Art. 6 
 
 
             Erogazione e revoca delle misure economiche 
                    ompensative e dell'indennizzo 
 
  1.  L'effettivo  importo  della   misura   economica   compensativa
riconosciuta ai sensi del presente decreto ad un soggetto o intesa di
soggetti e' stabilito in base  alle  province  oggetto  di  diritto/i
d'uso  per  le  frequenze  liberate,  in  modo  corrispondente   alla
popolazione ivi residente  rispetto  alla  popolazione  totale  della
regione  o  sub-regione  interessata,  secondo  il  criterio  di  cui
all'art. 1. 
  2. La liquidazione della misura economica compensativa riconosciuta
ai sensi del presente decreto e' disposta,  a  seguito  del  rilascio
della/e frequenza/e  con  contestuale  disattivazione  di  tutti  gli
impianti coinvolti,  entro  90  giorni  dalla  pubblicazione  di  cui
all'art. 2, comma 11. 
  3. Nelle ipotesi di  cui  all'art.  2,  comma  1,  lettera  b),  la
liquidazione della  misura  economica  compensativa  riconosciuta  ai
sensi del presente  decreto  e'  disposta,  a  seguito  del  rilascio
della/e frequenza/e  con  contestuale  disattivazione  di  tutti  gli
impianti  coinvolti  da  parte  di  tutti  gli  operatori   di   rete
partecipanti all'intesa, secondo la ripartizione  percentuale  tra  i
componenti indicata nell'intesa stessa. 
  4. La liquidazione dell'indennizzo di  cui  all'art.  3,  comma  1,
riconosciuto ai sensi del presente decreto, e' disposta,  al  termine
della procedura di volontario rilascio e della  istruttoria  relativa
alla procedura di cui all'art. 3, comma 2  del  presente  decreto,  a
seguito   del   rilascio   della/e   frequenza/e   con    contestuale
disattivazione di tutti gli impianti coinvolti, entro 90 giorni dalla
pubblicazione di cui all'art. 3, comma 3. 
  5. Qualora risulti che il  riconoscimento  della  misura  economica
compensativa e' stato determinato da dichiarazioni  mendaci  o  false
attestazioni anche documentali contenute  della  documentazione  alla
stessa allegata, la misura  e'  revocata,  fatte  salve  le  sanzioni
irrogabili al altro titolo. 
  6.  La  revoca  della  misura   economica   compensativa   comporta
l'obbligo,  a  carico  del  soggetto   beneficiario,   di   riversare
all'erario,  entro  i  termini  fissati  nel  provvedimento   stesso,
l'intero ammontare percepito, rivalutato secondo gli indici ufficiali
ISTAT di inflazione in rapporto ai «prezzi al consumo per le famiglie
di operai e di impiegati», oltre agli interessi al tasso legale. 
  7. Ove l'obbligato non ottemperi  al  versamento  entro  i  termini
fissati, il recupero coattivo della Misura e dei relativi  accessori,
rivalutazione ed interessi,  viene  disposto  mediante  iscrizione  a
ruolo. 
  Il presente decreto  sara'  inviato  agli  Organi  di  controllo  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 17 aprile 2015 
 
                                                   Il Ministro        
                                             dello sviluppo economico 
                                                      Guidi           
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze 
         Padoan 

Registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 2015 
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF reg.ne prev. n. 1625