Art. 6 
 
 
           Limiti complessivi di spesa e relativo rispetto 
 
  1.  I  crediti  di  imposta  di  cui  al  presente   decreto   sono
riconosciuti, per gli anni 2014, 2015 e 2016,  nel  limite  di  spesa
annuo complessivo di 20 milioni di euro  per  l'anno  2015  e  di  50
milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2019, e fino ad  esaurimento
delle risorse disponibili in ciascuno  degli  esercizi  medesimi.  Ai
sensi dell'articolo 10, comma 7, del decreto-legge n.  83  del  2014,
convertito, con modificazioni,  dalla  legge  n.  106  del  2014,  il
credito d'imposta concesso per  le  spese  relative  all'acquisto  di
mobili e componenti d'arredo non puo' comunque oltrepassare il  dieci
per cento  del  limite  massimo  complessivo  delle  risorse  annuali
disponibili.  Per   consentire   la   regolazione   contabile   delle
compensazioni esercitate dalle imprese ai sensi del presente decreto,
le risorse stanziate sono trasferite sulla contabilita'  speciale  n.
1778 "Agenzia delle Entrate - fondi di bilancio",  aperta  presso  la
Banca d'Italia. 
  2. Le  risorse  sono  assegnate  secondo  l'ordine  cronologico  di
presentazione delle domande. 
  3. Entro sessanta giorni dal termine finale di presentazione  delle
domande, di cui all'articolo 5, comma 1,  il  Ministero  dei  beni  e
delle attivita' culturali e del turismo  pubblica  nel  proprio  sito
internet l'elenco delle domande ammesse; entro sessanta giorni  dalla
data di tale pubblicazione, il  Ministero  comunica,  con  le  stesse
modalita', l'ammontare delle risorse utilizzate nonche' di quelle che
saranno prevedibilmente disponibili per l'anno successivo.