Art. 6 
 
 
             Modalita' per il prelevamento dei campioni 
 
  1. Il prelevamento dei campioni delle acque  minerali  naturali  da
analizzare  ai   fini   della   valutazione   delle   caratteristiche
microbiologiche e di composizione  delle  stesse  e'  effettuato  dal
personale tecnico del laboratorio che esegue le analisi. 
  2. Il  prelevamento  e'  effettuato  alla  presenza  dell'autorita'
sanitaria  competente  per  territorio,  che  redige  il  verbale  di
prelevamento. 
  3. Il verbale di prelevamento deve indicare l'ora  e  la  data  del
prelevamento stesso, le generalita' e le qualifiche dei presenti,  la
descrizione dell'opera di captazione e la sua esatta  ubicazione  nel
territorio,  le  modalita'  di  prelevamento,   i   risultati   delle
determinazioni  eseguite  sul   posto,   i   dati   meteorologici   e
pluviometrici anche relativi  ai  giorni  precedenti,  precisando  in
particolare la data e la durata delle ultime precipitazioni,  e  ogni
altro elemento ritenuto utile; il verbale e' firmato dai presenti  al
prelevamento.