Art. 6 
 
 
          Funzioni delle Regioni e delle Province autonome 
 
  1. Le disposizioni di cui al presente  decreto  si  applicano  alle
Regioni e alle Province autonome  che  non  abbiano  ancora  adottato
provvedimenti di recepimento della direttiva 2010/31/UE. 
  2. Per promuovere una applicazione omogenea  del  presente  decreto
sull'intero territorio nazionale, nel disciplinare  la  materia,  nel
rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento  comunitario  nonche'
dei principi fondamentali della direttiva 2010/31/UE  e  del  decreto
legislativo, le Regioni, le Province  autonome,  il  Ministero  dello
sviluppo economico e il Ministero dell'Ambiente e  della  tutela  del
territorio e del mare collaborano e concorrono per la  definizione  e
l'aggiornamento: 
  a) delle metodologie di calcolo della prestazione energetica  degli
edifici in conformita' ai principi generali di  cui  all'art.  3  del
presente decreto; 
  b) dei requisiti minimi di edifici e impianti; 
  c) di sistemi di classificazione energetica degli edifici, compresa
la definizione del sistema informativo  comune  di  cui  all'art.  6,
comma 12, lettera d) del decreto legislativo, anche in collaborazione
con il Dipartimento della  funzione  pubblica  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri; 
  d) del Piano d'azione destinato ad aumentare il numero di edifici a
energia quasi zero, di  cui  all'art.  4-bis,  comma  2  del  decreto
legislativo; 
  e) dell'azione di monitoraggio, analisi, valutazione e  adeguamento
della normativa energetica nazionale e regionale di cui agli articoli
10 e 13 del decreto legislativo.