,  commi  4  e  5,  l'autorizzazione  non  puo'   essere
          rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione,
          anche  parziale,  degli  interventi.  L'autorizzazione   e'
          efficace per un periodo di cinque anni,  scaduto  il  quale
          l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a
          nuova autorizzazione.  I  lavori  iniziati  nel  corso  del
          quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere
          conclusi entro e non oltre l'anno  successivo  la  scadenza
          del  quinquennio  medesimo.   Il   termine   di   efficacia
          dell'autorizzazione decorre  dal  giorno  in  cui  acquista
          efficacia il titolo edilizio eventualmente  necessario  per
          la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo  in
          ordine  al  rilascio  e  alla  conseguente   efficacia   di
          quest'ultimo  non  sia  dipeso  da  circostanze  imputabili
          all'interessato. 
              5.  Sull'istanza  di  autorizzazione  paesaggistica  si
          pronuncia  la  regione,  dopo  avere  acquisito  il  parere
          vincolante del soprintendente in relazione agli  interventi
          da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela  dalla
          legge o in base alla legge, ai sensi  del  comma  1,  salvo
          quanto disposto all'articolo 143, commi 4 e  5.  Il  parere
          del  soprintendente,  all'esito   dell'approvazione   delle
          prescrizioni  d'uso  dei   beni   paesaggistici   tutelati,
          predisposte ai sensi degli  articoli  140,  comma  2,  141,
          comma 1, 141-bis e 143, comma  1,  lettere  b),  c)  e  d),
          nonche' della positiva verifica da parte del Ministero,  su
          richiesta   della   regione   interessata,    dell'avvenuto
          adeguamento  degli  strumenti  urbanistici,  assume  natura
          obbligatoria non vincolante ed e' reso nel  rispetto  delle
          previsioni e delle prescrizioni  del  piano  paesaggistico,
          entro il termine di quarantacinque giorni  dalla  ricezione
          degli atti, decorsi i  quali  l'amministrazione  competente
          provvede sulla domanda di autorizzazione. 
              6. La regione esercita la  funzione  autorizzatoria  in
          materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di
          adeguate competenze tecnico-scientifiche e  idonee  risorse
          strumentali. Puo' tuttavia  delegarne  l'esercizio,  per  i
          rispettivi territori, a province, a forme associative e  di
          cooperazione fra enti locali come  definite  dalle  vigenti
          disposizioni sull'ordinamento degli enti locali, agli  enti
          parco, ovvero a comuni, purche' gli enti destinatari  della
          delega dispongano di strutture in grado  di  assicurare  un
          adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonche'
          di garantire la differenziazione tra  attivita'  di  tutela
          paesaggistica ed esercizio di  funzioni  amministrative  in
          materia urbanistico-edilizia. 
              7.    L'amministrazione    competente    al    rilascio
          dell'autorizzazione   paesaggistica,   ricevuta   l'istanza
          dell'interessato, verifica se ricorrono i  presupposti  per
          l'applicazione dell'articolo 149, comma 1, alla stregua dei
          criteri fissati ai sensi degli articoli 140, comma 2,  141,
          comma 1, 141-bis e 143, comma  1,  lettere  b),  c)  e  d).
          Qualora detti presupposti non ricorrano,  l'amministrazione
          verifica  se   l'istanza   stessa   sia   corredata   della
          documentazione  di  cui  al  comma  3,   provvedendo,   ove
          necessario, a richiedere  le  opportune  integrazioni  e  a
          svolgere gli accertamenti del caso. Entro  quaranta  giorni
          dalla ricezione  dell'istanza,  l'amministrazione  effettua
          gli  accertamenti  circa  la  conformita'   dell'intervento
          proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di
          dichiarazione   di   interesse   pubblico   e   nei   piani
          paesaggistici   e   trasmette    al    soprintendente    la
          documentazione presentata dall'interessato, accompagnandola
          con una relazione  tecnica  illustrativa  nonche'  con  una
          proposta   di   provvedimento,    e    da'    comunicazione
          all'interessato    dell'inizio    del    procedimento     e
          dell'avvenuta trasmissione degli atti al soprintendente, ai
          sensi delle vigenti disposizioni di  legge  in  materia  di
          procedimento amministrativo. 
              8. Il soprintendente rende il parere di cui al comma 5,
          limitatamente   alla   compatibilita'   paesaggistica   del
          progettato intervento nel suo complesso ed alla conformita'
          dello  stesso  alle  disposizioni   contenute   nel   piano
          paesaggistico  ovvero  alla  specifica  disciplina  di  cui
          all'articolo  140,   comma   2,   entro   il   termine   di
          quarantacinque  giorni  dalla  ricezione  degli  atti.   Il
          soprintendente, in caso di parere negativo,  comunica  agli
          interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi
          dell' articolo 10-bis della legge 7 agosto  1990,  n.  241.
          Entro   venti   giorni   dalla   ricezione   del    parere,
          l'amministrazione provvede in conformita'. 
              9. Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla  ricezione
          degli atti da parte del  soprintendente  senza  che  questi
          abbia  reso   il   prescritto   parere,   l'amministrazione
          competente   provvede    comunque    sulla    domanda    di
          autorizzazione.  Con  regolamento  da  emanarsi  ai   sensi
          dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400, entro il 31 dicembre 2008, su  proposta  del  Ministro
          d'intesa con la Conferenza unificata, salvo quanto previsto
          dall'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.
          281, sono stabilite procedure semplificate per il  rilascio
          dell'autorizzazione in relazione  ad  interventi  di  lieve
          entita' in base a criteri di snellimento  e  concentrazione
          dei procedimenti, ferme, comunque,  le  esclusioni  di  cui
          agli articoli 19, comma 1 e  20,  comma  4  della  legge  7
          agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. 
              10. Decorso inutilmente il termine indicato  all'ultimo
          periodo del comma 8  senza  che  l'amministrazione  si  sia
          pronunciata, l'interessato puo' richiedere l'autorizzazione
          in via sostitutiva alla regione,  che  vi  provvede,  anche
          mediante un commissario ad acta, entro sessanta giorni  dal
          ricevimento della richiesta. Qualora la regione  non  abbia
          delegato  gli  enti  indicati  al  comma  6   al   rilascio
          dell'autorizzazione  paesaggistica,  e  sia   essa   stessa
          inadempiente, la richiesta del rilascio in via  sostitutiva
          e' presentata al soprintendente. 
              11. L'autorizzazione paesaggistica e' trasmessa,  senza
          indugio, alla soprintendenza che  ha  reso  il  parere  nel
          corso del procedimento,  nonche',  unitamente  allo  stesso
          parere,  alla  regione  ovvero  agli  altri  enti  pubblici
          territoriali interessati e, ove esistente,  all'ente  parco
          nel cui territorio si trova l'immobile o l'area  sottoposti
          al vincolo. 
              12. L'autorizzazione paesaggistica e' impugnabile,  con
          ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso
          straordinario  al  Presidente   della   Repubblica,   dalle
          associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai
          sensi delle vigenti disposizioni di  legge  in  materia  di
          ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro  soggetto
          pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le
          ordinanze del Tribunale  amministrativo  regionale  possono
          essere  appellate  dai  medesimi  soggetti,  anche  se  non
          abbiano proposto ricorso di primo grado. 
              13. Presso ogni amministrazione competente al  rilascio
          dell'autorizzazione paesaggistica e'  istituito  un  elenco
          delle autorizzazioni  rilasciate,  aggiornato  almeno  ogni
          trenta giorni e liberamente  consultabile,  anche  per  via
          telematica, in cui e'  indicata  la  data  di  rilascio  di
          ciascuna autorizzazione, con la annotazione  sintetica  del
          relativo   oggetto.   Copia   dell'elenco   e'    trasmessa
          trimestralmente alla regione e alla soprintendenza, ai fini
          dell'esercizio delle funzioni di vigilanza. 
              14. Le disposizioni dei commi da 1 a  13  si  applicano
          anche alle istanze concernenti le attivita' di coltivazione
          di cave e torbiere nonche' per le  attivita'  minerarie  di
          ricerca ed  estrazione  incidenti  sui  beni  di  cui  all'
          articolo 134. 
              15. 
              16. Dall'attuazione del presente  articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica." 
              Si riporta il testo dell'articolo 14, comma 8,  lettera
          a), numero 2), del decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre
          2012, n. 221, come modificato dal presente decreto legge: 
              "8.  Ferme  restando,  per  quanto  non   espressamente
          disciplinato dal presente articolo, le vigenti disposizioni
          contenute nel decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri in data 8  luglio  2003,  recante  fissazione  dei
          limiti di esposizione, dei valori  di  attenzione  e  degli
          obiettivi di qualita' per la protezione  della  popolazione
          dalle  esposizioni  a   campi   elettrici,   magnetici   ed
          elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100  kHz
          e 300 GHz, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  199  del
          28 agosto 2003, si prevede che: 
              a) i valori di  attenzione  indicati  nella  tabella  2
          all'allegato  B  del  citato  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 si assumono  a  titolo
          di misura di cautela per la protezione da possibili effetti
          anche  a  lungo  termine  eventualmente  connessi  con   le
          esposizioni ai campi generati alle suddette  frequenze  nei
          seguenti casi: 
              1) all'interno  di  edifici  utilizzati  come  ambienti
          abitativi  con  permanenze  continuative  non  inferiori  a
          quattro ore giornaliere; 
              2) solo nel caso di utilizzazione  per  permanenze  non
          inferiori a quattro  ore  continuative  giornaliere,  nelle
          pertinenze esterne con dimensioni abitabili, come  definite
          nelle Linee Guida di cui alla successiva lettera d),  quali
          balconi, terrazzi e  cortili  (esclusi  i  tetti  anche  in
          presenza di lucernai ed  i  lastrici  solari  con  funzione
          prevalente di copertura, indipendentemente dalla presenza o
          meno  di  balaustre   o   protezioni   anti-caduta   e   di
          pavimentazione   rifinita,   di   proprieta'   comune   dei
          condomini)". 
              Si riporta il testo degli  articoli  87  e  87-bis  del
          decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259,  (codice  delle
          comunicazioni elettroniche): 
              "Art.  87.  Procedimenti  autorizzatori  relativi  alle
          infrastrutture di comunicazione  elettronica  per  impianti
          radioelettrici 
              1.  L'installazione  di  infrastrutture  per   impianti
          radioelettrici  e  la  modifica  delle  caratteristiche  di
          emissione di questi ultimi e, in specie, l'installazione di
          torri, di  tralicci,  di  impianti  radio-trasmittenti,  di
          ripetitori di  servizi  di  comunicazione  elettronica,  di
          stazioni radio base per reti di comunicazioni  elettroniche
          mobili GSM/UMTS, per reti di  diffusione,  distribuzione  e
          contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre,
          per reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie
          ed alla protezione civile, nonche' per reti radio  a  larga
          banda punto-multipunto nelle bande  di  frequenza  all'uopo
          assegnate, viene  autorizzata  dagli  Enti  locali,  previo
          accertamento,  da  parte   dell'Organismo   competente   ad
          effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della  legge
          22 febbraio 2001, n. 36, della compatibilita' del  progetto
          con i limiti di esposizione, i valori di attenzione  e  gli
          obiettivi di qualita', stabiliti  uniformemente  a  livello
          nazionale in relazione al disposto della  citata  legge  22
          febbraio  2001,  n.  36,  e   relativi   provvedimenti   di
          attuazione. 
              2. L'istanza di autorizzazione  alla  installazione  di
          infrastrutture di cui al comma  1  e'  presentata  all'Ente
          locale dai soggetti a tale fine abilitati. Al momento della
          presentazione  della   domanda,   l'ufficio   abilitato   a
          riceverla indica al richiedente il  nome  del  responsabile
          del procedimento. 
              3. L'istanza, conforme al modello dell'allegato n.  13,
          realizzato al  fine  della  sua  acquisizione  su  supporti
          informatici  e  destinato  alla  formazione   del   catasto
          nazionale  delle  sorgenti  elettromagnetiche  di   origine
          industriale, deve  essere  corredata  della  documentazione
          atta a comprovare il rispetto dei  limiti  di  esposizione,
          dei valori di attenzione e  degli  obiettivi  di  qualita',
          relativi alle  emissioni  elettromagnetiche,  di  cui  alla
          legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti  di
          attuazione, attraverso  l'utilizzo  di  modelli  predittivi
          conformi alle prescrizioni della CEI, non  appena  emanate.
          In caso di pluralita' di domande, viene data  precedenza  a
          quelle presentate congiuntamente  da  piu'  operatori.  Nel
          caso di installazione di impianti, con tecnologia  UMTS  od
          altre, con potenza in singola antenna uguale  od  inferiore
          ai 20 Watt,  fermo  restando  il  rispetto  dei  limiti  di
          esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi  di
          qualita' sopra indicati,  e'  sufficiente  la  segnalazione
          certificata  di  inizio  attivita',  conforme  ai   modelli
          predisposti dagli Enti locali e, ove  non  predisposti,  al
          modello B di cui all'allegato n. 13. 
              3-bis. Al fine di  accelerare  la  realizzazione  degli
          investimenti   per   il   completamento   della   rete   di
          telecomunicazione  GSM-R   dedicata   esclusivamente   alla
          sicurezza ed al controllo del traffico ferroviario, nonche'
          al fine di contenere i costi di  realizzazione  della  rete
          stessa, all'installazione sul sedime ferroviario ovvero  in
          area immediatamente  limitrofa  dei  relativi  impianti  ed
          apparati si procede con le modalita' proprie degli impianti
          di sicurezza e segnalamento ferroviario, nel  rispetto  dei
          limiti di esposizione, dei valori  di  attenzione  e  degli
          obiettivi di qualita', stabiliti  uniformemente  a  livello
          nazionale in relazione al disposto della legge 22  febbraio
          2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione. 
              4.  Copia  dell'istanza  ovvero  della  denuncia  viene
          inoltrata contestualmente all'Organismo di cui al comma  1,
          che si pronuncia entro trenta giorni  dalla  comunicazione.
          Lo sportello locale  competente  provvede  a  pubblicizzare
          l'istanza,  pur  senza  diffondere  i  dati  caratteristici
          dell'impianto. 
              5. Il responsabile del  procedimento  puo'  richiedere,
          per una sola volta, entro quindici  giorni  dalla  data  di
          ricezione dell'istanza,  il  rilascio  di  dichiarazioni  e
          l'integrazione della documentazione prodotta. Il termine di
          cui  al  comma  9  riprende   a   decorrere   dal   momento
          dell'avvenuta integrazione documentale. 
              6.  Nel  caso  una  Amministrazione  interessata  abbia
          espresso   motivato   dissenso,   il    responsabile    del
          procedimento convoca, entro trenta  giorni  dalla  data  di
          ricezione della domanda, una conferenza  di  servizi,  alla
          quale prendono parte i rappresentanti delle Amministrazioni
          degli  Enti  locali  interessati,  nonche'   dei   soggetti
          preposti ai controlli di cui all'articolo 14 della legge 22
          febbraio   2001,    n.    36,    ed    un    rappresentante
          dell'Amministrazione dissenziente. 
              7. La conferenza di  servizi  deve  pronunciarsi  entro
          trenta giorni  dalla  prima  convocazione.  L'approvazione,
          adottata a maggioranza dei presenti,  sostituisce  ad  ogni
          effetto   gli   atti   di    competenza    delle    singole
          Amministrazioni  e  vale  altresi'  come  dichiarazione  di
          pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza dei  lavori.
          Della convocazione  e  dell'esito  della  conferenza  viene
          tempestivamente informato il Ministero. 
              8. Qualora  il  motivato  dissenso,  a  fronte  di  una
          decisione positiva assunta dalla conferenza di servizi, sia
          espresso  da  un'Amministrazione   preposta   alla   tutela
          ambientale, alla tutela della  salute  o  alla  tutela  del
          patrimonio storico-artistico, la decisione  e'  rimessa  al
          Consiglio dei Ministri e trovano  applicazione,  in  quanto
          compatibili con il Codice,  le  disposizioni  di  cui  agli
          articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
          successive modificazioni. 
              9.  Le  istanze  di  autorizzazione  e  le  denunce  di
          attivita' di  cui  al  presente  articolo,  nonche'  quelle
          relative alla modifica delle caratteristiche  di  emissione
          degli  impianti  gia'  esistenti,  si   intendono   accolte
          qualora,  entro  novanta  giorni  dalla  presentazione  del
          progetto e della relativa domanda, fatta eccezione  per  il
          dissenso di cui al comma 8, non  sia  stato  comunicato  un
          provvedimento di diniego o  un  parere  negativo  da  parte
          dell'organismo competente ad effettuare i controlli, di cui
          all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001,  n.  36.  Gli
          Enti locali possono prevedere termini  piu'  brevi  per  la
          conclusione  dei  relativi  procedimenti  ovvero  ulteriori
          forme di semplificazione amministrativa, nel rispetto delle
          disposizioni stabilite dal presente comma. 
              10. Le opere  debbono  essere  realizzate,  a  pena  di
          decadenza, nel termine  perentorio  di  dodici  mesi  dalla
          ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, ovvero
          dalla formazione del silenzio-assenso." 
              "Art. 87-bis. Procedure  semplificate  per  determinate
          tipologie di impianti 
              1.  Al  fine  di  accelerare  la  realizzazione   degli
          investimenti per il completamento della rete di banda larga
          mobile,  nel  caso  di  installazione   di   apparati   con
          tecnologia UMTS,  sue  evoluzioni  o  altre  tecnologie  su
          infrastrutture per impianti radioelettrici  preesistenti  o
          di  modifica  delle  caratteristiche   trasmissive,   fermo
          restando  il  rispetto  dei  limiti,  dei  valori  e  degli
          obiettivi  di  cui  all'  articolo  87  nonche'  di  quanto
          disposto  al  comma  3-bis  del   medesimo   articolo,   e'
          sufficiente   la   segnalazione   certificata   di   inizio
          attivita',  conforme  ai  modelli  predisposti  dagli  enti
          locali  e,  ove  non  predisposti,  al  modello  B  di  cui
          all'allegato n.  13.  Qualora  entro  trenta  giorni  dalla
          presentazione del progetto e  della  relativa  domanda  sia
          stato comunicato  un  provvedimento  di  diniego  da  parte
          dell'ente  locale   o   un   parere   negativo   da   parte
          dell'organismo competente di cui  all'  articolo  14  della
          legge 22 febbraio 2001, n. 36, la denuncia (210)  e'  priva
          di effetti. 
              Si riporta il testo degli articoli 86 e 89 del  decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n. 112: 
              "Art. 86. Gestione del demanio idrico 
              1. Alla gestione dei beni del demanio idrico provvedono
          le regioni e gli enti locali competenti per territorio. 
              2. I proventi dei canoni ricavati  dalla  utilizzazione
          del demanio idrico sono introitati dalla regione. 
              3. " 
              "Art. 89. Funzioni conferite alle regioni e  agli  enti
          locali 
              1. Sono conferite alle regioni e agli enti  locali,  ai
          sensi dell'articolo 4, comma 1 della legge 15  marzo  1997,
          n.  59,  tutte  le  funzioni  non  espressamente   indicate
          nell'articolo  88  e  tra  queste  in   particolare,   sono
          trasferite le funzioni relative: 
              a) alla progettazione, realizzazione e  gestione  delle
          opere idrauliche di qualsiasi natura; 
              b)  alle  dighe  non  comprese  tra   quelle   indicate
          all'articolo 91, comma 1; 
              c)  ai  compiti  di  polizia  idraulica  e  di   pronto
          intervento di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 e
          al regio decreto 9 dicembre 1937,  n.  2669,  ivi  comprese
          l'imposizione di limitazioni e  divieti  all'esecuzione  di
          qualsiasi opera o intervento anche al  di  fuori  dell'area
          demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire
          anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua; 
              d) alle concessioni di estrazione di materiale  litoide
          dai corsi d'acqua; 
              e) alle concessioni di  spiagge  lacuali,  superfici  e
          pertinenze dei laghi; 
              f) alle concessioni di pertinenze idrauliche e di  aree
          fluviali anche ai  sensi  dell'articolo  8  della  legge  5
          gennaio 1994, n. 37; 
              g) alla polizia delle acque, anche  con  riguardo  alla
          applicazione del testo unico approvato con regio decreto 11
          dicembre 1933, n. 1775; 
              h)  alla  programmazione,  pianificazione  e   gestione
          integrata degli interventi di difesa delle  coste  e  degli
          abitati costieri; 
              i) alla gestione del demanio idrico, ivi comprese tutte
          le funzioni amministrative  relative  alle  derivazioni  di
          acqua pubblica, alla ricerca,  estrazione  e  utilizzazione
          delle acque sotterranee, alla  tutela  del  sistema  idrico
          sotterraneo  nonche'  alla  determinazione  dei  canoni  di
          concessione e all'introito  dei  relativi  proventi,  fatto
          salvo  quanto  disposto  dall'articolo  29,  comma  3,  del
          presente decreto legislativo; 
              l) alla nomina  di  regolatori  per  il  riparto  delle
          disponibilita' idriche qualora tra piu' utenti debba  farsi
          luogo delle disponibilita'  idriche  di  un  corso  d'acqua
          sulla base dei  singoli  diritti  e  concessioni  ai  sensi
          dell'articolo 43, comma 3, del testo  unico  approvato  con
          regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. Qualora  il  corso
          d'acqua riguardi il territorio di piu'  regioni  la  nomina
          dovra' avvenire di intesa tra queste ultime; 
              2. Sino all'approvazione del bilancio idrico  su  scala
          di bacino, previsto dall'articolo 3 della legge  5  gennaio
          1994, n. 36, le concessioni di cui al comma 1, lettera  i),
          del presente articolo che  interessino  piu'  regioni  sono
          rilasciate d'intesa tra le regioni interessate. In caso  di
          mancata intesa nel termine di sei mesi dall'istanza, ovvero
          di altro termine stabilito ai sensi dell'articolo  2  della
          legge n. 241 del 1990, il  provvedimento  e'  rimesso  allo
          Stato. 
              3. Fino alla adozione di apposito accordo di  programma
          per la definizione del bilancio idrico, le funzioni di  cui
          al  comma  1,  lettera  i),  del  presente  articolo   sono
          esercitate   dallo   Stato,   d'intesa   con   le   regioni
          interessate, nei casi in  cui  il  fabbisogno  comporti  il
          trasferimento  di  acqua  tra  regioni   diverse   e   cio'
          travalichi  i  comprensori  di   riferimento   dei   bacini
          idrografici. 
              4. Le funzioni conferite con il presente articolo  sono
          esercitate in modo da garantire  l'unitaria  considerazione
          delle questioni afferenti ciascun bacino idrografico. 
              5. Per le opere di rilevante importanza e  suscettibili
          di interessare il territorio di piu' regioni, lo Stato e le
          regioni interessate stipulano accordi di  programma  con  i
          quali  sono  definite  le  appropriate   modalita',   anche
          organizzative, di gestione.". 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  93  del  decreto
          legislativo  1°  agosto  2003,  n.   259,   (codice   delle
          comunicazioni elettroniche): 
              "Art. 93. Divieto di imporre altri oneri 
              1.  Le  Pubbliche  Amministrazioni,  le   Regioni,   le
          Province ed i Comuni non possono imporre per l'impianto  di
          reti  o  per  l'esercizio  dei  servizi  di   comunicazione
          elettronica, oneri o canoni che  non  siano  stabiliti  per
          legge. 
              2. Gli operatori che forniscono reti  di  comunicazione
          elettronica hanno l'obbligo di tenere indenne  la  Pubblica
          Amministrazione, l'Ente locale, ovvero l'Ente  proprietario
          o  gestore,  dalle  spese  necessarie  per  le   opere   di
          sistemazione delle aree pubbliche specificamente  coinvolte
          dagli interventi  di  installazione  e  manutenzione  e  di
          ripristinare a regola d'arte le  aree  medesime  nei  tempi
          stabiliti dall'Ente locale. Nessun altro onere finanziario,
          reale o contributo  puo'  essere  imposto,  in  conseguenza
          dell'esecuzione  delle  opere  di  cui  al  Codice  o   per
          l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, fatta
          salva l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi
          ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo
          15  novembre  1993,  n.  507,   oppure   del   canone   per
          l'occupazione  di  spazi   ed   aree   pubbliche   di   cui
          all'articolo 63 del decreto legislativo 15  dicembre  1997,
          n.  446,  e  successive  modificazioni,  calcolato  secondo
          quanto previsto dal comma 2, lettere e) ed f), del medesimo
          articolo, ovvero dell'eventuale contributo una  tantum  per
          spese di costruzione delle gallerie di cui all'articolo 47,
          comma 4, del predetto decreto legislativo 15 novembre 1993,
          n. 507.". 
              Si riporta il testo  dell'articolo  86,  comma  3,  del
          decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259,  (codice  delle
          comunicazioni  elettroniche)come  modificato  dal  presente
          decreto legge: 
              "Art. 86. Infrastrutture di comunicazione elettronica e
          diritti di passaggio 
              1. Le autorita'  competenti  alla  gestione  del  suolo
          pubblico adottano senza indugio e, in ogni caso, entro  sei
          mesi dalla richiesta, salvo per i casi  di  espropriazione,
          le occorrenti decisioni e  rispettano  procedure  semplici,
          efficaci, trasparenti, pubbliche e non discriminatorie,  ai
          sensi degli articoli 87, 88 e 89, nell'esaminare le domande
          per   la   concessione   del    diritto    di    installare
          infrastrutture: 
              a) su proprieta' pubbliche o private ovvero al di sopra
          o al di sotto  di  esse,  ad  un  operatore  autorizzato  a
          fornire reti pubbliche di comunicazione; 
              b) su proprieta' pubbliche ovvero al di sopra o  al  di
          sotto di esse, ad un operatore autorizzato a  fornire  reti
          di comunicazione elettronica diverse da quelle  fornite  al
          pubblico. 
              2.  Sono,  in  ogni  caso,  fatti  salvi  gli   accordi
          stipulati tra gli Enti locali e gli operatori,  per  quanto
          attiene alla localizzazione,  coubicazione  e  condivisione
          delle infrastrutture di comunicazione elettronica. 
              3.   Le   infrastrutture   di   reti    pubbliche    di
          comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88 e le  opere  di
          infrastrutturazione per  la  realizzazione  delle  reti  di
          comunicazione elettronica ad alta velocita' in fibra ottica
          in grado di fornire servizi di accesso a banda  ultralarga,
          effettuate anche all'interno degli edifici, sono assimilate
          ad ogni effetto alle opere di  urbanizzazione  primaria  di
          cui all'articolo 16, comma 7, del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380,  pur  restando  di
          proprieta' dei rispettivi operatori, e ad esse  si  applica
          la normativa vigente in materia.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 1,  comma  97,  della
          legge  27  dicembre  2013,  n.  147,  come  modificato  dal
          presente decreto legge 
              "Comma 97 
              97. Per il  completamento  del  Piano  nazionale  banda
          larga, definito dal Ministero dello  sviluppo  economico  -
          Dipartimento  per  le  comunicazioni  e  autorizzato  dalla
          Commissione europea [aiuto di Stato n. SA. 33807(2011/N)  -
          Italia],  nonche'  per  l'avvio  del  Progetto   strategico
          nazionale  per  la  banda  ultralarga   autorizzato   dalla
          Commissione europea,  e'  autorizzata  la  spesa  di  20,75
          milioni di euro per l'anno 2014.".