Art. 6 Certificazione di conformita' degli istituti di vigilanza, dei relativi servizi e dei materiali utilizzati 1. Gli organismi di certificazione indipendente di cui all'articolo 4, certificano la conformita' degli istituti di vigilanza e dei servizi dagli stessi prestati, verificando il rispetto delle previsioni del decreto Ministro dell'interno 269/2010 e delle norme UNI, CEI, EN, ISO/IEC o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo. 2. Ai fini della certificazione sono norme di riferimento, oltre al decreto Ministro dell'interno 269/2010 e successive modificazioni: a) per gli istituti di vigilanza ed i relativi servizi: UNI 10891; b) per le centrali operative e le centrali di telesorveglianza: UNI 11068, EN 50518; c) per la figura del professionista della security: UNI 10459; d) altre norme di cui i soggetti interessati diano prova dell'equivalenza tecnica alle norme di riferimento sopra citate. Il richiamo alle norme UNI, CEI, EN e ISO/IEC contenute nel presente decreto deve intendersi riferito all'ultima versione aggiornata. Il rilascio della certificazione presuppone sempre anche la verifica di conformita' al decreto Ministro dell'interno 269/2010, nonche' al presente decreto e successive modificazioni. 3. La certificazione di conformita' degli istituti di vigilanza ha durata triennale e prevede una verifica iniziale, una prima sorveglianza entro i 12 mesi successivi, una seconda sorveglianza entro 24 mesi e una verifica di rinnovo della certificazione prima della scadenza. Almeno una verifica durante il ciclo di certificazione viene fatta con breve preavviso (cinque giorni lavorativi); e' possibile effettuare anche verifiche senza preavviso. 4. Il certificato rilasciato dall'organismo di certificazione indipendente deve recare l'esplicito riferimento al decreto Ministro dell'interno 269/2010, alle norme UNI, CEI, EN, ISO/IEC applicabili, nonche' alla categoria di certificazione. 5. Lo scopo delle singole verifiche e' di seguito descritto: a) per gli istituti che richiedono il primo rilascio dell'autorizzazione prefettizia, la verifica iniziale condotta dagli organismi di certificazione indipendente e' volta a dimostrare, dal punto di vista documentale e organizzativo, la conformita' del progetto ai requisiti dettati dal decreto del Ministro dell'interno 269/2010 e dalle norme UNI, CEI, EN, ISO/IEC di riferimento; b) per gli istituti gia' autorizzati, la verifica iniziale condotta dagli organismi di certificazione indipendente e' volta a dimostrare, sul piano documentale, organizzativo, operativo e di gestione dei servizi, la conformita' ai requisiti dettati dal decreto del Ministro dell'interno 269/2010 e delle norme UNI, CEI, EN, ISO/IEC di riferimento; c) le verifiche di sorveglianza e la verifica di rinnovo sono volte a garantire il mantenimento della conformita'. 6. Il certificato di cui al comma 4, deve essere prodotto dal titolare della licenza ex articolo 134 T.U.L.P.S. all'atto della comunicazione al Prefetto della completa attivazione dell'istituto di vigilanza e comunque non oltre sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione. Successivamente la certificazione deve essere prodotta in sede di rinnovo triennale della licenza. 7. Gli organismi di certificazione indipendente sono tenuti a comunicare al Prefetto ed al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, nel piu' breve tempo possibile e comunque non oltre trenta giorni dalla verifica effettuata, i provvedimenti di sospensione ovvero revoca del certificato emanati a carico degli istituti di vigilanza, secondo le indicazioni del decreto di cui al comma 8, ai fini della valutazione dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 257-quater del Regolamento d'esecuzione. Sono altresi' comunicate le eventuali criticita' che non comportino l'adozione di provvedimenti di sospensione o revoca del certificato. 8. Con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della Pubblica sicurezza, sono individuate le modalita' di valutazione della conformita' da parte degli organismi di certificazione indipendente, con particolare riferimento: a) agli elementi significativi per la valutazione del livello di conformita'; b) ai relativi criteri di campionamento; c) ai tempi delle verifiche in funzione delle dimensioni e dell'organizzazione degli istituti di vigilanza; d) ai criteri di campionamento per gli istituti che dispongono di piu' sedi sul territorio nazionale; e) ai criteri di campionamento per i servizi oggetto della certificazione, in fase di prima certificazione, sorveglianza e rinnovo; f) alle modalita' di verifica e registrazione da parte degli organismi di certificazione indipendente. 9. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 8, gli organismi di certificazione indipendente possono utilizzare, per la valutazione del livello di conformita' strumenti autonomamente predisposti, purche' in linea con i principi ispiratori delle norme e dei regolamenti disciplinanti la materia, finalizzati a garantire il pieno rispetto delle disposizioni del decreto Ministro dell'interno 269/2010 e dei relativi allegati.
Note all'art. 6: - Per i riferimenti al decreto n. 269 del 2010, si veda nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'articolo 257-quater del citato regio decreto n. 635 del 1940: «Art. 257-quater. 1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 134 della legge, le licenze di cui al medesimo articolo sono negate quando: a) risulta che gli interessati abbiano esercitato taluna delle attivita' ivi disciplinate in assenza della prescritta licenza; b) nei confronti di taluno dei soggetti di cui all'articolo 257, comma 1, letterea) eb), o di cui all'articolo 257-bis, comma 1, letterea) eb), risulta esercitata l'azione penale per uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, ovvero formulata la proposta per l'applicazione di una misura di prevenzione; c) sussistono gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica, ovvero il concreto pericolo di infiltrazioni ambientali tali da condizionare la corretta gestione o amministrazione dell'istituto. 2. Le licenze gia' rilasciate sono revocate quando vengono a mancare i requisiti richiesti per il loro rilascio e sono revocate o sospese per gravi violazioni delle disposizioni che regolano le attivita' assentite o delle prescrizioni imposte nel pubblico interesse, compreso l'impiego di personale privo dei requisiti prescritti e, in ogni caso, di quelli indicati dall'articolo 11 della legge, ovvero per altri motivi di ordine e sicurezza pubblica. 3. Le licenze sono altresi' revocate o sospese quando e' accertato: a) il mancato rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali, nei confronti del personale dipendente; b) la reiterata adozione di comportamenti o scelte, ivi comprese quelle attinenti al superamento dei limiti della durata giornaliera del servizio o ad altre gravi inadempienze all'integrale rispetto della contrattazione nazionale e territoriale della vigilanza privata, che incidono sulla sicurezza delle guardie particolari o sulla qualita' dei servizi resi in rapporto alla dotazione di apparecchiature, mezzi, strumenti ed equipaggiamenti indispensabili per la sicurezza, alle esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, alle prescrizioni dell'autorita' ed alle determinazioni del questore ai sensi delregio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952 convertito dallalegge 19 marzo 1936, n. 508. 4. Le licenze sono altresi' revocate trascorso il termine di cui al comma 2 dell'articolo 257 senza che siano state osservate integralmente le prescrizioni ivi previste.».