Art. 6 
 
 
                       Metodi di soppressione 
 
  1. La soppressione degli animali avviene: 
  a) con modalita'  che  arrecano  il  minimo  dolore,  sofferenza  e
distress possibile; 
  b) secondo i metodi di cui all'allegato IV; 
  c) da personale competente ai sensi dell'articolo 23; 
  d) negli stabilimenti di un allevatore, di un  fornitore  o  di  un
utilizzatore. In caso di ricerche sul  campo  l'animale  puo'  essere
soppresso dal personale di cui alla lettera c) al  di  fuori  di  uno
stabilimento utilizzatore. 
  2. Il Ministero puo' concedere deroghe all'applicazione dei  metodi
di soppressione cui all'allegato IV del presente decreto in  uno  dei
seguenti casi: 
  a) per consentire, in base a prove scientifiche, l'uso di un  altro
metodo considerato altrettanto umanitario; 
  b) se e' scientificamente provato che e' impossibile raggiungere lo
scopo  della  procedura  ricorrendo  a  un  metodo  di   soppressione
descritto nell'allegato IV del presente decreto. 
  3. Il comma  1  non  si  applica  qualora  l'animale  debba  essere
soppresso in situazioni di  emergenza  per  motivi  riconducibili  al
benessere animale, alla salute  pubblica,  alla  sicurezza  pubblica,
alla salute animale o all'ambiente. 
  4. Quando permangono condizioni  di  sofferenza  insostenibili,  si
procede immediatamente  alla  soppressione  dell'animale  con  metodi
umanitari sotto la responsabilita' del medico  veterinario  designato
di cui  all'articolo  24.  E'  considerata  sofferenza  insostenibile
quella che nella normale pratica veterinaria costituisce  indicazione
per l'eutanasia.