Art. 6 
 
(Agevolazioni  per  la  realizzazione  di   reti   di   comunicazione
elettronica a banda ultralarga e  norme  di  semplificazione  per  le
procedure di  scavo  e  di  posa  aerea  dei  cavi,  nonche'  per  la
        realizzazione delle reti di telecomunicazioni mobili) 
 
  1. All'articolo 33 del decreto  legge  18  ottobre  2012,  n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
dopo il comma 7-bis sono inseriti i seguenti: 
  "7-ter. In via sperimentale, fino  al  31  dicembre  2015,  possono
essere ammessi ai benefici di cui  al  comma  7-quinquies  interventi
infrastrutturali, per i quali non sono previsti contributi pubblici a
fondo perduto, realizzati sulla rete  fissa  e  mobile,  su  impianti
wireless e via satellite, inclusi gli interventi infrastrutturali  di
backhaul, relativi all'accesso primario e secondario  attraverso  cui
viene fornito il servizio a banda ultralarga all'utente per  i  quali
ricorrano le seguenti condizioni: 
  a) siano interventi infrastrutturali nuovi e  aggiuntivi  non  gia'
previsti in piani industriali o finanziari o  in  altri  idonei  atti
approvati entro il  31  luglio  2014,  funzionali  ad  assicurare  il
servizio  a  banda  ultralarga  a  tutti  i  soggetti  potenzialmente
interessati insistenti nell'area considerata; 
  b)  soddisfino  un  obiettivo  di   pubblico   interesse   previsto
dall'Agenda  Digitale  Europea,  di  cui  alla  comunicazione   della
Commissione europea COM (2010) 245 definitivo/2 del 26 agosto 2010; 
  c) prevedano un investimento privato non inferiore alle  soglie  di
seguito  indicate  finalizzato  all'estensione  della  rete  a  banda
ultralarga: 
  1)  nei  comuni  con  popolazione  inferiore  a   5.000   abitanti:
investimento non inferiore a 200  mila  euro  e  completamento  degli
interventi infrastrutturali entro 9 mesi dalla data  di  prenotazione
di cui al successivo comma 7-sexies; 
  2) nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 10.000 abitanti:
investimento non inferiore a 500  mila  euro  e  completamento  degli
interventi infrastrutturali entro 12 mesi dalla data di  prenotazione
di cui al successivo comma 7-sexies; 
  3)  nei  comuni  con  popolazione  superiore  ai  10.000  abitanti:
investimento non inferiore a 1 milione di euro e completamento  degli
interventi infrastrutturali entro 12 mesi dalla data di  prenotazione
di  cui  al  successivo  comma  7-sexies.  Il  suddetto  termine   di
completamento e' esteso a 24 mesi per  investimenti  superiori  a  10
milioni di euro e a 30 mesi per investimenti superiori a  50  milioni
di euro; 
  d) le condizioni del mercato siano insufficienti  a  garantire  che
l'investimento privato sia realizzato entro 2  anni  dall'entrata  in
vigore del presente decreto-legge. 
  7-quater. Non sono comunque ammessi ai benefici  di  cui  al  comma
7-quinquies  gli  interventi  ricadenti  in  aree  nelle  quali  gia'
sussistono idonee  infrastrutture  ed  operi  gia'  un  fornitore  di
servizi di rete a banda ultralarga e non possono  essere  concessi  i
suddetti benefici a piu' di un soggetto nella stessa area; nei Comuni
superiori a 50.000 abitanti sono tuttavia  ammessi  ai  benefici  gli
interventi tendenti a realizzare reti infrastrutturali  in  grado  di
assicurare connessioni pari o superiori a 100 Mbs a tutti gli  utenti
potenzialmente interessati 24 ore su 24, anche qualora operi gia'  un
fornitore di servizi di rete a banda ultralarga che non sia in  grado
di  assicurare  tali  connessioni  e  non  garantisca  di  farlo  nei
successivi tre anni. 
  7-quinquies. Gli interventi che abbiano le caratteristiche  di  cui
al comma 7-ter possono  usufruire  del  credito  d'imposta  a  valere
sull'IRES  e  sull'IRAP complessivamente  dovute   dall'impresa   che
realizza l'intervento infrastrutturale, entro il limite  massimo  del
50 per cento del costo dell'investimento. Il  credito  d'imposta  non
costituisce ricavo ai fini delle imposte dirette e  dell'IRAP  ed  e'
utilizzato in  sede  di  dichiarazione  dei  redditi  e  dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive. 
  7-sexies.  Al  fine  di  ottenere  i  benefici  di  cui  al   comma
7-quinquies,    l'operatore    interessato     alla     realizzazione
dell'investimento deve dare evidenza pubblica all'impegno che intende
assumere, manifestando il proprio interesse  per  la  specifica  area
attraverso prenotazione tramite apposito  formulario  pubblicato  sul
sito web dedicato alla classificazione delle aree ai fini  del  Piano
Strategico banda ultralarga del Ministero dello  Sviluppo  Economico.
Sullo stesso sito sara' segnalata  la  conclusione  dei  lavori,  che
dovra' avvenire entro i termini di cui al comma 7-ter, lettera c). La
registrazione sul sito della conclusione dei  lavori  da  diritto  ai
benefici di cui al comma  7-quinquies  a  favore  dell'operatore  che
abbia rispettato i suddetti termini ed integra l'obbligo di mettere a
disposizione  degli  altri  operatori  l'accesso   all'infrastruttura
realizzata secondo le determinazioni dell'Autorita' per  le  Garanzie
nelle  Comunicazioni.  Non  potranno   essere   accettate   ulteriori
manifestazioni di interesse di operatori che,  relativamente  ad  una
precedente manifestazione di interesse,  non  abbiano  rispettato  il
termine di conclusione dei lavori. 
  7- septies. Con uno o piu'  decreti  del  Ministro  dello  sviluppo
economico, di concerto con il Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti e  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentita
l'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni  dalla  data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono stabiliti condizioni, criteri, modalita' ed  altre  disposizioni
attuative dei commi da 7-ter a  7-sexies,  nonche'  il  procedimento,
analogo  e  congruente  a  quello   previsto   dal   comma   2,   per
l'individuazione, da parte del  CIPE,  del  limite  degli  interventi
agevolabili. I decreti definiscono, altresi', le  modalita'  atte  ad
assicurare l'effettiva sussistenza del carattere nuovo  e  aggiuntivo
dell'intervento  infrastrutturale  proposto,  la  modulazione   della
struttura delle aliquote del credito di  imposta  di  cui  lo  stesso
beneficia, anche in funzione delle specifiche condizioni  di  mercato
dell'area interessata, e le forme di  controllo  e  di  monitoraggio,
onde garantire il conseguimento delle finalita' sottese  al  benefico
concesso, tenuto conto  della  decisione  della  Commissione  europea
C(2012) 9833 final del 18 dicembre 2012.". 
  2. All'articolo 6, comma 4 ter del decreto legge 23 dicembre  2013,
n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio  2014,
n. 9, sono apportate le seguenti modifiche: 
  a) dopo le parole: "ripristino del manto stradale" sono inserite le
seguenti: "nonche' la posa di cavi o  tubi  aerei  su  infrastrutture
esistenti"; 
  b) dopo le parole: "banda larga  e  ultralarga",  e'  soppressa  la
parola: "anche". 
  3. All'articolo 87 del decreto legislativo 1 agosto  2003,  n.  259
"Codice   delle    comunicazioni    elettroniche",    e    successive
modificazioni, dopo l'articolo 87-bis e' inserito il seguente: 
  "Art. 87-ter (Variazioni non sostanziali degli impianti)  -  1.  Al
fine  di  accelerare  la  realizzazione  degli  investimenti  per  il
completamento della rete di banda larga mobile, nel caso di modifiche
delle  caratteristiche  degli  impianti  gia'  provvisti  di   titolo
abilitativo, che comportino aumenti delle altezze non superiori  a  1
metro e aumenti della superficie di sagoma non superiori a 1,5  metri
quadrati, e' sufficiente  una  autocertificazione  descrittiva  della
variazione dimensionale, da  inviare  contestualmente  all'attuazione
dell'intervento ai medesimi organismi che hanno rilasciato i titoli." 
  4. In deroga all'articolo 146 del decreto  legislativo  22  gennaio
2004,  n.  42,  e  successive  modificazioni,  non  e'  soggetta   ad
autorizzazione  paesaggistica  la  installazione  o  la  modifica  di
impianti di radiotelefonia mobile, da eseguire su edifici e  tralicci
preesistenti, che comportino la realizzazione di pali di supporto per
antenne di altezza non superiore  a  1,5  metri  e  superficie  delle
medesime antenne non superiore a  0,5  metri  quadrati.  Resta  ferma
l'applicazione degli  articoli  20  e  seguenti  del  citato  decreto
legislativo. 
  5.  All'articolo  14,  comma  8,  lettera  a),   numero   2),   del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: "degli edifici  come
ambienti abitativi" sono soppresse  e  dopo  le  parole:  "pertinenze
esterne" sono aggiunte le seguenti: "con dimensioni abitabili".