Art. 6 Trasferimenti dei magistrati titolari di funzioni dirigenziali e applicazioni e trasferimenti dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari. 1. Al fine di garantire la piena funzionalita' degli uffici giudiziari per effetto della nuova organizzazione di cui al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Consiglio superiore della magistratura definisce le modalita' di trasferimento dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari che ne facciano richiesta. Entro i successivi sei mesi e' definita la procedura di trasferimento di cui al primo periodo. 2. Fino alla definizione della procedura di trasferimento di cui al comma 1, ai tribunali ordinari e alle procure della Repubblica presso i medesimi tribunali possono essere applicati, a domanda, i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari che nell'ufficio presso il quale sono addetti versino in una situazione di incompatibilita' determinatasi a seguito della nuova organizzazione di cui al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155. La domanda e' proposta, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al presidente della Corte d'appello per i giudici onorari di tribunale e al procuratore generale per i vice procuratori onorari. L'applicazione puo' essere disposta nell'ambito del medesimo distretto e si applica, in quanto compatibile, l'articolo 110, comma 1, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. L'ufficio giudiziario presso il quale e' disposta l'applicazione ai sensi del presente comma si considera ordinaria sede di servizio a norma dell'articolo 209-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e, comunque, per tutti gli effetti di legge. Scaduto il termine per la proposizione della domanda di cui al presente comma, il capo dell'ufficio segnala al consiglio giudiziario, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e ai fini degli articoli 42-quater, secondo e terzo comma, e 42-sexies del predetto regio decreto, la sussistenza di situazioni di incompatibilita' che riguardano i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari che non hanno proposto la domanda. 3. Al fine di garantire la piena ed immediata operativita' del tribunale di Napoli nord e della procura della Repubblica presso il medesimo tribunale l'applicazione dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari puo' essere disposta presso i medesimi uffici con le modalita' di cui al comma 2 o anche d'ufficio sino alla definizione della procedura di trasferimento di cui al comma 1, sebbene non ricorrano situazioni di incompatibilita'. Si considera ordinaria sede di servizio a norma dell'articolo 209-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e, comunque, per tutti gli effetti di legge, l'ufficio giudiziario presso il quale il magistrato onorario esercita le proprie funzioni in via prevalente. Nel provvedimento che dispone l'applicazione e' indicata l'ordinaria sede di servizio a norma del secondo periodo. 4. I magistrati titolari dei posti di presidente di tribunale, presidente di sezione, procuratore della Repubblica e procuratore aggiunto negli uffici di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, possono chiedere, in deroga al disposto dell'articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, l'assegnazione a nuovi posti vacanti sorti a seguito della rideterminazione delle piante organiche di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, e pubblicati entro il 31 luglio 2014.
Note all'art. 6: - Per i riferimenti al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, si veda nelle note alle premesse. - Si riporta il testo degli articoli 42-quater, 42-sexies, 110, comma 1, 194 e 209-bis del citato regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12: «Art. 42-quater (Incompatibilita'). - Non possono esercitare le funzioni di giudice onorario di tribunale: a) i membri del parlamento nazionale ed europeo, i membri del Governo, i titolari di cariche elettive ed i membri delle giunte degli enti territoriali, i componenti degli organi deputati al controllo sugli atti degli stessi enti ed i titolari della carica di difensore civico; b) gli ecclesiastici e i ministri di confessioni religiose; c) coloro che ricoprono o hanno ricoperto nei tre anni precedenti incarichi, anche esecutivi, nei partiti politici; d) gli appartenenti ad associazioni i cui vincoli siano incompatibili con l'esercizio indipendente della funzione giurisdizionale; e) coloro che svolgono o abbiano svolto nei tre anni precedenti attivita' professionale non occasionale per conto di imprese di assicurazione o bancarie, ovvero per istituti o societa' di intermediazione finanziaria. Gli avvocati ed i praticanti ammessi al patrocinio non possono esercitare la professione forense dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale presso il quale svolgono le funzioni di giudice onorario e non possono rappresentare o difendere le parti, nelle fasi successive, in procedimenti svoltisi dinanzi ai medesimi uffici. Il giudice onorario di tribunale non puo' assumere l'incarico di consulente, perito o interprete nei procedimenti che si svolgono dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale presso il quale esercita le funzioni giudiziarie.». «Art. 42-sexies (Cessazione, decadenza e revoca dall'ufficio). - Il giudice onorario di tribunale cessa dall'ufficio: a) per compimento del settantaduesimo anno di eta'; b) per scadenza del termine di durata della nomina o della conferma; c) per dimissioni, a decorrere dalla data di comunicazione del provvedimento di accettazione. Il giudice onorario di tribunale decade dall'ufficio: a) se non assume le sue funzioni entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di nomina o nel termine piu' breve eventualmente fissato dal Ministro di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 10; b) se non esercita volontariamente le funzioni inerenti all'ufficio; c) se viene meno uno dei requisiti necessari per la nomina o sopravviene una causa di incompatibilita'. Il giudice onorario di tribunale e' revocato dall'ufficio in caso di inosservanza dei doveri inerenti al medesimo. La cessazione, la decadenza o la revoca dall'ufficio e' dichiarata o disposta con le stesse modalita' previste per la nomina.». «Art. 110 (Applicazione dei magistrati). - 1. Possono essere applicati, ai tribunali ordinari, ai tribunali per i minorenni e di sorveglianza, alle corti di appello, indipendentemente dalla integrale copertura del relativo organico, quando le esigenze di servizio in tali uffici sono imprescindibili e prevalenti, uno o piu' magistrati in servizio presso gli organi giudicanti del medesimo o di altro distretto; per gli stessi motivi possono essere applicati a tutti gli uffici del pubblico ministero di cui all'art. 70, comma 1, sostituti procuratori in servizio presso uffici di procura del medesimo o di altro distretto. I magistrati di tribunale possono essere applicati per svolgere funzioni, anche direttive, di magistrato di corte d'appello. 2. - 3. - 3-bis. - 4. - 5. - 6. - 7. (Omissis).». «Art. 194 (Tramutamenti successivi). - Il magistrato destinato, per trasferimento o per conferimento di funzioni, ad una sede da lui chiesta, non puo' essere trasferito ad altre sedi o assegnato ad altre funzioni prima di tre anni dal giorno in cui ha assunto effettivo possesso dell'ufficio, salvo che ricorrano gravi motivi di salute ovvero gravi ragioni di servizio o di famiglia.». «Art. 209-bis (Determinazione della sede ordinaria di servizio). - Ai fini del trattamento economico di missione, si considera ordinaria sede di servizio la sede del tribunale o della sezione distaccata presso la quale il magistrato e' incaricato di esercitare le funzioni in via esclusiva. Per i magistrati incaricati di esercitare funzioni presso piu' sezioni distaccate del tribunale, ovvero presso una o piu' sezioni distaccate e presso la sede principale del tribunale, la sede ordinaria di servizio e' stabilita, anche ai fini dell'obbligo di residenza previsto dall'art. 12, con la procedura tabellare disciplinata dall'art. 7-bis.». - Il testo dell'art. 1 del citato decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, e' il seguente: «Art. 1 (Riduzione degli uffici giudiziari ordinari). - 1. Sono soppressi i tribunali ordinari, le sezioni distaccate e le procure della Repubblica di cui alla tabella A allegata al presente decreto.». - Per il testo del comma 4 dell'art. 5 del citato decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, modificato dal presente decreto, si veda nelle note all'art. 5.