Art. 6 
 
 
Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali  ed
                            il personale 
 
  1. Il Dipartimento per i  trasporti,  la  navigazione,  gli  affari
generali ed il  personale  e'  articolato  nelle  seguenti  Direzioni
generali: 
    a) Direzione generale del personale e degli affari generali; 
    b) Direzione generale per la motorizzazione; 
    c) Direzione generale per la sicurezza stradale; 
    d)  Direzione  generale  per  il   trasporto   stradale   e   per
l'intermodalita'; 
    e) Direzione  generale  per  il  trasporto  e  le  infrastrutture
ferroviarie; 
    f) Direzione generale per i  sistemi  di  trasporto  ad  impianti
fissi e il trasporto pubblico locale; 
    g) Direzione generale per la vigilanza sulle Autorita'  portuali,
le infrastrutture portuali  ed  il  trasporto  marittimo  e  per  vie
d'acqua interne; 
    h) Direzione generale per gli aeroporti ed il trasporto aereo. 
  2. La Direzione generale del  personale  e  degli  affari  generali
svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di
attivita': 
    a) reclutamento, formazione e riqualificazione del personale; 
    b) supporto e coordinamento per la redazione e  per  la  gestione
del bilancio; 
    c) trattamento giuridico del personale; 
    d)  tenuta  dei  ruoli  della  dirigenza  e  del  personale   non
dirigenziale, della matricola e dei fascicoli personali; 
    e) sistemi di valutazione del personale; 
    f) relazioni sindacali; 
    g) politiche per il benessere organizzativo, le pari opportunita'
e l'anti-mobbing; 
    h) anagrafe delle prestazioni; 
    i)  gestione  del   contenzioso   del   lavoro   e   procedimenti
disciplinari; 
    j) servizio ispettivo in materia di personale; 
    k) rilascio tessere di servizio e di riconoscimento; 
    l) abilitazioni del personale del Ministero all'espletamento  dei
servizi  di  libera  circolazione  e   polizia   stradale,   di   cui
all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.
285 e successive modificazioni; 
    m) trattamento economico e pensionistico del personale; 
    n) Ufficio cassa; 
    o) interventi assistenziali e previdenziali: Cassa di  previdenza
ed assistenza; 
    p)  supporto  alla  redazione  delle  proposte   per   la   legge
finanziaria, attivita' di rendicontazione al Parlamento e agli organi
di controllo; 
    q) gestione dei beni patrimoniali  e  regolamentazione  del  loro
uso; 
    r) manutenzione dei beni immobili, impianti a corredo e  relative
attrezzature tecniche; 
    s) servizi comuni e servizi tecnici; 
    t) supporto per le attivita' di prevenzione e sicurezza del luogo
di lavoro; 
    u) acquisizione di beni e servizi, economato; 
    v) ufficio relazioni con il pubblico; 
    w) ufficio contratti. 
  3. La Direzione generale per la motorizzazione svolge  le  funzioni
di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attivita': 
    a)  disciplina  amministrativa  e  tecnica  dei  veicoli  e   dei
conducenti; 
    b) omologazione nazionale, CEE ed ECE/ONU di veicoli, dispositivi
ed unita' tecniche indipendenti; 
    c) trasporto merci pericolose su strada: normativa,  omologazione
e approvazione dei veicoli e dei recipienti; 
    d) disciplina del trasporto di derrate in regime  di  temperatura
controllata; 
    e) normativa di settore nazionale ed  internazionale  armonizzata
con la legislazione comunitaria; 
    f) controlli periodici  del  parco  circolante;  attrezzature  di
servizio; 
    g) tenuta e gestione degli archivi nazionali dei  veicoli  e  dei
conducenti; centro elaborazione dati motorizzazione; 
    h) erogazione all'utenza dei servizi telematici  e  dei  relativi
servizi applicativi per  la  consultazione  e  l'utilizzazione  degli
archivi nazionali dei veicoli e dei conducenti; 
    i) contenzioso amministrativo e giurisdizionale; 
    j) relazioni internazionali. 
  4. La Direzione  generale  per  la  sicurezza  stradale  svolge  le
funzioni  di  competenza  del  Ministero  nei  seguenti   ambiti   di
attivita': 
    a) adozione ed attuazione del  piano  nazionale  della  sicurezza
stradale  e  dei  programmi  operativi,  d'intesa,  per   quanto   di
competenza, con la direzione generale per le strade e le autostrade e
per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali; 
    b) prevenzione degli incidenti  e  sicurezza  stradale,  campagne
informative ed educative; 
    c) comunicazione istituzionale nei settori di competenza; 
    d) omologazione dei dispositivi di regolazione della circolazione
e di controllo delle infrazioni e della segnaletica stradale; 
    e) autorizzazione all'esercizio dei sistemi  di  controllo  delle
zone  a  traffico  limitato  e  per  soluzioni   segnaletiche   anche
sperimentali; 
    f) normativa ed omologazione nel settore dei sistemi di  ritenuta
stradale; 
    g) regolamentazione della circolazione stradale e 
    coordinamento dei servizi di polizia stradale di competenza; 
    h) uso e tutela delle strade; 
    i) competizioni motoristiche; 
    j) attivita' internazionale nelle materie di competenza; 
    k) contenzioso in materia di circolazione stradale; 
    l) coordinamento  nazionale  e  attuazione  della  disciplina  in
materia di infomobilita' e di Intelligent Trasport System (ITS); 
    m) tenuta e gestione dell'indice pubblico delle infrastrutture  e
del traffico (D.I. n. 391/2013); 
    n) Organo nazionale di valutazione  e  di  conformita'  ai  sensi
degli articoli 8  del  Reg.  n.  886/13/UE  (informazioni  minime  di
sicurezza stradale) e 9 del Reg. n. 885/13/UE (parcheggi sicuri). 
  5.  La  Direzione  generale  per  il  trasporto  stradale   e   per
l'intermodalita' svolge le funzioni di competenza del  Ministero  nei
seguenti ambiti di attivita': 
    a) trasporti nazionali  ed  internazionali  di  persone  e  cose,
trasporto intermodale e multimodale; 
    b)  licenze  e   autorizzazioni   per   trasporto   nazionale   e
internazionale di persone e cose in conto terzi; 
    c) interventi finanziari e incentivi per il settore ed  a  favore
dell'intermodalita'; 
    d)   normativa   di   settore   nazionale   ed    internazionale,
armonizzazione e coordinamento con l'Unione europea; 
    e) accesso alla  professione  ed  al  mercato  del  trasporto  di
persone e cose; 
    f) tenuta e gestione del  Registro  Elettronico  Nazionale  (REN)
delle imprese di trasporto su strada e punto di contatto nazionale ai
sensi degli articoli 16 e 18 del Regolamento n. 1071/CE/2009; 
    g) programmazione e coordinamento delle  attivita'  di  controllo
previste dalla normativa comunitaria; 
    h) monitoraggio e statistiche sull'attivita' di trasporto,  anche
intermodale, di persone e cose; 
    i) relazioni ed accordi internazionali anche al  di  fuori  dello
spazio economico europeo nel settore del trasporto su  strada  e  del
trasporto intermodale; 
    j) programmi e interventi nel settore interportuale e logistico e
per la realizzazione della piattaforma logistica nazionale; 
    k)  raccordo  con  il  Comitato  centrale  per  l'albo  nazionale
autotrasportatori; 
    l) coordinamento in materia di trasporto terrestre e marittimo di
merci pericolose; 
    m) contenzioso amministrativo e giurisdizionale. 
  6. La Direzione generale  per  il  trasporto  e  le  infrastrutture
ferroviarie svolge  le  funzioni  di  competenza  del  Ministero  nei
seguenti ambiti di attivita': 
    a)  supporto  all'esercizio  dei  poteri   dell'azionista   delle
Ferrovie dello Stato; 
    b) atto di concessione e relativa vigilanza; 
    c) contratti di  programma,  piani  di  investimento  ed  analisi
economiche relativi alle infrastrutture di settore; 
    d)  programmazione  degli  interventi  di  settore   e   relative
procedure approvative, d'intesa con  la  Direzione  generale  per  lo
sviluppo  del   territorio,   la   programmazione   ed   i   progetti
internazionali; 
    e) vigilanza sull'attuazione dei  programmi  infrastrutturali  di
settore; 
    f)  vigilanza  sulla  gestione  del  patrimonio  immobiliare   di
settore; 
    g) dismissione linee ferroviarie; 
    h) servizi di trasporto ferroviario passeggeri a  media  e  lunga
percorrenza, contratti di servizio, servizi di  trasporto  merci  per
ferrovia, interventi finanziari di settore; 
    i) licenze, canoni per quanto di competenza, normativa  nazionale
e comunitaria, liberalizzazioni; 
    j) interoperabilita' ferroviaria e  normativa  tecnica,  riferita
all'esercizio e all'infrastruttura; 
    k) organismi di certificazione di settore notificati; 
    l)  rapporti  con  gli  organismi  dell'Unione  europea  per   la
definizione delle norme di settore e delle  specifiche  tecniche  per
l'interoperabilita' del sistema ferroviario transeuropeo; 
    m) indirizzo e vigilanza sull'Agenzia nazionale per la  sicurezza
delle ferrovie; 
    n) rapporti internazionali. 
  7. La Direzione generale per i sistemi  di  trasporto  ad  impianti
fissi e il trasporto pubblico locale svolge le funzioni di competenza
del Ministero nei seguenti ambiti di attivita': 
    a) normativa e adempimenti in materia di sicurezza dei sistemi di
trasporto   ad   impianti   fissi   (ferrovie   regionali,   tranvie,
metropolitane, impianti a fune,  ascensori,  scale  mobili,  impianti
elevatori  e  sistemi  di  trasporto  innovativi)  e   attivita'   di
vigilanza; 
    b) attivita' investigativa nelle materie di competenza a  seguito
di incidenti o criticita'; 
    c) istruttoria e valutazione sotto il  profilo  tecnico-economico
dei progetti di sistemi di trasporto ad impianti fissi di  competenza
regionale e locale; 
    d) esame dei progetti di  opere  nel  settore  dei  trasporti  ad
impianti fissi; 
    e) verifica, in attuazione del D.M. 28 ottobre 2005, sullo  stato
di sicurezza delle gallerie ferroviarie sulle reti regionali; 
    f) supporto al Comitato tecnico permanente per la  sicurezza  dei
trasporti ad impianti fissi istituito ai sensi della legge n. 221 del
2012; 
    g)  rapporti  istituzionali  con  l'Agenzia  nazionale   per   la
sicurezza  delle  ferrovie  in   merito   alle   ferrovie   regionali
interconnesse, ai fini della  progressiva  applicazione  del  decreto
legislativo n. 162 del 2007; 
    h) gestione del fondo per il concorso dello Stato agli oneri  del
trasporto pubblico locale e ferroviario regionale istituito ai  sensi
dell'articolo 16-bis del decreto-legge n.  95  del  2012  e  relativi
adempimenti istruttori per il riparto delle risorse con  il  concorso
dell'Osservatorio TPL; 
    i) ripartizione ed erogazione di  contributi  per  i  sistemi  di
trasporto pubblico locale e relativo monitoraggio; 
    j) osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto  pubblico
locale; 
    k) interventi per la mobilita' dei pendolari e piani urbani della
mobilita'; 
    l) gestione diretta dei servizi ferroviari locali non  attribuiti
alle competenze delle Regioni; 
    m) approvazione dei bilanci delle Societa'  del  Ministero  delle
infrastrutture  e  dei   trasporti   esercenti   servizi   ferroviari
regionali; 
    n) normativa comunitaria di settore. 
  8. La Direzione generale per la vigilanza sulle Autorita' portuali,
le infrastrutture portuali  ed  il  trasporto  marittimo  e  per  vie
d'acqua interne svolge le funzioni di competenza  del  Ministero  nei
seguenti ambiti di attivita': 
    a) disciplina  nazionale,  comunitaria  ed  internazionale  della
navigazione marittima; 
    b) promozione della navigazione a corto raggio; 
    c) regime amministrativo della nave; 
    d) servizi sovvenzionati di collegamento marittimo con le isole e
rapporti istituzionali con la Gestione  governativa  navigazione  sui
laghi Maggiore, di Garda e di Como; 
    e) controllo e vigilanza sulle attivita' autorizzate ed  affidate
agli organismi di classificazione; 
    f) interventi a sostegno della flotta, delle costruzioni  navali,
della ricerca e dell'innovazione; 
    g) vigilanza sugli enti di settore; 
    h) nautica da diporto; 
    i) personale marittimo e Sistema informativo della gente di mare,
per quanto di competenza; 
    j) rapporti con gli organismi internazionali,  coordinamento  con
gli organi comunitari e nazionali, per quanto di competenza; 
    k) monitoraggio sulle inchieste sui sinistri  marittimi  e  sugli
infortuni del personale marittimo; 
    l) indirizzo, vigilanza e  controllo  sulle  Autorita'  portuali,
anche con riferimento all'attuazione dei programmi infrastrutturali; 
    m) regolazione e vigilanza delle attivita' e servizi  portuali  e
del lavoro nei porti; 
    n) disciplina generale dei porti; 
    o) piani regolatori portuali, per quanto di competenza; 
    p) amministrazione del demanio marittimo e gestione  del  Sistema
informativo del demanio marittimo; 
    q) sistema idroviario padano-veneto; 
    r) promozione delle autostrade del mare per quanto di competenza; 
    s)  programmazione  di  settore   e   assegnazione   di   risorse
finanziarie per la realizzazione di infrastrutture portuali. 
  9. La Direzione generale per gli aeroporti ed il  trasporto  aereo,
ferme restando le funzioni attribuite  all'Ente  nazionale  aviazione
civile dal decreto legislativo 25 luglio  1997,  n.  250,  svolge  le
funzioni di competenza del Ministero negli ambiti  di  attivita'  che
seguono: 
    a)  disciplina  dell'aviazione  civile,  normativa   di   settore
comunitaria e accordi internazionali; 
    b) indirizzo, vigilanza e controllo sugli enti di settore; 
    c) contratti di programma e di servizio con gli enti vigilati; 
    d) indirizzo e vigilanza in materia aeronautica, sicurezza  aerea
e aeroportuale e sulla qualita' del trasporto aereo; 
    e) provvedimenti di competenza in materia di demanio  aeronautico
civile; 
    f) programmazione in materia di aeroporti e sistemi aeroportuali,
valutazione dei piani  d'investimento  e  concertazione  sulle  opere
infrastrutturali; 
    g) analisi del mercato dell'aviazione civile, azioni  a  supporto
della tutela della concorrenza  e  delle  dinamiche  tariffarie,  per
quanto di competenza; 
    h) interventi nel settore dell'aviazione civile a sostegno  della
mobilita'; 
    i) provvedimenti in materia di  tariffe  per  la  gestione  dello
spazio aereo; 
    j) istruttorie per l'approvazione dei contratti di programma  tra
ENAC e soggetti gestori. 
  10. Nell'ambito del Dipartimento per i trasporti,  la  navigazione,
gli affari generali ed il personale opera il  Comitato  centrale  per
l'albo  nazionale  degli  autotrasportatori,  il  quale  esercita  le
funzioni di competenza, in conformita' a quanto previsto dal  decreto
legislativo 21 novembre 2005, n. 284, cui e'  preposto  un  dirigente
generale nominato ai sensi  dell'articolo  19,  commi  4  e  10,  del
decreto legislativo n. 165  del  2001,  nell'ambito  della  dotazione
organica  complessiva  del   Ministero,   secondo   quanto   disposto
dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 284 del 2005  concernente
il  riordino  della  Consulta  generale  per  l'autotrasporto  e  del
Comitato centrale per l'Albo nazionale degli  autotrasportatori  come
modificato dall'articolo 12, commi  83  e  84,  del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95. 
  11. La Direzione generale del personale  e  degli  affari  generali
opera al servizio dei due Dipartimenti. 
  12.  L'organizzazione,  il  numero  ed  i  compiti   degli   uffici
dirigenziali  di  livello  non  generale  in  cui  si  articolano  le
Direzioni generali del Dipartimento per i trasporti, la  navigazione,
gli affari generali ed il personale  sono  definiti  con  il  decreto
ministeriale  di  cui  all'articolo  16,  comma   3,   del   presente
regolamento. 
 
          Note all'art. 6: 
              Si riporta il testo del comma 3  dell'articolo  12  del
          decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285  (Nuovo  codice
          della strada): 
              "3. La prevenzione e l'accertamento delle violazioni in
          materia di circolazione stradale e la tutela e il controllo
          sull'uso delle strade possono, inoltre, essere  effettuati,
          previo superamento di un esame  di  qualificazione  secondo
          quanto stabilito dal regolamento di esecuzione: 
              a)  dal  personale  dell'Ispettorato  generale  per  la
          circolazione e la sicurezza stradale,  dell'Amministrazione
          centrale e periferica del Ministero delle infrastrutture  e
          dei trasporti, del Dipartimento per i  trasporti  terrestri
          appartenente  al  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti e dal personale dell'A.N.A.S.; 
              b) dal personale degli uffici competenti in materia  di
          viabilita' delle regioni,  delle  province  e  dei  comuni,
          limitatamente alle  violazioni  commesse  sulle  strade  di
          proprieta' degli enti da cui dipendono; 
              c) dai dipendenti dello Stato,  delle  province  e  dei
          comuni aventi la qualifica o  le  funzioni  di  cantoniere,
          limitatamente alle violazioni commesse sulle strade  o  sui
          tratti di strade affidate alla loro sorveglianza; 
              d) dal personale dell'ente ferrovie dello Stato e delle
          ferrovie e tramvie in concessione, che  espletano  mansioni
          ispettive o  di  vigilanza,  nell'esercizio  delle  proprie
          funzioni   e   limitatamente   alle   violazioni   commesse
          nell'ambito dei passaggi a livello dell'amministrazione  di
          appartenenza; 
              e)  dal  personale  delle  circoscrizioni  aeroportuali
          dipendenti  dal  Ministero  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti, nell'ambito delle aree di cui all'art. 6,  comma
          7; 
              f) dai militari del Corpo delle capitanerie  di  porto,
          dipendenti  dal  Ministero  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti, nell'ambito delle aree di cui all'art. 6,  comma
          7". 
              Il  Regolamento  delegato  (UE)   n.   886/2013   della
          Commissione del 15 maggio 2013  che  integra  la  direttiva
          2010/40/UE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  per
          quanto riguarda i dati e le procedure per la  comunicazione
          gratuita agli utenti, ove possibile, di informazioni minime
          universali  sulla  viabilita'   connesse   alla   sicurezza
          stradale,   e'   pubblicato   nella   Gazzetta    ufficiale
          dell'Unione europea 18 settembre 2013, n. L 247/6; 
              Il  Regolamento  delegato  (UE)   n.   885/2013   della
          Commissione del 15 maggio 2013  che  integra  la  direttiva
          2010/40/UE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  sui
          sistemi  di  trasporto   intelligenti,   in   merito   alla
          predisposizione dei servizi d'informazione  sulle  aree  di
          parcheggio sicure destinate agli  automezzi  pesanti  e  ai
          veicoli commerciali, e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale
          dell'Unione europea 18 settembre 2013, n. L 247/1. 
              Il Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo
          e del Consiglio, del 21 ottobre 2009 , che stabilisce norme
          comuni  sulle  condizioni  da  rispettare  per   esercitare
          l'attivita'  di  trasportatore  su  strada  e   abroga   la
          direttiva 96/26/CE del Consiglio Testo  rilevante  ai  fini
          del SEE, e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
          europea 14 novembre 2009, n. L 300. 
              La legge 17  dicembre  2012,  n.  221  (Conversione  in
          legge, con  modificazioni,  del  decreto-legge  18  ottobre
          2012, n. 179,  recante  ulteriori  misure  urgenti  per  la
          crescita del Paese), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          18 dicembre 2012, n. 294, supplemento ordinario. 
              Il citato  decreto  legislativo  n.  162  del  2007  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 ottobre 2007, n. 234,
          supplemento ordinario. 
              Si riporta il testo dell'articolo  16-bis  del  decreto
          legge 6  luglio  2012,  n.  95  convertito  in  legge,  con
          modificazioni, dall'articolo 1,  comma  1,  della  legge  7
          agosto 2012, n. 135 (Disposizioni urgenti per la  revisione
          della  spesa  pubblica  con  invarianza  dei   servizi   ai
          cittadini  nonche'  misure  di  rafforzamento  patrimoniale
          delle imprese del settore bancario): 
              "Art.  16-bis..  Fondo  nazionale   per   il   concorso
          finanziario dello Stato agli oneri del  trasporto  pubblico
          locale 
              1. A decorrere dall'anno 2013  e'  istituito  il  Fondo
          nazionale per il concorso  finanziario  dello  Stato,  agli
          oneri del trasporto  pubblico  locale,  anche  ferroviario,
          nelle regioni a statuto ordinario. Il Fondo  e'  alimentato
          da una compartecipazione al gettito derivante dalle  accise
          sul gasolio per autotrazione e sulla benzina. L'aliquota di
          compartecipazione e' applicata alla previsione annuale  del
          predetto gettito, iscritta nel  pertinente  capitolo  dello
          stato di previsione dell'entrata, ed e' stabilita, entro il
          31 gennaio 2013, con decreto del Presidente  del  Consiglio
          dei Ministri, su  proposta  del  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, in misura tale da assicurare,  per  ciascuno
          degli  anni  2013  e  2014  e   a   decorrere   dal   2015,
          l'equivalenza delle risorse del Fondo stesso  al  risultato
          della somma, per ciascuno dei suddetti anni, delle seguenti
          risorse: 
              a) 465 milioni di euro per l'anno 2013, 443 milioni  di
          euro per l'anno 2014, 507 milioni di euro annui a decorrere
          dal 2015; 
              b) risorse derivanti dalla compartecipazione al gettito
          dell'accisa sul  gasolio  per  autotrazione  e  dell'accisa
          sulla benzina, per l'anno 2011, di  cui  agli  articoli  1,
          commi da 295 a 299, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e
          successive modificazioni, e 3, comma  12,  della  legge  28
          dicembre 1995, n. 549, al netto della quota di accisa sulla
          benzina destinata al finanziamento  corrente  del  Servizio
          sanitario nazionale; 
              c) risorse derivanti dallo  stanziamento  iscritto  nel
          fondo di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto-legge  6
          luglio 2011, n. 98, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 15 luglio 2011, n. 111, e  successive  modificazioni,
          ivi comprese quelle di cui all'articolo 30,  comma  3,  del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
              2. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  del
          decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al
          comma 1 sono abrogati: 
              a) il comma 12 dell'articolo 3 della legge 28  dicembre
          1995, n. 549; 
              b) i commi da 295 a 299 dell'articolo i della legge  24
          dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni; 
              c) il comma 3  dell'articolo  21  del  decreto-legge  6
          luglio 2011, n. 98, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni; 
              d) il comma 3  dell'articolo  30  del  decreto-legge  6
          dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
              3. Ferme restando le funzioni attribuite ai sensi della
          legislazione  vigente  all'Autorita'  di  regolazione   dei
          trasporti, di  cui  all'articolo  37  del  decreto-legge  6
          dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni,
          con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  su
          proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          da emanare previa intesa in sede di Conferenza unificata di
          cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,
          n. 281, e successive modificazioni,  entro  il  31  gennaio
          2013, sono definiti  i  criteri  e  le  modalita'  con  cui
          ripartire e trasferire alle regioni a statuto ordinario  le
          risorse del Fondo  di  cui  al  comma  1.  I  criteri  sono
          definiti, in particolare, tenendo conto  del  rapporto  tra
          ricavi da traffico  e  costi  dei  servizi  previsto  dalla
          normativa  nazionale  vigente  in  materia  di  servizi  di
          trasporto  pubblico  locale   e   di   servizi   ferroviari
          regionali, salvaguardando le esigenze della  mobilita'  nei
          territori anche con differenziazione dei  servizi,  e  sono
          finalizzati a incentivare le regioni e gli  enti  locali  a
          razionalizzare e rendere efficiente la programmazione e  la
          gestione dei servizi medesimi mediante: 
              a) un'offerta di servizio piu' idonea, piu'  efficiente
          ed  economica  per  il  soddisfacimento  della  domanda  di
          trasporto pubblico; 
              b) il progressivo incremento del rapporto tra ricavi da
          traffico e costi operativi; 
              c) la progressiva  riduzione  dei  servizi  offerti  in
          eccesso in  relazione  alla  domanda  e  il  corrispondente
          incremento qualitativo e quantitativo dei servizi a domanda
          elevata; 
              d) la definizione di livelli occupazionali appropriati; 
              e) la previsione di idonei strumenti di monitoraggio  e
          di verifica. 
              4. Entro quattro mesi  dalla  data  di  emanazione  del
          decreto di cui al comma 3, le regioni a statuto  ordinario,
          al fine di  ottenere  assegnazioni  di  contributi  statali
          destinati  a  investimenti  o  a  servizi  in  materia   di
          trasporto pubblico locale e ferrovie regionali,  procedono,
          in conformita' con quanto stabilito con il medesimo decreto
          di  cui  al  comma  3,  all'adozione   di   un   piano   di
          riprogrammazione dei servizi di trasporto pubblico locale e
          di trasporto ferroviario regionale, rimodulano i servizi  a
          domanda debole e sostituiscono,  entro  centottanta  giorni
          dalla predetta data, le modalita' di trasporto da  ritenere
          diseconomiche, in relazione al mancato  raggiungimento  del
          rapporto tra ricavi da traffico e  costi  del  servizio  al
          netto dei costi dell'infrastruttura, previsto dall'articolo
          19, comma 5, del decreto legislativo 19 novembre  1997,  n.
          422, con quelle piu' idonee a  garantire  il  servizio  nel
          rispetto dello  stesso  rapporto  tra  ricavi  e  costi.  A
          seguito    della    riprogrammazione,    rimodulazione    e
          sostituzione di cui  al  presente  comma,  i  contratti  di
          servizio gia' stipulati  da  aziende  di  trasporto,  anche
          ferroviario, con le singole regioni  a  statuto  ordinario,
          sono oggetto di revisione. 
              5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei
          trasporti, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, da emanare, sentita la Conferenza unificata,
          entro il 30 giugno  di  ciascun  anno,  sono  ripartite  le
          risorse del Fondo di cui al comma  1,  previo  espletamento
          delle verifiche  effettuate  sugli  effetti.  prodotti  dal
          piano di riprogrammazione dei servizi, di cui al  comma  4,
          nell'anno precedente. Per  l'anno  2013  il  riparto  delle
          risorse e'  effettuato  sulla  base  dei  criteri  e  delle
          modalita' previsti dal decreto del Presidente del Consiglio
          dei Ministri di cui al comma 3, previa adozione  del  piano
          di riprogrammazione di  cui  al  comma  4  da  parte  delle
          regioni a statuto ordinario. 
              6. Nelle more dell'emanazione del  decreto  di  cui  al
          comma 5, con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e
          dei  trasporti,  sentita  la   Conferenza   unificata,   e'
          ripartito a  titolo  di  anticipazione  tra  le  regioni  a
          statuto ordinario il 60 per cento  dello  stanziamento  del
          Fondo di cui al comma 1. Le risorse ripartite sono  oggetto
          di integrazione, di saldo o di compensazione con  gli  anni
          successivi a seguito dei risultati delle verifiche  di  cui
          al comma 3, lettera e), effettuate attraverso gli strumenti
          di monitoraggio. La  relativa  erogazione  a  favore  delle
          regioni  a  statuto  ordinario  e'  disposta  con   cadenza
          mensile. 
              7. A decorrere dal  1°  gennaio  2013,  le  aziende  di
          trasporto pubblico locale e le  aziende  esercenti  servizi
          ferroviari di interesse regionale e locale trasmettono, per
          via telematica e con  cadenza  semestrale  all'Osservatorio
          istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 300, della  legge
          24  dicembre   2007,   n.   244,   i   dati   economici   e
          trasportistici,  che  lo  stesso  Osservatorio  provvede  a
          richiedere  con  adeguate  garanzie  di  tutela  dei   dati
          commerciali sensibili, utili a creare una banca di  dati  e
          un sistema informativo per la verifica  dell'andamento  del
          settore, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza pubblica. I dati devono essere certificati  con  le
          modalita' indicate con apposito decreto del Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
          dell'economia  e  delle   finanze   e   con   il   Ministro
          dell'interno. I contributi pubblici e i  corrispettivi  dei
          contratti di  servizio  non  possono  essere  erogati  alle
          aziende  di  trasporto  pubblico  e  ferroviario  che   non
          trasmettono tali dati secondo le modalita' indicate. 
              8. Le risorse di cui al  comma  1  non  possono  essere
          destinate a finalita' diverse da quelle  del  finanziamento
          del trasporto pubblico  locale,  anche  ferroviario.  Ferme
          restando le funzioni attribuite ai sensi della legislazione
          vigente all'Autorita' di regolazione dei trasporti, di  cui
          all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
          2011, n. 214, e successive modificazioni,  il  monitoraggio
          sui costi e sulle modalita' complessive di  erogazione  del
          servizio in ciascuna regione e' svolto dall'Osservatorio di
          cui al comma 7 del presente articolo, in  conformita'  alle
          disposizioni del decreto del Presidente del  Consiglio  dei
          Ministri di cui al comma 3. 
              9. La regione non puo' avere completo accesso al  Fondo
          di cui al comma 1 se non  assicura  l'equilibrio  economico
          della gestione e l'appropriatezza  della  gestione  stessa,
          secondo i criteri stabiliti con il decreto  del  Presidente
          del Consiglio dei Ministri di cui al comma 3.  Con  decreto
          del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta  del
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da  emanare
          previa  intesa  in  sede  di  Conferenza  unificata,   sono
          stabilite, per l'ipotesi di squilibrio economico: 
              a)   le   modalita'   di   redazione   del   piano   di
          riprogrammazione  dei  servizi,  anche  con  la  previsione
          dell'eventuale nomina di commissari ad acta; 
              b) la decadenza dei direttori  generali  degli  enti  e
          delle  societa'  regionali  che  gestiscono  il   trasporto
          pubblico locale; 
              c)  le  verifiche  sull'attuazione  del  piano  e   dei
          relativi programmi operativi, anche con l'eventuale  nomina
          di commissari ad acta". 
              Il  decreto  legislativo  25  luglio   1997,   n.   250
          (Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione  civile  -
          E.N.A.C.) ,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  31
          luglio 1997, n. 177. 
              Il  decreto  legislativo  21  novembre  2005,  n.   284
          (Riordino della Consulta generale per l'autotrasporto e del
          Comitato    centrale    per    l'Albo    nazionale    degli
          autotrasportatori), e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          9 gennaio 2006, n. 6, supplemento ordinario. 
              Si riporta il testo dei commi 4 e 10  dell'articolo  19
          del citato decreto legislativo n. 165 del 2001: 
              "4. Gli incarichi di funzione dirigenziale  di  livello
          generale sono conferiti  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei   ministri,   su   proposta   del   Ministro
          competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
          all'articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per  cento
          della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
          ai  medesimi  ruoli   ovvero,   con   contratto   a   tempo
          determinato,  a  persone  in  possesso   delle   specifiche
          qualita' professionali richieste dal comma 6" 
              "10.  I  dirigenti  ai  quali  non  sia   affidata   la
          titolarita' di uffici dirigenziali svolgono,  su  richiesta
          degli  organi  di  vertice  delle  amministrazioni  che  ne
          abbiano  interesse,  funzioni  ispettive,  di   consulenza,
          studio e  ricerca  o  altri  incarichi  specifici  previsti
          dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i  collegi  di
          revisione  degli  enti  pubblici   in   rappresentanza   di
          amministrazioni ministeriali". 
              Per il testo dell'articolo 10  decreto  legislativo  21
          novembre 2005, n. 284 si veda nelle note alle premesse.