Art. 6 
 
 
                        Visto di conformita' 
 
  1. Nell'articolo 39 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) nel comma 1, lettera a), dopo il primo periodo sono  aggiunti  i
seguenti:  «Salvo  il  caso   di   presentazione   di   dichiarazione
rettificativa, se il visto infedele e'  relativo  alla  dichiarazione
dei redditi presentata con le modalita' di cui all'articolo  13,  del
decreto ministeriale 31 maggio 1999,  n.  164,  i  soggetti  indicati
nell'articolo 35 sono tenuti nei confronti dello Stato o del  diverso
ente  impositore  al  pagamento  di  una   somma   pari   all'importo
dell'imposta, della sanzione e degli interessi  che  sarebbero  stati
richiesti al contribuente ai sensi dell'articolo 36-ter  del  decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sempre che
il visto infedele non sia  stato  indotto  dalla  condotta  dolosa  o
gravemente colposa del  contribuente.  Costituiscono  titolo  per  la
riscossione mediante ruolo di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le comunicazioni con  le  quali
sono richieste le somme  di  cui  al  periodo  precedente.  Eventuali
controversie sono devolute alla giurisdizione tributaria. Se entro il
10 novembre dell'anno in cui la violazione e' stata commessa il CAF o
il  professionista  trasmette  una  dichiarazione  rettificativa  del
contribuente ovvero, se il contribuente  non  intende  presentare  la
nuova dichiarazione, trasmette una comunicazione  dei  dati  relativi
alla rettifica il cui contenuto e'  definito  con  provvedimento  del
Direttore  dell'Agenzia  delle  entrate,  la  somma  dovuta  e'  pari
all'importo della sola sanzione. La sanzione e' ridotta nella  misura
prevista  dall'articolo  13,  comma  1,  lettera  b),   del   decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se il versamento e'  effettuato
entro la stessa data del 10 novembre.»; 
  b) nel comma 1, dopo la lettera a), sono inserite le seguenti: 
  «a-bis) se il visto infedele e'  relativo  alla  dichiarazione  dei
redditi presentata con le  modalita'  di  cui  all'articolo  13,  del
decreto ministeriale 31 maggio  1999,  n.  164,  non  si  applica  la
sanzione amministrativa di cui al primo periodo della lettera a); 
  a-ter) nell'ipotesi di dichiarazione rettificativa di cui al  comma
1, lettera a), il contribuente e' tenuto al versamento della maggiore
imposta dovuta e dei relativi interessi.». 
  2. Nel decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999,  n.  164,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) nell'articolo 6, comma 1, le parole: «due miliardi di lire» sono
sostituite dalle seguenti: «tre milioni di euro» e  dopo  le  parole:
«provocati  dall'assistenza  fiscale  prestata»  sono   aggiunte   le
seguenti: «e al bilancio dello Stato o del diverso ente impositore le
somme di cui all'articolo  39,  comma  1,  lettera  a),  del  decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241»; 
  b) nell'articolo 22, comma 1, le parole:  «due  miliardi  di  lire»
sono sostituite dalle seguenti: «tre  milioni  di  euro»  e  dopo  le
parole:  «provocati  dall'attivita'  prestata»   sono   aggiunte   le
seguenti: «e al bilancio dello Stato o del diverso ente impositore le
somme di cui  all'articolo  39,  comma  1,  lettera  a)  del  decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241»; 
  c) nell'articolo 26, il comma 3-bis  e'  sostituito  dal  seguente:
«3-bis. Ai fini della verifica del visto di conformita', entro il  31
dicembre del secondo anno successivo a quello di  trasmissione  della
dichiarazione, l'Agenzia delle entrate trasmette in via telematica le
richieste di documenti e di chiarimenti relative  alle  dichiarazioni
di  cui  all'articolo  13  al  centro  di  assistenza  fiscale  e  al
responsabile dell'assistenza  fiscale  o  al  professionista  che  ha
rilasciato il visto  di  conformita',  per  la  trasmissione  in  via
telematica all'Agenzia delle  entrate  entro  sessanta  giorni  della
documentazione e dei chiarimenti richiesti.»; 
  d) dopo il comma 3-bis, sono aggiunti i seguenti: 
  «3-ter. L'esito del controllo di cui al comma 3-bis, e'  comunicato
in via telematica al centro di assistenza fiscale e  al  responsabile
dell'assistenza fiscale o al  professionista  con  l'indicazione  dei
motivi che hanno dato luogo alla rettifica dei dati  contenuti  nella
dichiarazione per consentire anche la segnalazione di eventuali  dati
ed elementi non  considerati  o  valutati  erroneamente  in  sede  di
controllo del visto di conformita' entro i sessanta giorni successivi
al ricevimento della comunicazione. 
  3-quater. Le somme che risultano dovute a seguito dei controlli  di
cui al comma 3-bis, possono essere pagate entro sessanta  giorni  dal
ricevimento della comunicazione prevista  dal  comma  3-ter,  con  le
modalita' indicate nell'articolo 19, del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241. In tal caso, l'ammontare delle  somme  dovute  e'  pari
all'imposta, agli interessi dovuti fino all'ultimo  giorno  del  mese
antecedente a quello dell'elaborazione  della  comunicazione  e  alla
sanzione di cui all'articolo 13, del decreto legislativo 18  dicembre
1997, n. 471, ridotta a due terzi. Per la riscossione coattiva  delle
somme  si  applicano  le  disposizioni  previste  dal   decreto   del
Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,   n.   602,   con
riferimento alle somme dovute  ai  sensi  dell'articolo  36-ter,  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.». 
  3. Le disposizioni di cui all'articolo 26 del decreto del  Ministro
delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, come modificate dal comma 2, si
applicano a decorrere dall'assistenza fiscale prestata nel 2015.  Per
l'attivita' di assistenza fiscale prestata fino al 31 dicembre  2014,
continuano ad applicarsi le disposizioni del menzionato  articolo  26
nel testo vigente anteriormente alle modifiche apportate dallo stesso
comma 2. 
 
          Note all'art. 6: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  39  del   decreto
          legislativo  9  luglio  1997,  n.  241  recante  «Norme  di
          semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in  sede
          di dichiarazione dei  redditi  e  dell'imposta  sul  valore
          aggiunto,  nonche'  di  modernizzazione  del   sistema   di
          gestione delle dichiarazioni» come modificato dal  presente
          decreto legislativo: 
              «Art.  39  (Sanzioni).  -  1.  Salvo   che   il   fatto
          costituisca reato  e  ferma  restando  l'irrogazione  delle
          sanzioni per le violazioni di norme tributarie: 
              a) ai soggetti indicati nell'art. 35 che rilasciano  il
          visto di conformita', ovvero l'asseverazione,  infedele  si
          applica, la sanzione amministrativa da  euro  258  ad  euro
          2.582. Salvo il  caso  di  presentazione  di  dichiarazione
          rettificativa,  se  il  visto  infedele  e'  relativo  alla
          dichiarazione dei redditi presentata con  le  modalita'  di
          cui all'art. 13, del decreto ministeriale 31  maggio  1999,
          n. 164, i soggetti indicati nell'art. 35  sono  tenuti  nei
          confronti dello Stato o  del  diverso  ente  impositore  al
          pagamento di una somma pari all'importo dell'imposta, della
          sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al
          contribuente ai sensi  dell'art.  36-ter  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,
          sempre che il visto infedele non sia  stato  indotto  dalla
          condotta dolosa  o  gravemente  colposa  del  contribuente.
          Costituiscono titolo per la riscossione mediante  ruolo  di
          cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
          1973, n. 602, le comunicazioni con le quali sono  richieste
          le  somme  di  cui   al   periodo   precedente.   Eventuali
          controversie sono devolute alla  giurisdizione  tributaria.
          Se entro il 10 novembre dell'anno in cui la  violazione  e'
          stata commessa il CAF o  il  professionista  trasmette  una
          dichiarazione rettificativa del contribuente ovvero, se  il
          contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione,
          trasmette  una  comunicazione  dei   dati   relativi   alla
          rettifica il cui contenuto e'  definito  con  provvedimento
          del Direttore dell'Agenzia delle entrate, la  somma  dovuta
          e' pari all'importo della sola  sanzione.  La  sanzione  e'
          ridotta  nella  misura  prevista  dall'art.  13,  comma  1,
          lettera b), del decreto legislativo 18  dicembre  1997,  n.
          472, se il versamento e' effettuato entro  la  stessa  data
          del 10 novembre. La  violazione  e'  punibile  in  caso  di
          liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei
          rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni, di cui all'art.
          36-bis del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
          settembre 1973, n. 600, e in caso  di  controllo  ai  sensi
          degli articoli 36-ter  e  seguenti  del  medesimo  decreto,
          nonche' in caso di liquidazione dell'imposta dovuta in base
          alle dichiarazioni e di controllo di cui agli articoli 54 e
          seguenti del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26
          ottobre  1972,  n.  633.  La  violazione  e'   punibile   a
          condizione che non trovi  applicazione  l'art.  12-bis  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n.  602.  In  caso  di  ripetute  violazioni,   ovvero   di
          violazioni particolarmente gravi, e' disposta a carico  dei
          predetti  soggetti  la  sospensione   dalla   facolta'   di
          rilasciare il visto di conformita' e  l'asseverazione,  per
          un  periodo  da  uno  a  tre  anni.  In  caso  di  ripetute
          violazioni   commesse   successivamente   al   periodo   di
          sospensione, e' disposta  l'inibizione  dalla  facolta'  di
          rilasciare il visto di conformita'  e  l'asseverazione.  Si
          considera  violazione  particolarmente  grave  il   mancato
          pagamento della suddetta sanzione; 
              a-bis)  se  il  visto   infedele   e'   relativo   alla
          dichiarazione dei redditi presentata con  le  modalita'  di
          cui all'art. 13, del decreto ministeriale 31  maggio  1999,
          n. 164, non si applica la sanzione amministrativa di cui al
          primo periodo della lettera a); 
              a-ter) nell'ipotesi di dichiarazione  rettificativa  di
          cui al comma 1, lettera a), il contribuente  e'  tenuto  al
          versamento della maggiore imposta  dovuta  e  dei  relativi
          interessi. 
              b) al professionista che  rilascia  una  certificazione
          tributaria di cui  all'art.  36  infedele,  si  applica  la
          sanzione amministrativa da euro 516 ad euro 5.165. In  caso
          di accertamento di tre  distinte  violazioni  commesse  nel
          corso di un  biennio,  e'  disposta  la  sospensione  dalla
          facolta' di rilasciare la certificazione tributaria per  un
          periodo da uno a tre anni. La medesima facolta' e'  inibita
          in caso di accertamento di ulteriori violazioni  ovvero  di
          violazioni di particolare gravita'; si considera violazione
          particolarmente grave il mancato pagamento  della  suddetta
          sanzione. 
              1-bis. Nei casi di violazioni  commesse  ai  sensi  dei
          commi 1 e 3 del presente articolo  e  dell'art.  7-bis,  si
          applicano,  in  quanto  compatibili,  le  disposizioni  del
          decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Il centro  di
          assistenza  fiscale  per  il   quale   abbia   operato   il
          trasgressore e' obbligato solidalmente con il  trasgressore
          stesso  al  pagamento  di  una  somma  pari  alla  sanzione
          irrogata. 
              2. Le violazioni dei commi 1 e 3 del presente  articolo
          e dell'art. 7-bis sono contestate e  le  relative  sanzioni
          sono irrogate dalla direzione regionale dell'Agenzia  delle
          entrate competente in ragione  del  domicilio  fiscale  del
          trasgressore anche sulla base  delle  segnalazioni  inviate
          dagli uffici  locali  della  medesima  Agenzia.  L'atto  di
          contestazione  e'  unico  per  ciascun   anno   solare   di
          riferimento e, fino al compimento dei termini di decadenza,
          puo' essere integrato o modificato dalla medesima direzione
          regionale. I provvedimenti ivi previsti sono trasmessi agli
          ordini di appartenenza dei soggetti che hanno  commesso  la
          violazione   per   l'eventuale   adozione   di    ulteriori
          provvedimenti. 
              3. In caso di inosservanza delle  disposizioni  di  cui
          all'art. 37, commi 2  e  4,  ai  sostituti  di  imposta  si
          applica la sanzione  amministrativa  da  euro  258  a  euro
          2.582. 
              4.  L'autorizzazione  all'esercizio  dell'attivita'  di
          assistenza fiscale di cui all'art. 33, comma 3, e' sospesa,
          per un periodo da tre a dodici mesi, quando  sono  commesse
          gravi  e  ripetute  violazioni  di   norme   tributarie   o
          contributive e delle disposizioni di cui agli articoli 34 e
          35, nonche' quando gli elementi forniti all'amministrazione
          finanziaria risultano  falsi  o  incompleti  rispetto  alla
          documentazione  fornita  dal  contribuente.  In   caso   di
          ripetute violazioni, ovvero di  violazioni  particolarmente
          gravi, e' disposta la revoca dell'esercizio  dell'attivita'
          di assistenza; nei casi di particolare gravita' e' disposta
          la sospensione cautelare. 
              4-bis. La definizione agevolata delle sanzioni ai sensi
          dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 18  dicembre
          1997,  n.   472,   non   impedisce   l'applicazione   della
          sospensione, dell'inibizione e della revoca. 
              4-ter. Il  mancato  rispetto  di  adeguati  livelli  di
          servizio comporta l'applicazione della sanzione  da  516  a
          5.165 euro.». 
              - Per il testo dell'art. 13 del decreto ministeriale 31
          maggio 1999, n. 164, come modificato dal presente  decreto,
          si veda nelle note all'art. 1. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  35  del   decreto
          legislativo 9  luglio  1997  n.  241,  recante:  «Norme  di
          semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in  sede
          di dichiarazione dei  redditi  e  dell'imposta  sul  valore
          aggiunto,  nonche'  di  modernizzazione  del   sistema   di
          gestione delle dichiarazioni»: 
              «Art.  35  (Responsabili   dei   centri).   -   1.   Il
          responsabile dell'assistenza fiscale dei centri  costituiti
          dai soggetti di cui all'art. 32, comma 1, lettere a), b)  e
          c), su richiesta del contribuente: 
              a) rilascia un visto  di  conformita'  dei  dati  delle
          dichiarazioni  predisposte  dal   centro,   alla   relativa
          documentazione e alle risultanze delle scritture contabili,
          nonche'  di  queste  ultime  alla  relativa  documentazione
          contabile; 
              b)   assevera   che   gli   elementi    contabili    ed
          extracontabili comunicati all'amministrazione finanziaria e
          rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di  settore
          corrispondono a quelli risultanti dalle scritture contabili
          e da altra documentazione idonea. 
              2. Il responsabile dell'assistenza fiscale  dei  centri
          costituiti dai  soggetti  di  cui  all'art.  32,  comma  1,
          lettere  d),  e)  e  f):  a)  rilascia,  su  richiesta  del
          contribuente,  un  visto  di  conformita'  dei  dati  delle
          dichiarazioni unificate alla  relativa  documentazione;  b)
          rilascia, a seguito della attivita' di cui alla lettera  c)
          del comma 3 dell'art. 34, un visto di conformita' dei  dati
          esposti nelle dichiarazioni alla relativa documentazione. 
              3. I soggetti indicati alle lettere a) e b), del  comma
          3 dell'art. 3 del decreto del Presidente  della  Repubblica
          22  luglio  1998,  n.  322,  abilitati  alla   trasmissione
          telematica delle dichiarazioni,  rilasciano,  su  richiesta
          dei contribuenti, il visto di conformita' e l'asseverazione
          di cui ai commi 1 e 2, lettera a),  del  presente  articolo
          relativamente alle dichiarazioni da loro predisposte.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 36-ter del decreto  del
          Presidente della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600
          (Disposizioni  comuni  in  materia  di  accertamento  delle
          imposte sui redditi): 
              «Art. 36-ter (Controllo formale delle dichiarazioni). -
          1. Gli uffici periferici dell'amministrazione  finanziaria,
          procedono, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo
          a quello  di  presentazione,  al  controllo  formale  delle
          dichiarazioni presentate dai contribuenti e  dai  sostituti
          d'imposta, sulla base dei  criteri  selettivi  fissati  dal
          Ministro delle finanze, tenendo anche conto  di  specifiche
          analisi del rischio di evasione e delle capacita' operative
          dei medesimi uffici. 
              2. Senza pregiudizio dell'azione accertatrice  a  norma
          degli articoli 37 e seguenti, gli uffici possono: 
              a) escludere in tutto o  in  parte  lo  scomputo  delle
          ritenute d'acconto non risultanti dalle  dichiarazioni  dei
          sostituti d'imposta, dalle comunicazioni  di  cui  all'art.
          20,  terzo  comma,  del  decreto   del   Presidente   della
          Repubblica.  29   settembre   1973,   n.   605,   o   dalle
          certificazioni  richieste  ai  contribuenti  ovvero   delle
          ritenute risultanti in misura inferiore a  quella  indicata
          nelle dichiarazioni dei contribuenti stessi; 
              b)  escludere  in  tutto  o  in  parte  le   detrazioni
          d'imposta non spettanti in base ai documenti  richiesti  ai
          contribuenti o agli elenchi di cui all'art. 78,  comma  25,
          della legge 30 dicembre 1991, n. 413; 
              c) escludere in tutto  o  in  parte  le  deduzioni  dal
          reddito non spettanti in base  ai  documenti  richiesti  ai
          contribuenti o agli elenchi menzionati nella lettera b); 
              d) determinare i crediti d'imposta spettanti in base ai
          dati  risultanti  dalle  dichiarazioni   e   ai   documenti
          richiesti ai contribuenti; 
              e) liquidare la  maggiore  imposta  sul  reddito  delle
          persone   fisiche   e   i   maggiori   contributi    dovuti
          sull'ammontare complessivo dei redditi risultanti  da  piu'
          dichiarazioni o certificati di cui  all'art.  1,  comma  4,
          lettera d), presentati per  lo  stesso  anno  dal  medesimo
          contribuente; 
              f)  correggere  gli  errori  materiali  e  di   calcolo
          commessi nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta. 
              3. Ai fini dei commi  1  e  2,  il  contribuente  o  il
          sostituto d'imposta e' invitato, anche telefonicamente o in
          forma scritta o telematica, a fornire chiarimenti in ordine
          ai dati contenuti  nella  dichiarazione  e  ad  eseguire  o
          trasmettere ricevute di versamento e  altri  documenti  non
          allegati alla dichiarazione o difformi dai dati forniti  da
          terzi. 
              4. L'esito  del  controllo  formale  e'  comunicato  al
          contribuente o al sostituto d'imposta con l'indicazione dei
          motivi  che  hanno  dato   luogo   alla   rettifica   degli
          imponibili, delle imposte, delle ritenute alla  fonte,  dei
          contributi e dei premi dichiarate, per consentire anche  la
          segnalazione di eventuali dati ed elementi non  considerati
          o valutati erroneamente in sede di controllo formale  entro
          i   trenta   giorni   successivi   al   ricevimento   della
          comunicazione.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  13  del   decreto
          legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali
          in materia di sanzioni amministrative per le violazioni  di
          norme tributarie, a norma dell'art.  3,  comma  133,  della
          legge 23 dicembre 1996, n. 662): 
              «Art. 13 (Ravvedimento). - 1. La sanzione  e'  ridotta,
          sempreche' la violazione non sia stata  gia'  constatata  e
          comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o
          altre attivita' amministrative di accertamento delle  quali
          l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto
          formale conoscenza: 
              a)  ad  un  decimo  del  minimo  nei  casi  di  mancato
          pagamento del tributo  o  di  un  acconto,  se  esso  viene
          eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della  sua
          commissione; 
              b) ad un ottavo  del  minimo,  se  la  regolarizzazione
          degli errori e delle omissioni, anche  se  incidenti  sulla
          determinazione o sul pagamento del tributo,  avviene  entro
          il  termine  per  la  presentazione   della   dichiarazione
          relativa all'anno nel corso del quale e' stata commessa  la
          violazione ovvero, quando  non  e'  prevista  dichiarazione
          periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore; 
              c) ad un decimo  del  minimo  di  quella  prevista  per
          l'omissione della  presentazione  della  dichiarazione,  se
          questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta
          giorni ovvero a un decimo del minimo di quella prevista per
          l'omessa  presentazione   della   dichiarazione   periodica
          prescritta in materia di imposta sul  valore  aggiunto,  se
          questa viene presentata con ritardo non superiore a  trenta
          giorni. 
              2. Il pagamento  della  sanzione  ridotta  deve  essere
          eseguito   contestualmente   alla   regolarizzazione    del
          pagamento del tributo o della  differenza,  quando  dovuti,
          nonche' al pagamento degli interessi moratori calcolati  al
          tasso legale con maturazione giorno per giorno. 
              3.  Quando  la  liquidazione   deve   essere   eseguita
          dall'ufficio,   il   ravvedimento   si    perfeziona    con
          l'esecuzione dei pagamenti nel termine di  sessanta  giorni
          dalla notificazione dell'avviso di liquidazione. 
              4. 
              5. Le singole  leggi  e  atti  aventi  forza  di  legge
          possono stabilire, a integrazione di  quanto  previsto  nel
          presente  articolo,  ulteriori  circostanze  che  importino
          l'attenuazione della sanzione.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 6  del  citato  decreto
          del Ministro delle finanze 31 maggio  1999,  n.  164,  come
          modificato dal presente decreto legislativo: 
              «Art.  6  (Garanzie).  -  1.  Le  societa'  richiedenti
          stipulano    una    polizza    di    assicurazione    della
          responsabilita' civile, con massimale  adeguato  al  numero
          dei contribuenti assistiti, nonche' al numero dei visti  di
          conformita' rilasciati e, comunque,  non  inferiore  a  tre
          milioni di euro,  al  fine  di  garantire  agli  utenti  il
          risarcimento    dei    danni    eventualmente     provocati
          dall'assistenza fiscale prestata e al bilancio dello  Stato
          o del diverso ente impositore le somme di cui all'art.  39,
          comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 luglio 1997,
          n. 241. 
              2.  Le  imprese  di   assicurazione   danno   immediata
          comunicazione  al  Dipartimento  delle  entrate   di   ogni
          circostanza che  comporti  il  venir  meno  della  garanzia
          assicurativa.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 22 del  citato  decreto
          del Ministro delle finanze 31 maggio  1999,  n.  164,  come
          modificato dal presente decreto legislativo: 
              «Art.  22  (Garanzie).  -  1.  I  professionisti  ed  i
          certificatori stipulano una polizza di assicurazione  della
          responsabilita' civile, con massimale  adeguato  al  numero
          dei contribuenti assistiti, nonche' al numero dei visti  di
          conformita', delle  asseverazioni  e  delle  certificazioni
          tributarie rilasciati e,  comunque,  non  inferiore  a  tre
          milioni di euro, al fine di garantire ai propri clienti  il
          risarcimento    dei    danni    eventualmente     provocati
          dall'attivita' prestata e al bilancio  dello  Stato  o  del
          diverso ente impositore le somme di cui all'art. 39,  comma
          1, lettera a), del decreto legislativo 9  luglio  1997,  n.
          241. 
              2.  Le  imprese  di   assicurazione   danno   immediata
          comunicazione  al  Dipartimento  delle  entrate   di   ogni
          circostanza che  comporti  il  venir  meno  della  garanzia
          assicurativa.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 26 del  citato  decreto
          del Ministro delle finanze 31 maggio  1999,  n.  164,  come
          modificato dal presente decreto legislativo: 
              «Art. 26 (Modalita' di esecuzione dei controlli). -  1.
          Per  il  controllo  formale  delle  dichiarazioni,  di  cui
          all'art. 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica
          29 settembre 1973, n. 600, come sostituito dall'art. 13 del
          decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241,  sono  definiti
          appositi criteri  selettivi  finalizzati  a  verificare  la
          correttezza del visto di conformita' rilasciato. 
              2.  In  sede  di   programmazione   dell'attivita'   di
          controllo e di verifica,  sono  definiti  appositi  criteri
          selettivi finalizzati a riscontrare  la  correttezza  della
          certificazione rilasciata. 
              3. In caso di controllo o di richiesta di  documenti  e
          di chiarimenti al contribuente, salvo quanto  previsto  nel
          comma  3-bis,  sara'  contestualmente  informato  anche  il
          responsabile dell'assistenza fiscale  o  il  professionista
          che ha  rilasciato  il  visto  di  conformita',  ovvero  il
          certificatore. 
              3-bis. Ai fini della verifica del visto di conformita',
          entro il 31 dicembre del secondo anno successivo  a  quello
          di  trasmissione  della  dichiarazione,   l'Agenzia   delle
          entrate  trasmette  in  via  telematica  le  richieste   di
          documenti e di chiarimenti relative alle  dichiarazioni  di
          cui all'art. 13  al  centro  di  assistenza  fiscale  e  al
          responsabile dell'assistenza fiscale  o  al  professionista
          che  ha  rilasciato  il  visto  di  conformita',   per   la
          trasmissione in via telematica  all'Agenzia  delle  entrate
          entro  sessanta   giorni   della   documentazione   e   dei
          chiarimenti richiesti. 
              3-ter. L'esito del controllo di cui al comma 3-bis,  e'
          comunicato  in  via  telematica  al  centro  di  assistenza
          fiscale e al  responsabile  dell'assistenza  fiscale  o  al
          professionista con l'indicazione dei motivi che hanno  dato
          luogo alla rettifica dei dati contenuti nella dichiarazione
          per consentire anche la segnalazione di eventuali  dati  ed
          elementi non considerati o valutati erroneamente in sede di
          controllo del visto di conformita' entro i sessanta  giorni
          successivi al ricevimento della comunicazione. 
              3-quater. Le somme che risultano dovute a  seguito  dei
          controlli di cui al  comma  3-bis,  possono  essere  pagate
          entro sessanta giorni dal ricevimento  della  comunicazione
          prevista  dal  comma  3-ter,  con  le  modalita'   indicate
          nell'art. 19, del decreto legislativo  9  luglio  1997,  n.
          241. In tal caso, l'ammontare delle somme  dovute  e'  pari
          all'imposta, agli interessi dovuti fino  all'ultimo  giorno
          del  mese  antecedente  a  quello  dell'elaborazione  della
          comunicazione e alla  sanzione  di  cui  all'art.  13,  del
          decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, ridotta a due
          terzi. Per la riscossione coattiva delle somme si applicano
          le disposizioni previste dal decreto del  Presidente  della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con riferimento  alle
          somme dovute ai sensi dell'art.  36-ter,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.».