(( Art. 6-ter 
 
 
        Disposizioni per l'infrastrutturazione degli edifici 
              con impianti di comunicazione elettronica 
 
  1.  Dopo  il  comma  4-bis  dell'articolo  91  del   codice   delle
comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo  1°  agosto
2003, n. 259, e' inserito il seguente: 
  «4-ter. L'operatore di comunicazione, durante la fase  di  sviluppo
della rete in fibra ottica,  puo'  installare  a  proprie  spese  gli
elementi di rete, cavi, fili, ripartilinee  o  simili,  nei  percorsi
aerei di altri servizi di pubblica utilita' sia esterni  sia  interni
all'immobile e in appoggio ad essi, a condizione  che  sia  garantito
che  l'installazione  medesima   non   alteri   l'aspetto   esteriore
dell'immobile ne' provochi alcun danno o pregiudizio al medesimo.  Si
applica in ogni caso l'ultimo periodo del comma 4-bis». 
  2. Nel capo VI della parte III del testo unico  delle  disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia, di  cui  al  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  6  giugno  2001,  n.  380,   dopo
l'articolo 135 e' aggiunto il seguente: 
  «Art.  135-bis  (Norme  per  l'infrastrutturazione  digitale  degli
edifici). - 1. Tutti gli edifici di nuova costruzione per i quali  le
domande di autorizzazione edilizia sono presentate dopo il 1°  luglio
2015  devono  essere  equipaggiati   con   un'infrastruttura   fisica
multiservizio passiva interna all'edificio,  costituita  da  adeguati
spazi installativi e da impianti di comunicazione ad  alta  velocita'
in fibra ottica fino ai punti terminali di rete. Lo stesso obbligo si
applica, a decorrere dal  1°  luglio  2015,  in  caso  di  opere  che
richiedano  il  rilascio  di  un  permesso  di  costruire  ai   sensi
dell'articolo 10, comma 1,  lettera  c).  Per  infrastruttura  fisica
multiservizio interna all'edificio  si  intende  il  complesso  delle
installazioni presenti all'interno degli edifici contenenti  reti  di
accesso cablate in fibra ottica con terminazione fissa o  senza  fili
che permettono di fornire l'accesso ai servizi a banda  ultralarga  e
di  connettere  il  punto  di  accesso  dell'edificio  con  il  punto
terminale di rete. 
  2. Tutti gli edifici di nuova costruzione per i quali le domande di
autorizzazione edilizia sono presentate dopo il 1° luglio 2015 devono
essere equipaggiati di un punto di  accesso.  Lo  stesso  obbligo  si
applica, a decorrere  dal  1°  luglio  2015,  in  caso  di  opere  di
ristrutturazione profonda che richiedano il rilascio di  un  permesso
di costruire ai sensi dell'articolo  10.  Per  punto  di  accesso  si
intende  il  punto  fisico,   situato   all'interno   o   all'esterno
dell'edificio e accessibile alle imprese autorizzate a  fornire  reti
pubbliche  di  comunicazione,  che  consente   la   connessione   con
l'infrastruttura interna all'edificio predisposta per  i  servizi  di
accesso in fibra ottica a banda ultralarga. 
  3. Gli edifici equipaggiati in  conformita'  al  presente  articolo
possono beneficiare, ai fini della  cessione,  dell'affitto  o  della
vendita dell'immobile, dell'etichetta volontaria e non vincolante  di
"edificio predisposto alla banda larga". Tale etichetta e' rilasciata
da un tecnico abilitato per gli impianti di cui all'articolo 1, comma
2, lettera b), del regolamento di cui al decreto del  Ministro  dello
sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, e secondo quanto  previsto
dalle Guide CEI 306-2 e 64-100/1, 2 e 3». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'articolo 91 del  codice  delle
          comunicazioni elettroniche, di cui al  decreto  legislativo
          1° agosto 2003, n.  259,  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              "Art. 91. Limitazioni legali della proprieta' 
              1. Negli impianti di reti di comunicazione  elettronica
          di cui all'articolo 90, commi 1 e 2, i fili  o  cavi  senza
          appoggio possono  passare,  anche  senza  il  consenso  del
          proprietario, sia al di sopra delle proprieta' pubbliche  o
          private, sia dinanzi a quei lati  di  edifici  ove  non  vi
          siano finestre od altre aperture praticabili a prospetto. 
              2. Il proprietario od il condominio  non  puo'  opporsi
          all'appoggio di antenne, di sostegni, nonche' al  passaggio
          di   condutture,   fili   o   qualsiasi   altro   impianto,
          nell'immobile di sua proprieta' occorrente  per  soddisfare
          le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini. 
              3. I fili, cavi ed  ogni  altra  installazione  debbono
          essere collocati in guisa da non  impedire  il  libero  uso
          della cosa secondo la sua destinazione. 
              4. Il proprietario e' tenuto a sopportare il  passaggio
          nell'immobile   di    sua    proprieta'    del    personale
          dell'esercente il servizio che dimostri  la  necessita'  di
          accedervi per l'installazione, riparazione  e  manutenzione
          degli impianti di cui sopra. 
              4-bis. L'operatore di comunicazione durante la fase  di
          sviluppo della rete in fibra ottica  puo',  in  ogni  caso,
          accedere a tutte le parti comuni degli edifici al  fine  di
          installare, collegare e manutenere gli  elementi  di  rete,
          cavi, fili, riparti,  linee  o  simili  apparati  privi  di
          emissioni elettromagnetiche a radiofrequenza. Il diritto di
          accesso e' consentito anche nel caso di edifici non abitati
          e di nuova costruzione.  L'operatore  di  comunicazione  ha
          l'obbligo, d'intesa  con  le  proprieta'  condominiali,  di
          ripristinare a proprie spese le parti comuni degli immobili
          oggetto di intervento nello stato precedente i lavori e  si
          accolla gli oneri per la  riparazione  di  eventuali  danni
          arrecati. 
              4-ter. L'operatore di comunicazione, durante la fase di
          sviluppo della rete in  fibra  ottica,  puo'  installare  a
          proprie  spese  gli   elementi   di   rete,   cavi,   fili,
          ripartilinee o simili, nei percorsi aerei di altri  servizi
          di pubblica utilita' sia esterni sia interni all'immobile e
          in appoggio ad essi, a condizione  che  sia  garantito  che
          l'installazione medesima  non  alteri  l'aspetto  esteriore
          dell'immobile ne' provochi alcun  danno  o  pregiudizio  al
          medesimo. Si applica in  ogni  caso  l'ultimo  periodo  del
          comma 4-bis. 
              5.  Nei  casi  previsti  dal   presente   articolo   al
          proprietario non e' dovuta alcuna indennita'. 
              6.  L'operatore  incaricato  del  servizio  puo'  agire
          direttamente  in  giudizio  per   far   cessare   eventuali
          impedimenti e turbative al passaggio ed alla  installazione
          delle infrastrutture.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 1,  lettera
          c) del decreto del Presidente  della  Repubblica  6  giugno
          2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative  e
          regolamentari in materia edilizia): 
              "Art.  10.  Interventi  subordinati   a   permesso   di
          costruire 
              1.   Costituiscono   interventi    di    trasformazione
          urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a
          permesso di costruire: 
              (omissis) 
              c) gli  interventi  di  ristrutturazione  edilizia  che
          portino ad un  organismo  edilizio  in  tutto  o  in  parte
          diverso dal precedente e  che  comportino  modifiche  della
          volumetria  complessiva  degli  edifici  o  dei  prospetti,
          ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone
          omogenee A, comportino mutamenti della destinazione  d'uso,
          nonche' gli interventi che comportino  modificazioni  della
          sagoma di  immobili  sottoposti  a  vincoli  ai  sensi  del
          decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42  e  successive
          modificazioni. 
              (omissis).". 
              Si riporta il testo dell'articolo 1 di cui  al  decreto
          del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio  2008,  n.
          37  (Regolamento  concernente  l'attuazione   dell'articolo
          11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della  legge  n.  248
          del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in
          materia  di  attivita'  di  installazione  degli   impianti
          all'interno degli edifici.): 
              "Art. 1. Ambito di applicazione 
              1. Il presente decreto si applica agli  impianti  posti
          al  servizio   degli   edifici,   indipendentemente   dalla
          destinazione d'uso, collocati all'interno  degli  stessi  o
          delle relative pertinenze. Se l'impianto e' connesso a reti
          di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna
          della fornitura. 
              2. Gli impianti di cui al  comma  1  sono  classificati
          come segue: 
              a) impianti di produzione,  trasformazione,  trasporto,
          distribuzione,   utilizzazione   dell'energia    elettrica,
          impianti di protezione  contro  le  scariche  atmosferiche,
          nonche' gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e
          barriere; 
              b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli  impianti
          elettronici in genere; 
              c) impianti di riscaldamento,  di  climatizzazione,  di
          condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi  natura  o
          specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della
          combustione  e  delle  condense,  e  di   ventilazione   ed
          aerazione dei locali; 
              d) impianti idrici e sanitari  di  qualsiasi  natura  o
          specie; 
              e) impianti per la distribuzione e  l'utilizzazione  di
          gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei
          prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione  dei
          locali; 
              f) impianti di sollevamento di persone o  di  cose  per
          mezzo di ascensori, di  montacarichi,  di  scale  mobili  e
          simili; 
              g) impianti di protezione antincendio. 
              3. Gli impianti o parti di impianto che sono soggetti a
          requisiti  di  sicurezza  prescritti  in  attuazione  della
          normativa comunitaria, ovvero di normativa  specifica,  non
          sono disciplinati, per tali aspetti, dalle disposizioni del
          presente decreto.".