Art. 6 Revisione della disciplina comune in materia di stato giuridico del personale delle Forze armate, produttivita' ed efficienza del servizio, misure di assistenza 1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 911, comma 1, dopo le parole «in aspettativa», sono inserite le seguenti: «, compatibilmente con le esigenze della Forza armata di appartenenza,»; b) all'articolo 923, comma 1, dopo la lettera m), e' inserita la seguente: «m-bis) per infermita', a seguito di rinuncia al transito a domanda nell'impiego civile, secondo le modalita' previste dal decreto di cui all'articolo 930.»; c) all'articolo 929, comma 2, dopo le parole «sanitario definitivo», sono inserite le seguenti: «o dalla data di rinuncia al transito nell'impiego civile, di cui all'articolo 923, comma 1, lettera m-bis)»; d) all'articolo 976, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Al termine della fase di formazione, la prima assegnazione di sede di servizio del militare e' stabilita sulla base delle direttive d'impiego di ciascuna Forza armata, tenuto conto dell'ordine della graduatoria di merito.»; e) all'articolo 981, comma 1, lettera b), dopo le parole «e successive modificazioni», sono inserite le seguenti: «, nel limite, per il personale di Esercito italiano, Marina militare, Aeronautica militare e Arma dei Carabinieri, delle posizioni organiche previste per il ruolo e il grado, vacanti nella sede di richiesta destinazione. In costanza di riconoscimento del diritto previsto da tale norma, il personale dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri interessato non e' impiegabile in operazioni in ambito internazionale o in attivita' addestrative propedeutiche alle stesse»; f) all'articolo 1025, dopo il comma 4, e' inserito il seguente: «4-bis. La redazione della documentazione caratteristica e' condotta attraverso l'informatizzazione dei dati e l'uso della firma digitale.»; g) all'articolo 1506: 1) al comma 1, dopo la lettera h), e' inserita la seguente: «h-bis) i permessi mensili retribuiti previsti dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. In costanza di riconoscimento del diritto a fruire di tali permessi, il militare interessato non e' impiegabile in operazioni in ambito internazionale o in attivita' addestrative propedeutiche alle stesse;»; 2) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: «1-bis. Ai militari in ferma prefissata dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare si applica l'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2007, n. 171, fermo restando il limite temporale della ferma contratta. 1-ter Al personale in ferma dell'Arma dei carabinieri si applica l'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170.»; h) dopo l'articolo 1805, e' inserito il seguente: «Art. 1805-bis (Fondo per la retribuzione della produttivita' del personale militare transitato nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa). - 1. Per ciascun militare nell'anno di transito nel ruolo del personale civile del Ministero della difesa, annualmente e per l'intero periodo di permanenza del militare transitato in detti ruoli, e' versato al fondo per la retribuzione della produttivita' del personale civile stesso un importo corrispondente alla quota media pro capite delle risorse strutturali dei fondi per l'efficienza dei servizi istituzionali delle Forze armate comunque denominati. i) l'articolo 1836 e' sostituito dal seguente: «Art. 1836 (Fondo casa). - 1. Al fine di agevolare l'accesso alla concessione di mutui da parte di istituti di credito a favore del personale del Ministero della difesa per l'acquisto o la costruzione della prima casa, e' istituito, presso il Ministero della difesa, un fondo di garanzia denominato "fondo casa", alimentato dagli introiti derivanti dalla riassegnazione al bilancio dello Stato delle somme trattenute al personale del Ministero della difesa a titolo di canone di concessione degli alloggi di servizio, nella percentuale prevista dall'articolo 287, comma 2. La garanzia e' concessa nei limiti delle disponibilita' annuali del fondo. 2. Il fondo di cui al comma 1 costituisce garanzia di ultima istanza fino ad un massimo dell'80 per cento della quota capitale per i mutui concessi ai sensi del presente articolo. A tale scopo le somme di cui al comma 1 affluiscono ad apposito conto di tesoreria. In caso di escussione della garanzia il Ministero della difesa e' autorizzato a esercitare il diritto di rivalsa nei confronti del dipendente. 3. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' di gestione del fondo di cui al comma 1. 4. Le somme annualmente disponibili sul fondo di cui al comma 1 vengono accantonate in relazione alle garanzie prestate.»; l) dopo l'articolo 1837, e' inserito il seguente: «Art. 1837-bis (Assistenza in favore delle famiglie dei militari). - 1. I familiari dei militari impiegati in attivita' operative o addestrative prolungate possono essere autorizzati, durante il periodo di assenza del congiunto, ferme le esigenze di servizio, nell'ambito delle risorse disponibili e secondo i criteri e le modalita' stabiliti con decreto del Ministro della difesa, ad accedere prioritariamente agli organismi di protezione sociale e alle strutture sanitarie militari, a fruire di agevolazioni previste a favore del congiunto nonche', nei casi di necessita' e urgenza, a utilizzare temporaneamente infrastrutture, servizi e mezzi dell'amministrazione.».
Note all'art. 6: - Il testo dell'articolo 911 del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: «Art. 911. Dottorato di ricerca - 1. Il militare ammesso ai corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o con rinuncia a questa, e' collocato a domanda in aspettativa, compatibilmente con le esigenze della Forza armata di appartenenza, e conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione. Si applica l'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni. » - Il testo dell'articolo 923 del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: «Art. 923 Cause che determinano la cessazione del rapporto di impiego - 1. Il rapporto di impiego del militare cessa per una delle seguenti cause: a) eta'; b) infermita'; c) non idoneita' alle funzioni del grado; d) scarso rendimento; e) domanda; f) d'autorita'; g) applicazione delle norme sulla formazione; h) transito nell'impiego civile; i) perdita del grado; l) per decadenza, ai sensi dell'articolo 898; m) a seguito della perdita dello stato di militare, ai sensi dell'articolo 622; m-bis) per infermita', a seguito di rinuncia al transito a domanda nell'impiego civile, secondo le modalita' previste dal decreto di cui all'articolo 930. ». - Il testo dell'articolo 929 del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 come modificato dal presente decreto, e' il seguente: «Art. 929. Infermita' - 1. Il militare, che deve assicurare in costanza di servizio i requisiti di idoneita' specifici previsti dal capo II del titolo II del libro IV del regolamento, e accertati secondo le apposite metodologie ivi previste, cessa dal servizio permanente ed e' collocato, a seconda dell'idoneita', in congedo, nella riserva o in congedo assoluto, quando: a) e' divenuto permanentemente inidoneo al servizio incondizionato; b) non ha riacquistato l'idoneita' allo scadere del periodo massimo di aspettativa per infermita' temporanea; c) e' giudicato non idoneo al servizio incondizionato dopo che, nel quinquennio, ha fruito del periodo massimo di aspettativa e gli sono state concesse le licenze spettantegli. 2. Il provvedimento adottato in applicazione del comma 1 decorre, a seconda dei casi, dalla data di scadenza del periodo massimo di aspettativa o dalla data dell'accertamento sanitario definitivo o dalla data di rinuncia al transito nell'impiego civile, di cui all'articolo 923, comma 1, lettera m-bis). ». - Il testo dell'articolo 976 del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: «Art. 976. Nozione - 1. Al termine della fase di formazione, la prima assegnazione di sede di servizio del militare e' stabilita sulla base delle direttive d'impiego di ciascuna Forza armata, tenuto conto dell'ordine della graduatoria di merito. 2. Le successive assegnazioni di sede di servizio avvengono d'autorita' o a domanda. 3. Il cambiamento di incarico nella stessa sede di servizio non comporta necessariamente l'adozione di un provvedimento di trasferimento. ». - Il testo dell'articolo 981 del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: «Art. 981. Normativa applicabile - 1. Al personale militare, compatibilmente con il proprio stato, continuano ad applicarsi le seguenti norme: a) articolo 13, comma 8, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82; b) articolo 33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, nel limite, per il personale di Esercito italiano, Marina militare, Aeronautica militare e Arma dei carabinieri, delle posizioni organiche previste per il ruolo e il grado, vacanti nella sede di richiesta destinazione. In costanza di riconoscimento del diritto previsto da tale norma, il personale dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri interessato non e' impiegabile in operazioni in ambito internazionale o in attivita' addestrative propedeutiche alle stesse; c) articolo 78, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; d) articolo 108 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; e) articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97. 2. Al personale dell'Arma dei carabinieri continuano ad applicarsi le seguenti norme: a) articolo 81 della legge 1° aprile 1981, n. 121; b) articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574; c) articoli 8 e 11 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271; d) articolo 3 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410; e) articolo 1, commi 553, 554, 555 e 556, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. ». - Il testo dell'articolo 1025 del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: «Art. 1025. Documenti caratteristici - 1. Gli ufficiali, i sottufficiali, i graduati e i militari di truppa delle Forze armate sono sottoposti a valutazione mediante la compilazione di documenti caratteristici. 2. La valutazione si effettua per periodi non superiori all'anno e negli altri casi indicati dal regolamento. 3. I documenti caratteristici sono costituiti dalla scheda valutativa, dal rapporto informativo e dal foglio di comunicazione. 4. I documenti caratteristici dei volontari in ferma prefissata sono compilati, oltre al verificarsi dei casi di cui all'articolo 691 del regolamento, anche per la partecipazione alle procedure per la rafferma. 4-bis. La redazione della documentazione caratteristica e' condotta attraverso l'informatizzazione dei dati e l'uso della firma digitale. ». - Il testo dell'articolo 1506 del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: «Art. 1506. Norma di salvaguardia - 1. Al personale militare, con i limiti e le modalita' stabiliti nella presente sezione, sono riconosciuti oltre a quanto gia' previsto dal presente codice: a) un periodo di licenza per prestazioni idrotermali, ai sensi dell'articolo 13, comma 4 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638; b) un periodo di licenza per protezione sanitaria contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti, di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 1994, n. 724; c) il congedo straordinario senza assegni per dottorato di ricerca, di cui all'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni; d) il congedo straordinario senza assegni per i vincitori di borse di studio per la frequenza di corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per lo svolgimento di attivita' di ricerca dopo il dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero, di cui all'articolo 6, comma 7 della legge 30 novembre 1989, n. 398, e successive modificazioni; e) l'applicazione della disciplina relativa all'impiego delle organizzazioni di volontariato nelle attivita' di pianificazione, soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico-pratica, di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, e all'articolo 1 della legge 18 febbraio 1992,n. 162, e successive modificazioni; f) i congedi per eventi e cause particolari, di cui all'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e successive modificazioni; g) il congedo per la formazione, di cui all'articolo 5 della legge 8 marzo 2000, n. 53; h) i permessi e le licenze per mandato elettorale, di cui all'articolo 1488 e all'articolo 79 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni; h-bis) i permessi mensili retribuiti previsti dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. In costanza di riconoscimento del diritto a fruire di tali permessi, il militare interessato non e' impiegabile in operazioni in ambito internazionale o in attivita' addestrative propedeutiche alle stesse; i) l'astensione dal lavoro per donazione di sangue ed emocomponenti, ai sensi dell'articolo 1 della legge 13 luglio 1967, n. 584. 1-bis. Ai militari in ferma prefissata dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare si applica l'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2007, n. 171, fermo restando il limite temporale della ferma contratta. 1-ter. Al personale in ferma dell'Arma dei carabinieri si applica l'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n.170. ».