(( Art. 6-ter
Disposizioni per l'infrastrutturazione degli edifici
con impianti di comunicazione elettronica
1. Dopo il comma 4-bis dell'articolo 91 del codice delle
comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto
2003, n. 259, e' inserito il seguente:
«4-ter. L'operatore di comunicazione, durante la fase di sviluppo
della rete in fibra ottica, puo' installare a proprie spese gli
elementi di rete, cavi, fili, ripartilinee o simili, nei percorsi
aerei di altri servizi di pubblica utilita' sia esterni sia interni
all'immobile e in appoggio ad essi, a condizione che sia garantito
che l'installazione medesima non alteri l'aspetto esteriore
dell'immobile ne' provochi alcun danno o pregiudizio al medesimo. Si
applica in ogni caso l'ultimo periodo del comma 4-bis».
2. Nel capo VI della parte III del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo
l'articolo 135 e' aggiunto il seguente:
«Art. 135-bis (Norme per l'infrastrutturazione digitale degli
edifici). - 1. Tutti gli edifici di nuova costruzione per i quali le
domande di autorizzazione edilizia sono presentate dopo il 1° luglio
2015 devono essere equipaggiati con un'infrastruttura fisica
multiservizio passiva interna all'edificio, costituita da adeguati
spazi installativi e da impianti di comunicazione ad alta velocita'
in fibra ottica fino ai punti terminali di rete. Lo stesso obbligo si
applica, a decorrere dal 1° luglio 2015, in caso di opere che
richiedano il rilascio di un permesso di costruire ai sensi
dell'articolo 10, comma 1, lettera c). Per infrastruttura fisica
multiservizio interna all'edificio si intende il complesso delle
installazioni presenti all'interno degli edifici contenenti reti di
accesso cablate in fibra ottica con terminazione fissa o senza fili
che permettono di fornire l'accesso ai servizi a banda ultralarga e
di connettere il punto di accesso dell'edificio con il punto
terminale di rete.
2. Tutti gli edifici di nuova costruzione per i quali le domande di
autorizzazione edilizia sono presentate dopo il 1° luglio 2015 devono
essere equipaggiati di un punto di accesso. Lo stesso obbligo si
applica, a decorrere dal 1° luglio 2015, in caso di opere di
ristrutturazione profonda che richiedano il rilascio di un permesso
di costruire ai sensi dell'articolo 10. Per punto di accesso si
intende il punto fisico, situato all'interno o all'esterno
dell'edificio e accessibile alle imprese autorizzate a fornire reti
pubbliche di comunicazione, che consente la connessione con
l'infrastruttura interna all'edificio predisposta per i servizi di
accesso in fibra ottica a banda ultralarga.
3. Gli edifici equipaggiati in conformita' al presente articolo
possono beneficiare, ai fini della cessione, dell'affitto o della
vendita dell'immobile, dell'etichetta volontaria e non vincolante di
"edificio predisposto alla banda larga". Tale etichetta e' rilasciata
da un tecnico abilitato per gli impianti di cui all'articolo 1, comma
2, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Ministro dello
sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, e secondo quanto previsto
dalle Guide CEI 306-2 e 64-100/1, 2 e 3». ))
Riferimenti normativi
Si riporta il testo dell'articolo 91 del codice delle
comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo
1° agosto 2003, n. 259, come modificato dalla presente
legge:
"Art. 91. Limitazioni legali della proprieta'
1. Negli impianti di reti di comunicazione elettronica
di cui all'articolo 90, commi 1 e 2, i fili o cavi senza
appoggio possono passare, anche senza il consenso del
proprietario, sia al di sopra delle proprieta' pubbliche o
private, sia dinanzi a quei lati di edifici ove non vi
siano finestre od altre aperture praticabili a prospetto.
2. Il proprietario od il condominio non puo' opporsi
all'appoggio di antenne, di sostegni, nonche' al passaggio
di condutture, fili o qualsiasi altro impianto,
nell'immobile di sua proprieta' occorrente per soddisfare
le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini.
3. I fili, cavi ed ogni altra installazione debbono
essere collocati in guisa da non impedire il libero uso
della cosa secondo la sua destinazione.
4. Il proprietario e' tenuto a sopportare il passaggio
nell'immobile di sua proprieta' del personale
dell'esercente il servizio che dimostri la necessita' di
accedervi per l'installazione, riparazione e manutenzione
degli impianti di cui sopra.
4-bis. L'operatore di comunicazione durante la fase di
sviluppo della rete in fibra ottica puo', in ogni caso,
accedere a tutte le parti comuni degli edifici al fine di
installare, collegare e manutenere gli elementi di rete,
cavi, fili, riparti, linee o simili apparati privi di
emissioni elettromagnetiche a radiofrequenza. Il diritto di
accesso e' consentito anche nel caso di edifici non abitati
e di nuova costruzione. L'operatore di comunicazione ha
l'obbligo, d'intesa con le proprieta' condominiali, di
ripristinare a proprie spese le parti comuni degli immobili
oggetto di intervento nello stato precedente i lavori e si
accolla gli oneri per la riparazione di eventuali danni
arrecati.
4-ter. L'operatore di comunicazione, durante la fase di
sviluppo della rete in fibra ottica, puo' installare a
proprie spese gli elementi di rete, cavi, fili,
ripartilinee o simili, nei percorsi aerei di altri servizi
di pubblica utilita' sia esterni sia interni all'immobile e
in appoggio ad essi, a condizione che sia garantito che
l'installazione medesima non alteri l'aspetto esteriore
dell'immobile ne' provochi alcun danno o pregiudizio al
medesimo. Si applica in ogni caso l'ultimo periodo del
comma 4-bis.
5. Nei casi previsti dal presente articolo al
proprietario non e' dovuta alcuna indennita'.
6. L'operatore incaricato del servizio puo' agire
direttamente in giudizio per far cessare eventuali
impedimenti e turbative al passaggio ed alla installazione
delle infrastrutture.".
Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 1, lettera
c) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia):
"Art. 10. Interventi subordinati a permesso di
costruire
1. Costituiscono interventi di trasformazione
urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a
permesso di costruire:
(omissis)
c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che
portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte
diverso dal precedente e che comportino modifiche della
volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti,
ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone
omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso,
nonche' gli interventi che comportino modificazioni della
sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive
modificazioni.
(omissis).".
Si riporta il testo dell'articolo 1 di cui al decreto
del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n.
37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo
11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248
del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in
materia di attivita' di installazione degli impianti
all'interno degli edifici.):
"Art. 1. Ambito di applicazione
1. Il presente decreto si applica agli impianti posti
al servizio degli edifici, indipendentemente dalla
destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o
delle relative pertinenze. Se l'impianto e' connesso a reti
di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna
della fornitura.
2. Gli impianti di cui al comma 1 sono classificati
come segue:
a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto,
distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica,
impianti di protezione contro le scariche atmosferiche,
nonche' gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e
barriere;
b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti
elettronici in genere;
c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di
condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o
specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della
combustione e delle condense, e di ventilazione ed
aerazione dei locali;
d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o
specie;
e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di
gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei
prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei
locali;
f) impianti di sollevamento di persone o di cose per
mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e
simili;
g) impianti di protezione antincendio.
3. Gli impianti o parti di impianto che sono soggetti a
requisiti di sicurezza prescritti in attuazione della
normativa comunitaria, ovvero di normativa specifica, non
sono disciplinati, per tali aspetti, dalle disposizioni del
presente decreto.".