Art. 6 Prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria 1. Per le prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria rivolte a persone di maggiore eta', l'ISEE e' calcolato in riferimento al nucleo familiare di cui al comma 2, fatto salvo quanto previsto al comma 3. Per le medesime prestazioni rivolte a persone minori di anni 18, l'ISEE e' calcolato nelle modalita' di cui all'articolo 7. 2. Esclusivamente ai fini delle prestazioni di cui al presente articolo e fatta comunque salva la possibilita' per il beneficiario di costituire il nucleo familiare secondo le regole ordinarie di cui all'articolo 3, il nucleo familiare del beneficiario e' composto dal coniuge, dai figli minori di anni 18, nonche' dai figli maggiorenni, secondo le regole di cui ai commi da 2 a 6 dell'articolo 3. 3. Per le sole prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo, valgono le seguenti regole: a) le detrazioni di cui all'articolo 4, comma 4, lettere b) ed c), non si applicano; b) in caso di presenza di figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare ai sensi del comma 2, l'ISEE e' integrato di una componente aggiuntiva per ciascun figlio, calcolata sulla base della situazione economica dei figli medesimi, avuto riguardo alle necessita' del nucleo familiare di appartenenza, secondo le modalita' di cui all'allegato 2, comma 1, che costituisce parte integrante del presente decreto. La componente non e' calcolata: 1) quando al figlio ovvero ad un componente del suo nucleo sia stata accertata una delle condizioni di cui all'allegato 3; 2) quando risulti accertata in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorita' competente in materia di servizi sociali la estraneita' del figlio in termini di rapporti affettivi ed economici; c) le donazioni di cespiti parte del patrimonio immobiliare del beneficiario avvenute successivamente alla prima richiesta delle prestazioni di cui al presente comma continuano ad essere valorizzate nel patrimonio del donante. Allo stesso modo sono valorizzate nel patrimonio del donante, le donazioni effettuate nei 3 anni precedenti la richiesta di cui al periodo precedente, se in favore di persone tenute agli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile.
Note all'art. 6: - Si riporta l'art. 433 del codice civile: «Art. 433. (Persone obbligate). - All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine: 1) il coniuge; 2) i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali; 3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti; 4) i generi e le nuore; 5) il suocero e la suocera; 6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali».