Art. 6. Comunicazioni sugli esponenti aziendali e sulle partecipazioni rilevanti 1. Gli operatori di microcredito comunicano alla Banca d'Italia ogni modifica della composizione degli organi sociali nonche' la sostituzione del direttore generale o di coloro che ricoprono cariche con funzioni equivalenti a quella di direttore generale. La comunicazione e' effettuata con le modalita' e nei termini previsti dalla disciplina della Banca d'Italia per le comunicazioni degli organi sociali degli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del TUB. 2. Se una partecipazione in un operatore, anche detenuta per il tramite di societa' controllate, di societa' fiduciarie o per interposta persona, supera il 10 per cento del capitale con diritto di voto, o comporta il controllo, gli operatori ne danno comunicazione alla Banca d'Italia entro trenta giorni da quando ne vengono a conoscenza (cfr. Allegato n. 4). Si applica la definizione di controllo prevista dall'articolo 23 del TUB.