Art. 6 Misure di finanziamento del sistema di accoglienza dei richiedenti la protezione internazionale e dei minori stranieri non accompagnati 1. Al fine di favorire l'ampliamento del Sistema di protezione finalizzato all'accoglienza dei richiedenti asilo e alla tutela dei rifugiati e degli stranieri destinatari di altre forme di protezione umanitaria, il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e' incrementato di euro 50.850.570 per l'anno 2014. 2. Al fine di fronteggiare le esigenze straordinarie connesse all'eccezionale afflusso di stranieri sul territorio nazionale e' istituito per le esigenze del Ministero dell'interno nel relativo stato di previsione un Fondo con una dotazione finanziaria di euro 62.700.000 per l'anno 2014, la cui ripartizione e' effettuata con decreto del Ministro dell'interno, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche tenendo conto delle finalita' previste dall'articolo 14-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. 3. All'articolo 1, comma 203, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: « e all'articolo 12 della legge 12 novembre 2001, n. 183, che a tal fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al citato fondo di cui all'articolo 23, comma 11, del decreto-legge n. 15 del 2012, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «e all'articolo 12 della legge 12 novembre 2011, n. 183, che a tal fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al citato fondo di cui all'articolo 23, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali».