Art. 6 
 
 
              Autorita' di regolamentazione competente 
 
  1.  L'autorita'  di  regolamentazione  competente  in  materia   di
sicurezza nucleare e di radioprotezione  e'  l'Ispettorato  nazionale
per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN). 
  2. L'ISIN svolge le funzioni e i compiti di autorita' nazionale per
la regolamentazione tecnica espletando  le  istruttorie  connesse  ai
processi autorizzativi, le valutazioni tecniche, il  controllo  e  la
vigilanza delle installazioni nucleari non piu'  in  esercizio  e  in
disattivazioni, dei reattori  di  ricerca,  degli  impianti  e  delle
attivita' connesse  alla  gestione  dei  rifiuti  radioattivi  e  del
combustibile  nucleare  esaurito,  delle  materie   nucleari,   della
protezione  fisica  passiva  delle  materie  e  delle   installazioni
nucleari, delle attivita'  d'impiego  delle  sorgenti  di  radiazioni
ionizzanti e di trasporto delle materie radioattive emanando altresi'
le  certificazioni  previste  dalla  normativa  vigente  in  tema  di
trasporto di materie  radioattive  stesse.  Emana  guide  tecniche  e
fornisce supporto ai ministeri competenti nell'elaborazione  di  atti
di rango legislativo nelle materie di competenza.  Fornisce  supporto
tecnico  alle  autorita'  di  protezione  civile  nel   campo   della
pianificazione  e  della  risposta  alle  emergenze  radiologiche   e
nucleari, svolge  le  attivita'  di  controllo  della  radioattivita'
ambientale  previste  dalla  normativa  vigente   ed   assicura   gli
adempimenti  dello  Stato  italiano  agli  obblighi  derivanti  dagli
accordi  internazionali  sulle  salvaguardie.  L'ISIN   assicura   la
rappresentanza  dello  Stato  italiano  nell'ambito  delle  attivita'
svolte dalle  organizzazioni  internazionali  e  dall'Unione  europea
nelle  materie  di  competenza  e  la  partecipazione   ai   processi
internazionali e comunitari di valutazione della  sicurezza  nucleare
degli  impianti  nucleari  e  delle   attivita'   di   gestione   del
combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi in altri paesi. 
  3. Sono organi dell'ISIN il direttore e la Consulta che  durano  in
carica sette anni, non rinnovabili. 
  4. Il direttore dell'ISIN e' nominato entro 90 giorni  dall'entrata
in vigore del presente decreto,  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica,  previa  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri  da
adottarsi su proposta del Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
territorio e del mare, di concerto con  il  Ministro  dello  sviluppo
economico,  acquisiti   i   pareri   favorevoli   delle   Commissioni
parlamentari competenti. In  nessun  caso  la  nomina  potra'  essere
effettuata in caso  di  mancanza  del  predetto  parere  espresso,  a
maggioranza assoluta  dei  componenti,  dalle  predette  Commissioni,
entro trenta giorni dalla richiesta. Il Direttore: 
    a) ha la rappresentanza legale dell'ISIN; 
    b) svolge le funzioni di  direzione,  coordinamento  e  controllo
della struttura; 
    c) definisce le  linee  strategiche  e  gli  obiettivi  operativi
dell'ISIN; 
    d) definisce le procedure organizzative interne e le  tempistiche
di  riferimento  per  l'elaborazione  degli  atti  e  dei  pareri  di
spettanza dell'ISIN; 
    e) emana le tariffe da applicare  agli  operatori  ai  sensi  del
comma 18  del  presente  articolo  per  lo  svolgimento  dei  servizi
dell'ISIN; 
    f) emana i pareri vincolanti richiesti alla struttura nell'ambito
di istruttorie autorizzative condotte dalle amministrazioni pubbliche
e gli atti di approvazione su istanza degli operatori; 
    g) svolge il ruolo di rappresentanza per le materie di competenza
nei consessi comunitari e internazionali; 
    h) trasmette al Governo e al  Parlamento  una  relazione  annuale
sulle attivita'  svolte  dall'ISIN  e  sullo  stato  della  sicurezza
nucleare nel territorio nazionale. 
  5. Il Direttore e' scelto tra persone  di  indiscussa  moralita'  e
indipendenza,   di   comprovata   e    documentata    esperienza    e
professionalita' ed elevata qualificazione e competenza  nei  settori
della  sicurezza  nucleare,  della  radioprotezione,   della   tutela
dell'ambiente e sulla valutazione di progetti complessi e  di  difesa
contro gli eventi estremi naturali o incidentali. Per  almeno  dodici
mesi  dalla  cessazione  dell'incarico,   il   Direttore   non   puo'
intrattenere,   direttamente   o    indirettamente,    rapporti    di
collaborazione, di consulenza o di impiego con  le  imprese  operanti
nel settore di competenza,  ne'  con  le  relative  associazioni.  La
violazione di tale divieto e' punita, salvo che il fatto  costituisca
reato,  con  una  sanzione  amministrativa  pecuniaria  pari  ad  una
annualita' dell'importo del corrispettivo percepito. All'imprenditore
e all'associazione che abbiano violato tale  divieto  si  applica  la
sanzione amministrativa  pecuniaria  pari  allo  0,5  per  cento  del
fatturato e, comunque, non inferiore a euro 150.000 e  non  superiore
ad euro 10 milioni, e, nei casi piu' gravi o quando il  comportamento
illecito sia  stato  reiterato,  la  revoca  dell'atto  autorizzativo
inerente all'attivita' illecitamente condotta ai sensi  del  presente
comma. I limiti massimo e minimo di  tale  sanzione  sono  rivalutati
secondo il tasso  di  variazione  annuo  dell'indice  dei  prezzi  al
consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT. 
  6. La Consulta e' costituita da 3 esperti, di cui uno con  funzioni
di coordinamento organizzativo  interno  alla  medesima,  scelti  tra
persone di indiscussa  moralita'  e  indipendenza,  di  comprovata  e
documentata esperienza e professionalita' ed elevata qualificazione e
competenza   nei   settori   della    sicurezza    nucleare,    della
radioprotezione, della tutela dell'ambiente e  sulla  valutazione  di
progetti complessi e di difesa contro gli eventi estremi  naturali  o
incidentali. I componenti  della  Consulta  sono  nominati  entro  90
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, con  decreto  del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del  Consiglio  dei
ministri da adottarsi su proposta del Ministro dell'ambiente e  della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il  Ministro  dello
sviluppo economico, acquisiti i pareri favorevoli  delle  Commissioni
parlamentari competenti. In nessun caso  le  nomine  potranno  essere
effettuate in caso  di  mancanza  del  predetto  parere  espresso,  a
maggioranza assoluta  dei  componenti,  dalle  predette  Commissioni,
entro trenta giorni  dalla  richiesta.  La  Consulta  esprime  parere
obbligatorio: 
    a) sui piani di  attivita',  sugli  atti  programmatici  e  sugli
obiettivi  operativi  nonche'  sulle  tariffe   da   applicare   agli
operatori; 
    b) in merito alle procedure operative e  ai  regolamenti  interni
dell'ISIN; 
    c) sulle proposte di guide tecniche predisposte dall'ISIN. 
  7. Il trattamento economico del direttore e  dei  componenti  della
Consulta e' determinato  con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma  sono
coperti con le risorse disponibili ai sensi dei commi  15  e  17  del
presente articolo. 
  8. L'ISIN e' dotato di risorse di personale di  provata  competenza
tecnica nelle specifiche aree  di  pertinenza  dell'Ispettorato,  nel
limite massimo di 60 unita'. Le risorse sono costituite dall'organico
del  Dipartimento  nucleare,  rischio   tecnologico   e   industriale
dell'ISPRA, da altro personale ISPRA  e  da  risorse  provenienti  da
altre pubbliche amministrazioni ed enti di ricerca. Il personale  non
proveniente da ISPRA e' collocato all'ISIN in posizione di comando  e
conservera' il trattamento giuridico ed economico in godimento presso
l'amministrazione o l'ente di appartenenza.  Al  personale  posto  in
posizione di comando si  applica  quanto  previsto  all'articolo  70,
comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
  9.  Non  puo'  essere  nominato  direttore,  ne'  componente  della
Consulta  ne'  puo'  far  parte   dell'ISIN   colui   che   esercita,
direttamente  o  indirettamente,   attivita'   professionale   o   di
consulenza,  e'  amministratore  o  dipendente  di  soggetti  privati
operanti nel settore, ricopre incarichi elettivi o di  rappresentanza
nei partiti politici, ha interessi diretti o indiretti nelle  imprese
operanti nel settore, o ricadenti  nei  casi  di  incompatibilita'  e
inconferibilita' degli incarichi presso le pubbliche  amministrazioni
e presso gli enti privati in controllo pubblico ai sensi del  decreto
legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e successive modificazioni. 
  10.  Il  direttore  e  i   componenti   della   Consulta   decadono
dall'incarico al  venir  meno  dei  requisiti  di  cui  al  comma  9,
accertato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,   previa
deliberazione del Consiglio dei ministri da adottarsi su proposta del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico, acquisiti i pareri
favorevoli  delle  Commissioni  parlamentari   competenti.   Per   il
personale dell'ISIN, il venir meno dei suddetti requisiti costituisce
causa di decadenza dall'incarico. 
  11. L'ISIN ha autonomia regolamentare, gestionale e  amministrativa
ed e' responsabile della sicurezza nucleare e  della  radioprotezione
sul territorio nazionale. 
  12. Entro 60 giorni dalla data di nomina del  direttore  dell'ISIN,
l'ISPRA effettua una riorganizzazione interna dei propri  uffici  che
assicuri  alla  struttura  di  cui  al   comma   1,   con   modalita'
regolamentate da apposita  convenzione  non  onerosa,  condizioni  di
operativita' in base ai seguenti principi e requisiti: 
    a)  autonomia  gestionale  ed   organizzativa   ai   fini   dello
svolgimento delle attivita' ad essa demandate; 
    b)   adozione   del   regime   di   separazione   funzionale    e
amministrativa; 
    c) dotazione di servizi e di strutture adeguate; 
    d) fornitura di  supporto  per  la  gestione  amministrativa  del
personale e delle procedure per l'acquisizione di beni e servizi  con
modalita' separate rispetto all'ISPRA. 
  13. Per lo svolgimento dei propri compiti, l'ISIN  puo'  avvalersi,
previa la stipula di apposite convenzioni, dell'ISPRA e delle Agenzie
provinciali e regionali per la protezione  dell'ambiente  a  fini  di
supporto tecnico scientifico e di  organizzazioni  che  soddisfino  i
principi di trasparenza e indipendenza da  soggetti  coinvolti  nella
promozione o nella gestione di attivita' in campo nucleare. 
  14. Entro 90 giorni dalla data di nomina di  cui  al  comma  4  del
presente articolo,  il  direttore  dell'ISIN  trasmette  al  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al  Ministro
dello sviluppo economico, affinche' possano formulare entro 30 giorni
le   proprie   osservazioni,    il    regolamento    che    definisce
l'organizzazione e il funzionamento interni dell'Ispettorato. 
  15. I mezzi finanziari dell'ISIN sono costituiti, per l'avvio della
sua ordinaria attivita',  dalle  risorse  finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente, gia' destinate all'avvio delle attivita' di cui
all'articolo 29, comma 17, della legge 23  luglio  2009,  n.  99,  ai
sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto del  Ministro
dello sviluppo  economico  15  febbraio  2011,  di  concerto  con  il
Ministro  dell'economia  e  delle   finanze   e   con   il   Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del  7  maggio  2011,  dalle  risorse
finanziarie attualmente assegnate al Dipartimento  nucleare,  rischio
tecnologico e industriale dell'ISPRA, e dalle risorse  derivanti  dai
diritti che l'ISIN stesso e' autorizzato ad applicare e introitare di
cui al comma 17 del presente articolo. Le  risorse  finanziarie  gia'
disponibili a legislazione vigente, di cui all'articolo 1,  comma  1,
lettera c), del citato decreto ministeriale 15  febbraio  2011,  sono
quelle  successivamente  riassegnate  dal  Ministero  dello  sviluppo
economico all'ISPRA nella misura di 1.205.000,00 euro. 
  16.  Il  bilancio  preventivo  e  il  conto  consuntivo   dell'ISIN
costituiscono conti separati  allegati  ai  corrispondenti  documenti
contabili dell'ISPRA. Il Collegio dei revisori dei conti  dell'ISPRA,
svolge sull'ISIN i compiti  previsti  dall'articolo  20  del  decreto
legislativo 30 giugno 2011, n. 123. 
  17. Per l'esercizio delle attivita' connesse  ai  compiti  ed  alle
funzioni  dell'ISIN,  gli  esercenti  interessati  sono   tenuti   al
versamento di un corrispettivo da determinare, sulla base  dei  costi
effettivamente sostenuti  per  l'effettuazione  dei  servizi.  L'ISIN
stabilisce il sistema da applicare alla  determinazione  dei  diritti
ispirandosi a principi di  trasparenza,  efficienza  ed  efficacia  e
dandone pubblicazione sul proprio sito  web.  Le  determinazioni  del
direttore con le quali sono fissati  gli  importi,  i  termini  e  le
modalita' di versamento dei diritti sono approvate  con  decreto  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del
Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze. 
  18. L'ISIN assicura, attraverso idonei strumenti  di  formazione  e
aggiornamento, il mantenimento e  lo  sviluppo  delle  competenze  in
materia di  sicurezza  nucleare  e  di  radioprotezione  del  proprio
personale attribuendo altresi'  a  quest'ultimo  la  possibilita'  di
seguire, ove  necessario,  specifici  programmi  di  formazione,  per
contemplare le esigenze del Programma nazionale di cui all'articolo 7
per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi. 
  19. Per l'esercizio delle proprie  funzioni  ispettive,  l'ISIN  si
avvale di propri ispettori che operano  ai  sensi  dell'articolo  10,
commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230. 
  20.  Alla  istituzione  dell'ISIN  si  provvede  nell'ambito  delle
risorse umane, strumentali  e  finanziarie  previste  a  legislazione
vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Il testo dell'articolo 70 del decreto legislativo  30
          marzo 2001, n. 165,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
          delle amministrazioni pubbliche), pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O. cosi' recita: 
              «Art. 70 (Norme finali - Art. 73, commi 1, 3,  4,  5  e
          6-bis del d.lgs n. 29 del 1993, come  modificati  dall'art.
          21 del d.lgs n. 470 del  1993,  successivamente  sostituiti
          dall'art. 37  del  d.lgs  n.  546  del  1993  e  modificati
          dall'art. 9, comma 2 del d.lgs n. 396 del  1997,  dall'art.
          45, comma 4 del d.lgs n. 80 del 1998  e  dall'art.  20  del
          d.lgs n. 387 del 1998; art. 45, commi 1, 2, 7, 10, 11,  21,
          22 e 23 del d.lgs n. 80 del 1998, come modificati dall'art.
          22, comma 6 del d.lgs n. 387 del 1998, dall'art.  89  della
          legge n. 342 del 2000 e dall'art. 51, comma 13, della legge
          n. 388 del 2000). - 1. Restano salve per la  regione  Valle
          d'Aosta le competenze in materia, le norme di attuazione  e
          la disciplina sul bilinguismo. Restano comunque salve,  per
          la provincia autonoma di Bolzano, le competenze in materia,
          le  norme  di  attuazione,  la   disciplina   vigente   sul
          bilinguismo  e  la  riserva  proporzionale  di  posti   nel
          pubblico impiego. 
              2. Restano ferme le disposizioni di cui al  titolo  IV,
          capo II del decreto legislativo 18  agosto  2000,  n.  267,
          riguardanti i segretari  comunali  e  provinciali,  e  alla
          legge 7 marzo 1986, n. 65 - esclusi gli articoli 10 e 13  -
          sull'ordinamento della Polizia municipale. Per il personale
          disciplinato dalla stessa legge 7  marzo  1986,  n.  65  il
          trattamento economico e normativo e' definito nei contratti
          collettivi previsti dal presente decreto,  nonche',  per  i
          segretari comunali e provinciali, dall'art. 11, comma 8 del
          Decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n.
          465. 
              3. Il rapporto di  lavoro  dei  dipendenti  degli  enti
          locali e' disciplinato dai  contratti  collettivi  previsti
          dal presente decreto nonche'  dal  decreto  legislativo  18
          agosto 2000, n. 267. 
              4. Le aziende e gli enti di cui alla legge 26  dicembre
          1936, n. 2174, e successive modificazioni ed  integrazioni,
          alla legge 13 luglio 1984, n. 312,  alla  legge  30  maggio
          1988, n.186, alla legge 11 luglio 1988, n. 266, alla  legge
          31 gennaio 1992, n. 138, alla legge 30  dicembre  1986,  n.
          936, al decreto legislativo 25  luglio  1997,  n.  250,  al
          decreto legislativo 12 febbraio 1993,  n.  39,  adeguano  i
          propri ordinamenti ai  principi  di  cui  al  titolo  I.  I
          rapporti di lavoro dei  dipendenti  dei  predetti  enti  ed
          aziende  nonche'  della  Cassa  depositi  e  prestiti  sono
          regolati da contratti collettivi  ed  individuali  in  base
          alle  disposizioni  di  cui  all'articolo   2,   comma   2,
          all'articolo 8, comma 2 ed all'articolo 60, comma 3. 
              5.  Le  disposizioni  di   cui   all'articolo   7   del
          decreto-legge 19 settembre 1992, n.  384,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438,  vanno
          interpretate nel senso che le medesime, salvo quelle di cui
          al comma 7, non si  riferiscono  al  personale  di  cui  al
          decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 319. 
              6. A decorrere dal 23 aprile 1998, le disposizioni  che
          conferiscono agli organi di governo l'adozione di  atti  di
          gestione e di atti o provvedimenti  amministrativi  di  cui
          all'articolo 4, comma 2, del presente decreto, si intendono
          nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti. 
              7. A decorrere dal  23  aprile  1998,  le  disposizioni
          vigenti a  tale  data,  contenute  in  leggi,  regolamenti,
          contratti   collettivi   o   provvedimenti   amministrativi
          riferite ai dirigenti generali  si  intendono  riferite  ai
          dirigenti di uffici dirigenziali generali. 
              8. Le disposizioni del presente decreto si applicano al
          personale della scuola. Restano ferme  le  disposizioni  di
          cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e  del
          decreto legislativo 12 febbraio 1993,  n.  35.  Sono  fatte
          salve le procedure  di  reclutamento  del  personale  della
          scuola di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297
          e successive modificazioni ed integrazioni. 
              9. Per il personale della carriera prefettizia  di  cui
          all'art. 3, comma 1, del  presente  decreto,  gli  istituti
          della partecipazione sindacale di cui  all'articolo  9  del
          medesimo  decreto  sono  disciplinati  attraverso  apposito
          regolamento emanato ai sensi dell'art. 17  della  legge  23
          agosto  1988,  n.  400,  e  successive   modificazioni   ed
          integrazioni. 
              10. I limiti di  cui  all'articolo  19,  comma  6,  del
          presente  decreto  non  si  applicano  per  la  nomina  dei
          direttori degli Enti parco nazionale. 
              11. Le disposizioni in materia di mobilita' di cui agli
          articoli  30  e  seguenti  del  presente  decreto  non   si
          applicano al personale del Corpo nazionale dei  vigili  del
          fuoco. 
              12. In tutti i casi, anche  se  previsti  da  normative
          speciali,  nei  quali  enti  pubblici  territoriali,   enti
          pubblici non economici o altre  amministrazioni  pubbliche,
          dotate di autonomia finanziaria sono tenute ad  autorizzare
          la   utilizzazione   da   parte    di    altre    pubbliche
          amministrazioni  di  proprio  personale,  in  posizione  di
          comando, di fuori ruolo,  o  in  altra  analoga  posizione,
          l'amministrazione  che  utilizza  il   personale   rimborsa
          all'amministrazione di  appartenenza  l'onere  relativo  al
          trattamento  fondamentale.  La  disposizione  di   cui   al
          presente comma si applica  al  personale  comandato,  fuori
          ruolo o in analoga  posizione  presso  l'ARAN  a  decorrere
          dalla completa  attuazione  del  sistema  di  finanziamento
          previsto dall'art. 46, commi 8 e 9, del  presente  decreto,
          accertata dall'organismo di coordinamento di  cui  all'art.
          41, comma 6 del medesimo decreto. Il trattamento  economico
          complessivo del personale inserito nel ruolo provvisorio ad
          esaurimento   del   Ministero   delle   finanze   istituito
          dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 9  luglio
          1998, n. 283, in posizione di comando, di fuori ruolo o  in
          altra analoga posizione, presso enti pubblici territoriali,
          enti  pubblici  non  economici  o   altre   amministrazioni
          pubbliche dotate di autonomia finanziaria, rimane a  carico
          dell'amministrazione di appartenenza. 
              13.  In   materia   di   reclutamento,   le   pubbliche
          amministrazioni  applicano  la  disciplina   prevista   dal
          decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio  1994,  n.
          487, e successive modificazioni  ed  integrazioni,  per  le
          parti non incompatibili con quanto previsto dagli  articoli
          35 e 36, salvo che la materia venga regolata,  in  coerenza
          con i principi ivi  previsti,  nell'ambito  dei  rispettivi
          ordinamenti.». 
              -  Il  decreto  legislativo  8  aprile  2013,   n.   39
          (Disposizioni   in   materia    di    inconferibilita'    e
          incompatibilita'   di   incarichi   presso   le   pubbliche
          amministrazioni e presso  gli  enti  privati  in  controllo
          pubblico, a norma dell'articolo 1, commi  49  e  50,  della
          legge 6 novembre 2012, n. 190) e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 19 aprile 2013, n. 92. 
              - Per il testo dell'articolo 29 della legge  23  luglio
          2009, n. 99 si veda le note alle premesse. 
              - Il testo dell'articolo 1 del  decreto  del  Ministero
          dello  Sviluppo  economico  15  febbraio  2011  (Criteri  e
          modalita' di  ripartizione  e  destinazione  delle  risorse
          disponibili iscritte in conto residui di  cui  all'art.  1,
          comma 847, della  legge  n.  296/2006.),  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 7 maggio 2011, n. 105, cosi' recita: 
              «Art. 1 (Ripartizione delle risorse). - 1.  Le  risorse
          del fondo di cui all'art. 4, comma 5, del decreto-legge  25
          marzo 2010, n. 40,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 22 maggio 2010, n. 73, come successivamente integrato
          dall'art. 1-bis, comma 4, del decreto-legge 6 luglio  2010,
          n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
          2010,  n.  127,  sono  ripartite,  nel   limite   di   euro
          31.570.000,00, a valere sulla somma complessiva pari a euro
          49.900.000,00, per le finalita' di seguito indicate: 
                a) euro 20.830.000,00 per interventi per  il  settore
          dell'alta tecnologia, per le finalita' ed i soggetti di cui
          all'art. 1 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, attraverso
          l'istituzione di un apposito fondo di garanzia da affidare,
          mediante apposita convenzione,  all'Agenzia  nazionale  per
          l'attrazione degli investimenti e lo  sviluppo  di  impresa
          S.p.A.; 
                b) euro 8.330.000,00 per interventi di  cui  all'art.
          45, comma 3, della legge  23  dicembre  1998,  n.  448,  ed
          all'art. 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448
          nei limiti previsti dall'art. 1, comma 1247, della legge 27
          dicembre 2006, n. 296; 
                c) euro 2.410.000,00 per l'avvio di attivita' di  cui
          all'art. 29, comma 17, della legge 23 luglio 2009, n. 99.». 
              - Il testo dell'articolo 20  del  decreto  del  decreto
          legislativo 30 giugno 2011, n . 123 (Riforma dei  controlli
          di regolarita' amministrativa e contabile  e  potenziamento
          dell'attivita' di analisi  e  valutazione  della  spesa,  a
          norma dell'articolo 49 della legge  31  dicembre  2009,  n.
          196), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 agosto 2011, n.
          179, cosi' recita: 
              «Art. 20 (Compiti dei collegi dei revisori dei conti  e
          sindacali). -  1.  I  collegi  dei  revisori  dei  conti  e
          sindacali presso gli enti ed  organismi  pubblici,  di  cui
          all'articolo    19,    vigilano    sull'osservanza    delle
          disposizioni  di   legge,   regolamentari   e   statutarie;
          provvedono agli  altri  compiti  ad  essi  demandati  dalla
          normativa vigente, compreso  il  monitoraggio  della  spesa
          pubblica. 
              2. I collegi dei revisori dei  conti  e  sindacali,  in
          particolare, devono 
                a) verificare la corrispondenza  dei  dati  riportati
          nel conto consuntivo  o  bilancio  d'esercizio  con  quelli
          analitici desunti dalla contabilita'  generale  tenuta  nel
          corso della gestione; 
                b)  verificare  la  loro  corretta   esposizione   in
          bilancio,  l'esistenza  delle  attivita'  e  passivita'   e
          l'attendibilita'  delle   valutazioni   di   bilancio,   la
          correttezza   dei   risultati   finanziari,   economici   e
          patrimoniali della gestione e l'esattezza  e  la  chiarezza
          dei dati contabili presentati nei prospetti di  bilancio  e
          nei relativi allegati; 
                c)  effettuare  le  analisi  necessarie  e  acquisire
          informazioni in ordine alla stabilita'  dell'equilibrio  di
          bilancio e, in caso di  disavanzo,  acquisire  informazioni
          circa  la  struttura  dello  stesso  e  le  prospettive  di
          riassorbimento affinche' venga,  nel  tempo,  salvaguardato
          l'equilibrio; 
                d)   vigilare   sull'adeguatezza   della    struttura
          organizzativa dell'ente  e  il  rispetto  dei  principi  di
          corretta amministrazione; 
                e) verificare l'osservanza delle norme che presiedono
          la formazione e l'impostazione del  bilancio  preventivo  e
          del conto consuntivo o bilancio d'esercizio; 
                f) esprimere il parere in ordine all'approvazione del
          bilancio preventivo  e  del  conto  consuntivo  o  bilancio
          d'esercizio da parte degli organi  a  cio'  deputati  sulla
          base degli specifici ordinamenti dei singoli enti; 
                g)  effettuare  almeno  ogni  trimestre  controlli  e
          riscontri sulla consistenza della cassa e  sulla  esistenza
          dei valori, dei titoli di proprieta' e  sui  depositi  e  i
          titoli a custodia; 
                h) effettuare il controllo sulla  compatibilita'  dei
          costi della contrattazione  collettiva  integrativa  con  i
          vincoli di bilancio e  quelli  derivanti  dall'applicazione
          delle norme di  legge,  con  particolare  riferimento  alle
          disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla
          corresponsione dei trattamenti accessori. 
              3. Gli schemi dei bilanci preventivi, delle  variazioni
          ai bilanci preventivi, delle delibere di  accertamento  dei
          residui, del conto consuntivo o bilancio  d'esercizio  sono
          sottoposti, corredati dalla  relazione  illustrativa  o  da
          analogo documento, almeno quindici giorni prima della  data
          della  relativa  delibera,  all'esame  del   collegio   dei
          revisori dei conti o sindacale. Il collegio redige apposita
          relazione da allegare ai predetti schemi, nella quale  sono
          sintetizzati anche i risultati del controllo svolto durante
          l'esercizio. 
              4. L'attivita' dei collegi dei revisori e sindacali  si
          conforma ai principi della continuita', del campionamento e
          della programmazione dei controlli. 
              5. I collegi dei revisori dei  conti  e  sindacali  non
          intervengono nella gestione e  nell'amministrazione  attiva
          degli enti e organismi pubblici. 
              6. Alle sedute degli organi di  amministrazione  attiva
          assiste almeno un componente del collegio  dei  revisori  e
          sindacale. 
              7. I componenti del collegio dei revisori  e  sindacale
          possono procedere ad atti di ispezione e  controllo,  anche
          individualmente 
              8. Di  ogni  verifica,  ispezione  e  controllo,  anche
          individuale, nonche' delle risultanze dell'esame collegiale
          dei bilanci preventivi e relative variazioni  e  dei  conti
          consuntivi  o  bilanci  d'esercizio  e'  redatto   apposito
          verbale.». 
              - Per il testo dell'articolo 10 del decreto legislativo
          17 marzo 1995, n. 230, si veda nelle note all'articolo 3.