Art. 6 
 
Disposizioni urgenti per attrarre investimenti esteri in  Italia  nel
settore della produzione cinematografica ed audiovisiva 
 
  1. All'articolo 1, comma 335, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
e  successive  modificazioni,  le  parole:  «euro   5.000.000»   sono
sostituite dalle seguenti: «dieci  milioni  di  euro»  e  le  parole:
«opera  filmica»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «impresa   di
produzione esecutiva per ciascun periodo d'imposta». 
  2.  All'articolo  8  del  decreto-legge  8  agosto  2013,  n.   91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre  2013,  n.  112,
sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 3, le parole: «110  milioni»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «115 milioni»; 
    b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4. Le disposizioni applicative dei commi 1  e  2,  nonche'  quelle
finalizzate a garantire il rispetto del limite massimo  di  spesa  di
cui al  comma  3  anche  con  riferimento  ai  limiti  da  assegnare,
rispettivamente, ai benefici di  cui  al  comma  1,  con  particolare
riguardo a quello previsto dall'articolo 1, comma 335,  della  citata
legge n. 244 del 2007, e al beneficio di cui al comma 2, sono dettate
con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali  e  del
turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il 30
giugno 2014.». 
  3. L'incremento di risorse di cui  alla  lettera  a)  del  comma  2
decorre dal 1° gennaio 2015. Al relativo onere si provvede  ai  sensi
dell'articolo 17.