Art. 6 
 
Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.
                   152, e successive modificazioni 
 
  1. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, e successive modificazioni, la lettera b) e' sostituita dalla
seguente: 
    "b) inerenti le modifiche  o  estensioni  dei  progetti  elencati
all'Allegato II la cui  realizzazione  potenzialmente  puo'  produrre
effetti negativi e significativi sull'ambiente.". 
 
          Note all'art. 6: 
              Il testo dell'art. 20 del decreto legislativo 3  aprile
          2006, n. 152, citato nelle note alle  premesse,  cosi  come
          modificato dal presente decreto cosi' recita: 
              "Art. 20. (Verifica di assoggettabilita') 
              1. Il proponente trasmette all'autorita' competente  il
          progetto preliminare, lo studio preliminare  ambientale  in
          formato  elettronico,  ovvero  nei  casi   di   particolare
          difficolta' di ordine tecnico, anche su supporto  cartaceo,
          nel caso di progetti: 
              a) elencati nell'allegato II che servono esclusivamente
          o essenzialmente per lo sviluppo ed il  collaudo  di  nuovi
          metodi o prodotti e non sono utilizzati  per  piu'  di  due
          anni; 
              b) inerenti le  modifiche  o  estensioni  dei  progetti
          elencati   all'Allegato    II    la    cui    realizzazione
          potenzialmente   puo'   produrre   effetti    negativi    e
          significativi sull'ambiente; 
              c) elencati  nell'allegato  IV,  secondo  le  modalita'
          stabilite dalle Regioni e dalle Province autonome,  tenendo
          conto dei commi successivi del presente articolo. 
              2. Dell'avvenuta trasmissione e' dato sintetico avviso,
          a cura  del  proponente,  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
          Repubblica italiana per i progetti di  competenza  statale,
          nel Bollettino Ufficiale della regione per  i  progetti  di
          rispettiva competenza, nonche' all'albo pretorio dei comuni
          interessati.  Nell'avviso  sono  indicati  il   proponente,
          l'oggetto e la localizzazione prevista per il progetto,  il
          luogo ove possono essere consultati  gli  atti  nella  loro
          interezza ed i tempi entro i quali e' possibile  presentare
          osservazioni. In ogni caso copia integrale  degli  atti  e'
          depositata presso i comuni ove il progetto e'  localizzato.
          Nel  caso   dei   progetti   di   competenza   statale   la
          documentazione e' depositata anche  presso  la  sede  delle
          regioni e delle province ove il progetto e' localizzato.  I
          principali elaborati del progetto preliminare e  lo  studio
          preliminare  ambientale,  sono  pubblicati  sul  sito   web
          dell'autorita' competente. 
              3.  Entro  quarantacinque  giorni  dalla  pubblicazione
          dell'avviso di cui al comma 2 chiunque abbia interesse puo'
          far pervenire le proprie osservazioni. 
              4. L'autorita' competente nei successivi quarantacinque
          giorni, sulla base degli elementi di cui all'allegato V del
          presente  decreto  e  tenuto   conto   delle   osservazioni
          pervenute, verifica se il progetto abbia possibili  effetti
          negativi e significativi sull'ambiente. Entro  la  scadenza
          del   termine   l'autorita'   competente   deve    comunque
          esprimersi.  L'autorita'  competente  puo',  per  una  sola
          volta, richiedere integrazioni documentali o chiarimenti al
          proponente, entro il termine previsto dal comma 3.  In  tal
          caso, il proponente provvede a depositare la documentazione
          richiesta presso gli uffici di cui ai commi  1  e  2  entro
          trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3.
          L'Autorita' competente si  pronuncia  entro  quarantacinque
          giorni dalla scadenza del termine previsto per il  deposito
          della documentazione da parte  del  proponente.  La  tutela
          avverso il silenzio  dell'Amministrazione  e'  disciplinata
          dalle disposizioni generali del processo amministrativo. 
              5.  Se  il  progetto  non   ha   impatti   negativi   e
          significativi sull'ambiente, l'autorita'  compente  dispone
          l'esclusione dalla procedura di valutazione  ambientale  e,
          se del caso, impartisce le necessarie prescrizioni. 
              6. Se il  progetto  ha  possibili  impatti  negativi  e
          significativi sull'ambiente si  applicano  le  disposizioni
          degli articoli da 21 a 28. 
              7. Il provvedimento di assoggettabilita',  comprese  le
          motivazioni, e' pubblicato a cura dell'autorita' competente
          mediante: 
              a)  un  sintetico  avviso  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana ovvero  nel  Bollettino
          Ufficiale della regione o della provincia autonoma; 
              b)  con  la  pubblicazione  integrale  sul   sito   web
          dell'autorita' competente.".