Art. 6 Beneficiari 1. Ai fini del presente decreto sono definiti beneficiari i fondi immobiliari chiusi costituiti ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e s.m.i. 2. Ai sensi dell'art. 9, comma 8, del decreto-legge n. 91/2014, la struttura del patrimonio immobiliare dei fondi di cui al comma 1 puo' essere costituita, alternativamente nei seguenti modi: a) da immobili di proprieta' pubblica individuati dall'art. 9, comma 1, del decreto-legge n. 91 del 2014, b) da immobili di cui alla lettera a) nonche' da altri immobili di proprieta' pubblica (patrimonio promiscuo). 3. Ai finanziamenti a tasso agevolato possono accedere, nei limiti delle risorse di cui all'art. 2, comma 4, i progetti di investimento di cui all'art. 7 del presente decreto in cui sono ricompresi, anche nel caso di fondi di cui alla lettera b), comma 2, soltanto gli edifici scolastici, gli asili nido, gli edifici dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) nonche' gli edifici destinati alla istruzione universitaria.