(( Art. 6-bis 
 
 
Istituzione  del  Sistema  informativo   nazionale   federato   delle
                           infrastrutture 
 
  1. Al fine di elaborare soluzioni innovative  volte  a  colmare  il
divario digitale in relazione alla banda  larga  e  ultralarga  e  di
conseguire una  mappatura  delle  infrastrutture  di  banda  larga  e
ultralarga presenti nel  territorio  nazionale,  il  Ministero  dello
sviluppo economico, entro novanta giorni dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, sentita la Conferenza unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,  n.  281,  e
successive  modificazioni,  stabilisce  le  regole  tecniche  per  la
definizione del contenuto del Sistema informativo nazionale  federato
delle  infrastrutture,  le  modalita'  di  prima   costituzione,   di
raccolta, di inserimento e di  consultazione  dei  dati,  nonche'  le
regole per il successivo aggiornamento, lo scambio e  la  pubblicita'
dei  dati  territoriali  detenuti   dalle   singole   amministrazioni
competenti  e  dagli   altri   soggetti   titolari   o   gestori   di
infrastrutture di banda larga e ultralarga.  I  dati  cosi'  ricavati
devono  essere  resi  disponibili  in  formato  di  tipo   aperto   e
interoperabile, ai sensi del comma  3  dell'articolo  68  del  codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo
2005, n. 82, elaborabili elettronicamente  e  georeferenziati,  senza
compromettere   il   carattere   riservato   dei   dati    sensibili.
All'attuazione del presente articolo si  provvede  nei  limiti  delle
risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili  a  legislazione
vigente,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. Al fine di agevolare la condivisione delle infrastrutture e
la  pianificazione  degli  interventi  entro  i   centoventi   giorni
successivi  alla  sua  costituzione  devono  confluire  nel   Sistema
informativo nazionale federato delle infrastrutture tutte  le  banche
di dati contenenti informazioni sulle infrastrutture di banda larga e
ultralarga di tipo sia nazionale sia locale o  comunque  i  dati  ivi
contenuti devono essere resi accessibili e compatibili con le  regole
tecniche   del   Sistema   informativo   nazionale   federato   delle
infrastrutture. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si  riporta  il  testo  all'articolo  8   del   decreto
          legislativo  28  agosto   1997,   n.   281   e   successive
          modificazioni    (Definizione    ed    ampliamento    delle
          attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo Stato, le regioni e le province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano ed unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di
          interesse  comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei
          comuni,  con  la  Conferenza  Stato-citta'   ed   autonomie
          locali.) : 
              "ART. 8. Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e
          Conferenza unificata. 
              1. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          unificata per le materie ed i compiti di  interesse  comune
          delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita'
          montane, con la Conferenza Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici . 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.". 
              Si riporta il testo del comma 3  dell'articolo  68  del
          codice dell'amministrazione digitale,  di  cui  al  decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82: 
              "Art. 68. Analisi comparativa delle soluzioni. 
              (omissis) 
              3. Agli effetti del  presente  decreto  legislativo  si
          intende per: 
              a) formato dei dati di tipo aperto, un formato di  dati
          reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto
          agli strumenti tecnologici necessari per la  fruizione  dei
          dati stessi; 
              b) dati di  tipo  aperto,  i  dati  che  presentano  le
          seguenti caratteristiche: 
              1) sono disponibili secondo i termini  di  una  licenza
          che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche  per
          finalita' commerciali, in formato disaggregato; 
              2)   sono   accessibili   attraverso   le    tecnologie
          dell'informazione e della comunicazione,  ivi  comprese  le
          reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti  ai
          sensi della lettera a), sono adatti all'utilizzo automatico
          da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti  dei
          relativi metadati; 
              3) sono resi disponibili  gratuitamente  attraverso  le
          tecnologie dell'informazione  e  della  comunicazione,  ivi
          comprese le reti telematiche pubbliche  e  private,  oppure
          sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti  per  la
          loro riproduzione e divulgazione.  L'Agenzia  per  l'Italia
          digitale deve stabilire, con propria deliberazione, i  casi
          eccezionali,   individuati   secondo   criteri   oggettivi,
          trasparenti  e  verificabili,  in  cui   essi   sono   resi
          disponibili a tariffe superiori ai costi marginali. In ogni
          caso,  l'Agenzia,  nel  trattamento  dei  casi  eccezionali
          individuati, si  attiene  alle  indicazioni  fornite  dalla
          direttiva  2003/98/CE  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio,   del   17   novembre   2003,   sul   riutilizzo
          dell'informazione del settore  pubblico,  recepita  con  il
          decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36."..