Art. 6 Procedure interne 1. Gli operatori adottano, in base alla propria autonomia organizzativa, procedure interne di valutazione idonee a garantire l'efficacia della rilevazione di operazioni sospette, la tempestivita' della segnalazione alla UIF, la massima riservatezza dei soggetti coinvolti nell'effettuazione della segnalazione stessa e l'omogeneita' dei comportamenti. 2. Le procedure interne sono modulate tenendo conto della specificita' dell'attivita' svolta e delle dimensioni organizzative e operative. 3. Le procedure interne specificano le modalita' con le quali gli addetti agli uffici della pubblica amministrazione trasmettono le informazioni rilevanti ai fini della valutazione delle operazioni sospette a un soggetto denominato "gestore". 4. Il "gestore" di cui al comma precedente coincide con la persona che gli operatori individuano, con provvedimento formalizzato, quale soggetto delegato a valutare e trasmettere le segnalazioni alla UIF. 5. La persona individuata come gestore puo' coincidere con il responsabile della prevenzione della corruzione previsto dall'art. 1, comma 7, della legge 190/2012. Nel caso in cui tali soggetti non coincidano, gli operatori prevedono adeguati meccanismi di coordinamento tra i medesimi. 6. Gli enti locali con popolazione inferiore a 15.000 abitanti possono individuare un gestore comune ai fini dell'adempimento dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette. 7. Al fine di garantire efficacia e riservatezza nella gestione delle informazioni, la UIF considera quale proprio interlocutore per tutte le comunicazioni e gli approfondimenti connessi con le operazioni sospette segnalate la persona individuata dagli operatori quale "gestore", nonche' la relativa struttura organizzativa indicata in sede di adesione al sistema di segnalazione on-line. In caso di strutture organizzative particolarmente complesse e' possibile individuare piu' di un soggetto delegato dal gestore alla tenuta dei rapporti con la UIF. In tale ipotesi gli operatori prevedono adeguati meccanismi di coordinamento tra i delegati. 8. Le procedure adottate assicurano la pronta ricostruibilita' a posteriori delle motivazioni delle decisioni assunte in caso di richieste da parte delle autorita' competenti consentono la ripartizione delle rispettive responsabilita' tra gli addetti agli uffici che rilevano l'operativita' potenzialmente sospetta e il soggetto individuato quale gestore. 9. Le procedure previste favoriscono la diffusione e la conoscenza dei presupposti e dell'iter di segnalazione delle operazioni sospette tra i propri dipendenti e collaboratori. 10. Gli operatori si possono avvalere di procedure di selezione automatica delle operazioni anomale basate su parametri quantitativi e qualitativi. 11. Nella valutazione degli elementi soggettivi, i segnalanti tengono conto delle informazioni sul soggetto cui e' riferita l'operazione, acquisite nell'ambito dell'attivita' svolta, e in particolare di quelle inerenti a persone politicamente esposte, soggetti inquisiti o censiti nelle liste pubbliche di terrorismo. 12. Il trattamento delle informazioni da parte degli operatori avviene nel rispetto delle disposizioni previste in materia di protezione dei dati personali.