Art. 6 
 
           Prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria 
 
  1. Per le prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria rivolte a
persone di maggiore eta',  l'ISEE  e'  calcolato  in  riferimento  al
nucleo familiare di cui al comma 2, fatto salvo  quanto  previsto  al
comma 3. Per le medesime prestazioni rivolte a persone minori di anni
18, l'ISEE e' calcolato nelle modalita' di cui all'articolo 7. 
  2. Esclusivamente ai fini delle  prestazioni  di  cui  al  presente
articolo e fatta comunque salva la possibilita' per  il  beneficiario
di costituire il nucleo familiare secondo le regole ordinarie di  cui
all'articolo 3, il nucleo familiare del beneficiario e' composto  dal
coniuge, dai figli minori di anni 18, nonche' dai figli  maggiorenni,
secondo le regole di cui ai commi da 2 a 6 dell'articolo 3. 
  3. Per le sole prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo
continuativo, valgono le seguenti regole: 
  a) le detrazioni di cui all'articolo 4, comma 4, lettere b) ed  c),
non si applicano; 
  b) in caso di presenza di figli del beneficiario  non  inclusi  nel
nucleo familiare ai sensi del comma 2, l'ISEE  e'  integrato  di  una
componente aggiuntiva per ciascun figlio, calcolata sulla base  della
situazione  economica  dei  figli  medesimi,  avuto   riguardo   alle
necessita' del nucleo familiare di appartenenza, secondo le modalita'
di cui all'allegato 2, comma 1, che costituisce parte integrante  del
presente decreto. La componente non e' calcolata: 
  1) quando al figlio ovvero ad un  componente  del  suo  nucleo  sia
stata accertata una delle condizioni di cui all'allegato 3; 
  2)  quando  risulti  accertata  in  sede  giurisdizionale  o  dalla
pubblica autorita'  competente  in  materia  di  servizi  sociali  la
estraneita' del figlio in termini di rapporti affettivi ed economici; 
    c) le donazioni di cespiti parte del patrimonio  immobiliare  del
beneficiario avvenute  successivamente  alla  prima  richiesta  delle
prestazioni di cui al presente comma continuano ad essere valorizzate
nel patrimonio del donante. Allo stesso  modo  sono  valorizzate  nel
patrimonio del donante, le donazioni effettuate nei 3 anni precedenti
la richiesta di cui al periodo precedente, se in  favore  di  persone
tenute agli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Si riporta l'art. 433 del codice civile:  «Art.  433.
          (Persone obbligate). - All'obbligo di prestare gli alimenti
          sono tenuti, nell'ordine: 
              1) il coniuge; 
              2)  i  figli  legittimi  o  legittimati  o  naturali  o
          adottivi, e, in  loro  mancanza,  i  discendenti  prossimi,
          anche naturali; 
              3) i genitori  e,  in  loro  mancanza,  gli  ascendenti
          prossimi, anche naturali; gli adottanti; 
              4) i generi e le nuore; 
              5) il suocero e la suocera; 
              6) i fratelli e le sorelle germani o  unilaterali,  con
          precedenza dei germani sugli unilaterali».