Art. 6 
 
 
          Acquisti delle Pubbliche amministrazioni centrali 
 
  1. Le pubbliche amministrazioni centrali si attengono  al  rispetto
dei requisiti minimi di efficienza energetica di cui all'allegato  1,
in occasione delle procedure per la stipula di contratti di  acquisto
o di nuova locazione di immobili ovvero di  acquisto  di  prodotti  e
servizi, come indicato al comma 3, avviate a decorrere dalla data  di
entrata in vigore del presente decreto. I medesimi  requisiti  devono
essere rispettati nell'ambito degli appalti di fornitura in regime di
locazione finanziaria. I requisiti minimi  di  efficienza  energetica
sono inclusi tra i criteri di valutazione delle offerte; il bando  di
gara precisa che i fornitori del servizio sono tenuti  ad  utilizzare
prodotti conformi ai requisiti minimi e individua le modalita' con le
quali gli offerenti  dimostrano  di  avere  soddisfatto  i  requisiti
stessi. 
  2. L'obbligo di  cui  al  comma  1  si  considera  assolto  qualora
l'acquisto di  prodotti,  servizi  ed  immobili  rispetti  almeno  le
«specifiche tecniche»  e  le  «clausole  contrattuali»  indicate  nei
«Criteri ambientali minimi» per le pertinenti categorie  di  prodotti
indicate al punto 3.6  del  «Piano  d'azione  per  la  sostenibilita'
ambientale dei consumi nel  settore  della  Pubblica  Amministrazione
(PAN GPP)». 
  3. L'obbligo di cui al comma 1 si  applica  agli  appalti  per  gli
acquisti di prodotti e servizi  di  importo  pari  o  superiore  alle
soglie di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163. In relazione agli  acquisti  ovvero  ai  nuovi  contratti  di
locazione di immobili, l'obbligo di cui al comma 1 si applica a tutti
i contratti, indipendentemente dal relativo importo. 
  4. E' ammessa deroga dal rispetto dell'obbligo di cui  al  comma  1
qualora tale previsione  non  sia  coerente  con  le  valutazioni  di
costo-efficacia, fattibilita' economica e idoneita'  tecnica,  ovvero
nel caso in cui comporti una severa  restrizione  della  concorrenza.
Gli elementi tecnici  ed  economici  a  sostegno  della  deroga  sono
precisati e motivati nei documenti di gara. In materia  di  immobili,
e'  ammessa  deroga  al  rispetto  dei  requisiti   minimi,   qualora
l'acquisto sia finalizzato a: 
    a)  intraprendere   una   ristrutturazione   importante   o   una
demolizione; 
    b) salvaguardare l'immobile in quanto ufficialmente  protetto  in
virtu'  dell'appartenenza  a  determinate   aree   ovvero   del   suo
particolare valore architettonico o storico. 
  5. L'obbligo di cui al comma 1 si applica agli appalti delle  forze
armate solo se la sua applicazione non sia in contrasto con la natura
e l'obiettivo primario delle attivita' delle forze  armate.  In  ogni
caso, l'obbligo non si applica  agli  appalti  per  la  fornitura  di
materiale militare, ai sensi  del  decreto  legislativo  15  novembre
2011, n. 208. 
  6. Nel caso in cui la fornitura preveda l'acquisto  contestuale  di
un insieme di prodotti,  la  valutazione  dell'efficienza  energetica
globale di tale insieme costituisce  criterio  di  scelta  prevalente
rispetto alla  valutazione  dell'efficienza  energetica  dei  singoli
prodotti che costituiscono l'intera fornitura. 
  7. Le amministrazioni pubbliche centrali soggette agli obblighi  di
cui al  comma  1  del  presente  articolo,  individuano,  al  proprio
interno, uno  o  piu'  soggetti  responsabili  dell'attuazione  degli
obblighi suddetti. 
  8. La Consip SpA adegua i criteri e le procedure per l'acquisto  di
beni e servizi alle disposizioni  contenute  nel  presente  articolo.
Tutte le stazioni  appaltanti  dovranno  applicare  il  criterio  del
presente articolo. 
  9. Le amministrazioni diverse da quelle di cui al comma 1, comprese
le Regioni, le Province  Autonome  di  Trento  e  Bolzano,  gli  Enti
Locali, ciascuno nell'ambito delle  proprie  competenze,  adeguano  i
propri ordinamenti ai principi contenuti nel presente articolo. 
 
          Note all'art. 6: 
              Il testo dell'art. 28 del decreto legislativo 12 aprile
          2006, n. 163 (Codice  dei  contratti  pubblici  relativi  a
          lavori, servizi e forniture in attuazione  delle  direttive
          2004/17/CE  e  2004/18/CE),   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 2 maggio 2006, n. 100 S.O., cosi' recita: 
              "Art. 28. (Importi delle soglie dei contratti  pubblici
          di rilevanza comunitaria (artt. 7,  8,  56,  78,  direttiva
          2004/18; regolamento CE n.  1874/2004;  regolamento  CE  n.
          2083/2005) 
              1. Fatto salvo  quanto  previsto  per  gli  appalti  di
          forniture del Ministero della difesa dall'art. 196,  per  i
          contratti  pubblici  di  rilevanza  comunitaria  il  valore
          stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto  (i.v.a.)
          e' pari o superiore alle soglie seguenti: 
              a) 137.000 euro, per gli appalti pubblici di  forniture
          e di servizi diversi da quelli di cui  alla  lettera  b.2),
          aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici  che  sono
          autorita' governative centrali indicate nell'allegato IV; 
              b) 211.000 euro, 
              b.1) per gli appalti pubblici di forniture e di servizi
          aggiudicati  da  stazioni  appaltanti  diverse  da   quelle
          indicate nell'allegato IV; 
              b.2) per gli appalti pubblici di  servizi,  aggiudicati
          da una qualsivoglia stazione appaltante, aventi per oggetto
          servizi della categoria 8 dell'allegato II  A,  servizi  di
          telecomunicazioni della categoria 5 dell'allegato II A,  le
          cui voci nel CPV corrispondono ai numeri di riferimento CPC
          7524, 7525 e 7526, servizi elencati nell'allegato II B; 
              c) 5.278.000 euro per gli appalti di lavori pubblici  e
          per le concessioni di lavori pubblici.". 
              Il testo del decreto legislativo 15 novembre  2011,  n.
          208 (Disciplina dei contratti pubblici relativi ai  lavori,
          servizi e forniture nei settori della difesa  e  sicurezza,
          in attuazione della direttiva  2009/81/CE),  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 16 dicembre 2011, n. 292.