Art. 6 Modalita' per il prelevamento dei campioni 1. Il prelevamento dei campioni delle acque minerali naturali da analizzare ai fini della valutazione delle caratteristiche microbiologiche e di composizione delle stesse e' effettuato dal personale tecnico del laboratorio che esegue le analisi. 2. Il prelevamento e' effettuato alla presenza dell'autorita' sanitaria competente per territorio, che redige il verbale di prelevamento. 3. Il verbale di prelevamento deve indicare l'ora e la data del prelevamento stesso, le generalita' e le qualifiche dei presenti, la descrizione dell'opera di captazione e la sua esatta ubicazione nel territorio, le modalita' di prelevamento, i risultati delle determinazioni eseguite sul posto, i dati meteorologici e pluviometrici anche relativi ai giorni precedenti, precisando in particolare la data e la durata delle ultime precipitazioni, e ogni altro elemento ritenuto utile; il verbale e' firmato dai presenti al prelevamento.