Art. 6 
 
 
Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico 
 
  1. La Direzione generale dei  dispositivi  medici  e  del  servizio
farmaceutico svolge le seguenti funzioni: completamento e  attuazione
della disciplina dei dispositivi medici, compresi i compiti  relativi
alla sorveglianza  del  mercato,  all'autorizzazione  agli  organismi
notificati, alla vigilanza sugli incidenti, alle  indagini  cliniche;
valutazione delle tecnologie e indirizzo delle  attivita'  di  Health
Technology Assessment (HTA); monitoraggio dei consumi dei dispositivi
medici direttamente acquistati dal  SSN;  disciplina  generale  delle
attivita' farmaceutiche; rapporti con l'Agenzia italiana del farmaco,
anche ai fini dell'esercizio delle competenze relative ai dispositivi
medici contenenti sostanze con caratteristiche  di  medicinali  e  ai
fini dell'elaborazione  della  normativa  del  settore  farmaceutico;
supporto alle funzioni di indirizzo del Ministro nei confronti  della
medesima Agenzia; pubblicita' dei medicinali e degli  altri  prodotti
di  interesse  sanitario   la   cui   diffusione   e'   soggetta   ad
autorizzazione o controllo; esercizio  delle  competenze  statali  in
materia  di  produzione,   commercio   e   impiego   delle   sostanze
stupefacenti e psicotrope e dei precursori di droghe;  collaborazione
con altri enti nella regolamentazione in ambito di sostanze da  abuso
compreso l'aggiornamento  delle  relative  tabelle;  esercizio  delle
competenze statali in materia di produzione e  commercio  di  presidi
medico-chirurgici e di biocidi; esercizio delle competenze statali in
materia di prodotti cosmetici e prodotti e  apparecchiature  usati  a
fini estetici.