Art. 6 
 
 
            Sanzioni relative al trasporto di biciclette 
 
  1. In caso di inosservanza dell'obbligo di cui all'articolo  5  del
regolamento relativo alla possibilita' di trasporto delle  biciclette
a bordo del treno, le imprese ferroviarie sono soggette al  pagamento
di una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro.