Art. 6 
 
Certificazione  di  conformita'  degli  istituti  di  vigilanza,  dei
             relativi servizi e dei materiali utilizzati 
 
  1. Gli organismi di certificazione indipendente di cui all'articolo
4, certificano la conformita'  degli  istituti  di  vigilanza  e  dei
servizi  dagli  stessi  prestati,  verificando  il   rispetto   delle
previsioni del decreto Ministro dell'interno 269/2010 e  delle  norme
UNI, CEI, EN, ISO/IEC o di altri Enti di normalizzazione appartenenti
agli Stati membri dell'Unione europea o  che  sono  parti  contraenti
dell'accordo sullo spazio economico europeo. 
  2. Ai fini della certificazione sono norme di riferimento, oltre al
decreto Ministro dell'interno 269/2010 e successive modificazioni: 
    a) per gli istituti di  vigilanza  ed  i  relativi  servizi:  UNI
10891; 
    b) per le centrali operative e le centrali  di  telesorveglianza:
UNI 11068, EN 50518; 
    c) per la figura del professionista della security: UNI 10459; 
    d)  altre  norme  di  cui  i  soggetti  interessati  diano  prova
dell'equivalenza tecnica alle norme di riferimento sopra citate. 
    Il richiamo alle norme UNI,  CEI,  EN  e  ISO/IEC  contenute  nel
presente  decreto  deve  intendersi  riferito   all'ultima   versione
aggiornata. Il rilascio della certificazione presuppone sempre  anche
la verifica di conformita' al decreto Ministro dell'interno 269/2010,
nonche' al presente decreto e successive modificazioni. 
  3. La certificazione di conformita' degli istituti di vigilanza  ha
durata  triennale  e  prevede  una  verifica  iniziale,   una   prima
sorveglianza entro i 12 mesi  successivi,  una  seconda  sorveglianza
entro 24 mesi e una verifica di rinnovo  della  certificazione  prima
della  scadenza.  Almeno   una   verifica   durante   il   ciclo   di
certificazione  viene  fatta  con  breve  preavviso  (cinque   giorni
lavorativi); e' possibile effettuare anche verifiche senza preavviso. 
  4.  Il  certificato  rilasciato  dall'organismo  di  certificazione
indipendente deve recare l'esplicito riferimento al decreto  Ministro
dell'interno 269/2010, alle norme UNI, CEI, EN, ISO/IEC  applicabili,
nonche' alla categoria di certificazione. 
  5. Lo scopo delle singole verifiche e' di seguito descritto: 
    a)  per  gli  istituti   che   richiedono   il   primo   rilascio
dell'autorizzazione prefettizia, la verifica iniziale condotta  dagli
organismi di certificazione indipendente e' volta a  dimostrare,  dal
punto di  vista  documentale  e  organizzativo,  la  conformita'  del
progetto ai requisiti dettati dal decreto del  Ministro  dell'interno
269/2010 e dalle norme UNI, CEI, EN, ISO/IEC di riferimento; 
    b) per  gli  istituti  gia'  autorizzati,  la  verifica  iniziale
condotta dagli organismi di certificazione indipendente  e'  volta  a
dimostrare, sul piano  documentale,  organizzativo,  operativo  e  di
gestione dei servizi, la conformita' ai requisiti dettati dal decreto
del Ministro dell'interno  269/2010  e  delle  norme  UNI,  CEI,  EN,
ISO/IEC di riferimento; 
    c) le verifiche di sorveglianza e la  verifica  di  rinnovo  sono
volte a garantire il mantenimento della conformita'. 
  6. Il certificato di cui al  comma  4,  deve  essere  prodotto  dal
titolare della licenza ex  articolo  134  T.U.L.P.S.  all'atto  della
comunicazione al Prefetto della completa attivazione dell'istituto di
vigilanza   e   comunque   non   oltre   sei   mesi   dal    rilascio
dell'autorizzazione. Successivamente la  certificazione  deve  essere
prodotta in sede di rinnovo triennale della licenza. 
  7. Gli organismi  di  certificazione  indipendente  sono  tenuti  a
comunicare al Prefetto ed al Ministero  dell'interno  -  Dipartimento
della pubblica sicurezza, nel piu' breve tempo possibile  e  comunque
non oltre trenta giorni dalla verifica effettuata, i provvedimenti di
sospensione ovvero revoca del  certificato  emanati  a  carico  degli
istituti di vigilanza, secondo le indicazioni del decreto di  cui  al
comma 8, ai fini della valutazione dell'adozione dei provvedimenti di
cui  all'articolo  257-quater  del  Regolamento  d'esecuzione.   Sono
altresi'  comunicate  le  eventuali  criticita'  che  non  comportino
l'adozione di provvedimenti di sospensione o revoca del certificato. 
  8. Con decreto del Capo della Polizia -  Direttore  generale  della
Pubblica sicurezza, sono  individuate  le  modalita'  di  valutazione
della  conformita'  da  parte  degli  organismi   di   certificazione
indipendente, con particolare riferimento: 
    a) agli elementi significativi per la valutazione del livello  di
conformita'; 
    b) ai relativi criteri di campionamento; 
    c) ai tempi  delle  verifiche  in  funzione  delle  dimensioni  e
dell'organizzazione degli istituti di vigilanza; 
    d) ai criteri di campionamento per gli istituti che dispongono di
piu' sedi sul territorio nazionale; 
    e) ai criteri  di  campionamento  per  i  servizi  oggetto  della
certificazione, in  fase  di  prima  certificazione,  sorveglianza  e
rinnovo; 
    f) alle modalita' di verifica  e  registrazione  da  parte  degli
organismi di certificazione indipendente. 
  9. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 8, gli organismi
di certificazione indipendente possono utilizzare, per la valutazione
del  livello  di  conformita'  strumenti  autonomamente  predisposti,
purche' in  linea  con  i  principi  ispiratori  delle  norme  e  dei
regolamenti disciplinanti la  materia,  finalizzati  a  garantire  il
pieno rispetto delle disposizioni del decreto  Ministro  dell'interno
269/2010 e dei relativi allegati. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Per i riferimenti al decreto n. 269 del 2010, si veda
          nelle note alle premesse. 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  257-quater  del
          citato regio decreto n. 635 del 1940: 
              «Art.  257-quater.   1.   Oltre   a   quanto   previsto
          dall'articolo  134  della  legge,  le  licenze  di  cui  al
          medesimo articolo sono negate quando: 
              a)  risulta  che  gli  interessati  abbiano  esercitato
          taluna delle attivita' ivi disciplinate  in  assenza  della
          prescritta licenza; 
              b)  nei  confronti  di  taluno  dei  soggetti  di   cui
          all'articolo  257,  comma  1,  letterea)  eb),  o  di   cui
          all'articolo  257-bis,  comma  1,  letterea)  eb),  risulta
          esercitata l'azione  penale  per  uno  dei  reati  previsti
          dall'articolo 51, comma  3-bis,  del  codice  di  procedura
          penale, ovvero formulata la proposta per l'applicazione  di
          una misura di prevenzione; 
              c)  sussistono  gravi  motivi  di  ordine  e  sicurezza
          pubblica, ovvero  il  concreto  pericolo  di  infiltrazioni
          ambientali tali da  condizionare  la  corretta  gestione  o
          amministrazione dell'istituto. 
              2. Le licenze  gia'  rilasciate  sono  revocate  quando
          vengono  a  mancare  i  requisiti  richiesti  per  il  loro
          rilascio e sono revocate o  sospese  per  gravi  violazioni
          delle disposizioni che regolano le  attivita'  assentite  o
          delle prescrizioni imposte nel pubblico interesse, compreso
          l'impiego di personale privo dei requisiti prescritti e, in
          ogni caso, di quelli indicati dall'articolo 11 della legge,
          ovvero per altri motivi di ordine e sicurezza pubblica. 
              3. Le licenze sono altresi' revocate o  sospese  quando
          e' accertato: 
              a) il mancato rispetto degli  obblighi  assicurativi  e
          previdenziali, nei confronti del personale dipendente; 
              b) la reiterata adozione di comportamenti o scelte, ivi
          comprese quelle attinenti al superamento dei  limiti  della
          durata  giornaliera  del  servizio   o   ad   altre   gravi
          inadempienze all'integrale  rispetto  della  contrattazione
          nazionale  e  territoriale  della  vigilanza  privata,  che
          incidono sulla sicurezza delle guardie particolari o  sulla
          qualita' dei servizi resi in  rapporto  alla  dotazione  di
          apparecchiature,  mezzi,   strumenti   ed   equipaggiamenti
          indispensabili per la sicurezza, alle  esigenze  di  tutela
          dell'ordine e della sicurezza pubblica,  alle  prescrizioni
          dell'autorita' ed alle determinazioni del questore ai sensi
          delregio  decreto-legge  26   settembre   1935,   n.   1952
          convertito dallalegge 19 marzo 1936, n. 508. 
              4. Le  licenze  sono  altresi'  revocate  trascorso  il
          termine di cui al comma 2 dell'articolo 257 senza che siano
          state   osservate   integralmente   le   prescrizioni   ivi
          previste.».