Art. 6 Rapporto concessorio con Consap 1. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro 45 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, e' approvata la concessione per la gestione del Fondo da parte di Consap. La concessione ha la durata di 5 anni ed e' rinnovata alla scadenza, per un eguale periodo, con le stesse modalita'. 2. La concessione si uniforma al principio di affidare a Consap l'esecuzione dei provvedimenti concessivi dei benefici emanati in favore delle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, la gestione di cassa e patrimoniale del Fondo, la conservazione della sua integrita', anche attraverso il controllo dell'effettiva destinazione agli scopi indicati dalla legge 23 febbraio 1999, n. 44, delle somme erogate a titolo di elargizione e di mutuo, nonche' al principio di garantire la verifica periodica, da parte dell'amministrazione concedente, della corrispondenza della gestione del Fondo alle finalita' indicate dalle leggi istitutive. 3. Ai fini di cui al comma 2, la concessione definisce, tra l'altro, le modalita' di esercizio concernenti: a) l'erogazione dei benefici del Fondo, anche tramite apposite convenzioni con le banche, la stipula dei contratti di mutuo, la riscossione e il recupero delle relative rate di ammortamento, assicurando in ogni caso il rispetto della natura gratuita e delle finalita' del mutuo, dei divieti stabiliti dall'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, e dell'ordine di pagamento dei creditori indicato nel piano di investimento e di utilizzo presentato dal richiedente il mutuo ai sensi dello stesso articolo 14, comma 5; b) la ripetizione, nei casi di revoca o riforma dei benefici del Fondo disposta dai Comitati di cui all'articolo 2 ovvero di risoluzione del contratto di mutuo in caso di morosita' pari o superiore alla meta' dell'importo mutuato, delle somme gia' erogate, nonche' l'esercizio della surroga nei diritti delle vittime verso gli autori dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, sulla scorta degli elementi forniti dall'ufficio di cui all'articolo 3; c) la verifica della documentazione prodotta dall'interessato a norma dell'articolo 15, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, ai fini della proposta al Comitato di solidarieta' antiracket e antiusura delle deliberazioni di revoca o di sospensione, in via cautelare, dei pagamenti dei ratei successivi al primo; d) la previsione dell'ammontare complessivo delle somme da destinare all'erogazione dei benefici, al sostenimento delle spese di gestione ordinaria, all'acquisto di titoli ed obbligazioni dello Stato nonche', sulla base degli elementi forniti dai Commissari, ai compensi da corrispondere per le prestazioni professionali di cui all'articolo 21, comma 2, ed alle spese per le attivita' di informazione di cui all'articolo 2; e) la presentazione ai Commissari e al Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, per il successivo inoltro, per il tramite dell'Ufficio Centrale del Bilancio, alla Corte dei conti, del rendiconto annuale, approvato dal Consiglio di Amministrazione della concessionaria, accompagnato dalla situazione patrimoniale del Fondo e da una relazione sull'attivita' svolta. 4. La concessione stabilisce altresi' le modalita' di accreditamento a Consap delle somme che alimentano il Fondo, nonche' i termini e le modalita' con le quali i Commissari e il Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione provvedono all'approvazione della previsione delle somme da destinare all'erogazione dei benefici ed alle altre finalita' indicate nel comma 3, lettera d).
Note all'art. 6: - Per la rubrica della legge 23 febbraio 1999, n. 44 si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, si veda nelle note all'art. - Si trascrive il testo dell'articolo 15, comma 2, della citata legge 23 febbraio 1999, n. 44: "Art. 15. (Corresponsione e destinazione dell'elargizione). (Omissis). 2. Il pagamento dei ratei successivi al primo deve essere preceduto dalla produzione, da parte dell'interessato, di idonea documentazione comprovante che le somme gia' corrisposte sono state destinate ad attivita' economiche di tipo imprenditoriale. " (Omissis).".