Art. 6 
 
 
                      Modalita' della verifica 
 
  1. La verifica di cui all'art. 2 e' attivata dai  soggetti  di  cui
all'art. 1, in possesso di specifiche credenziali,  tramite  un'unica
interrogazione negli archivi  dell'INPS,  dell'INAIL  e  delle  Casse
edili che, anche in cooperazione applicativa, operano in integrazione
e  riconoscimento  reciproco,  indicando  esclusivamente  il   codice
fiscale del soggetto da verificare. 
  2. La verifica puo' essere effettuata, per conto  dell'interessato,
da un consulente del lavoro nonche' dai soggetti di  cui  all'art.  1
della legge 11 gennaio 1979, n.  12,  nonche'  dagli  altri  soggetti
abilitati da norme speciali. 
  3. Qualora, in riferimento al soggetto per il quale  si  chiede  la
verifica, sia gia' stato emesso il Documento di  cui  all'art.  7  in
corso di validita', la procedura rinvia allo stesso Documento.