Art. 6 
 
 
                          Procedure interne 
 
  1.  Gli  operatori  adottano,  in  base  alla   propria   autonomia
organizzativa, procedure interne di valutazione  idonee  a  garantire
l'efficacia   della   rilevazione   di   operazioni   sospette,    la
tempestivita' della segnalazione alla UIF,  la  massima  riservatezza
dei soggetti coinvolti nell'effettuazione della segnalazione stessa e
l'omogeneita' dei comportamenti. 
  2.  Le  procedure  interne  sono  modulate  tenendo   conto   della
specificita' dell'attivita' svolta e delle dimensioni organizzative e
operative. 
  3. Le procedure interne specificano le modalita' con le  quali  gli
addetti agli uffici della  pubblica  amministrazione  trasmettono  le
informazioni rilevanti ai fini  della  valutazione  delle  operazioni
sospette a un soggetto denominato "gestore". 
  4. Il "gestore" di cui al comma precedente coincide con la  persona
che gli operatori individuano, con provvedimento formalizzato,  quale
soggetto delegato a valutare e trasmettere le segnalazioni alla UIF. 
  5. La persona individuata  come  gestore  puo'  coincidere  con  il
responsabile della prevenzione della corruzione previsto dall'art. 1,
comma 7, della legge 190/2012. Nel caso  in  cui  tali  soggetti  non
coincidano,  gli   operatori   prevedono   adeguati   meccanismi   di
coordinamento tra i medesimi. 
  6. Gli enti locali con  popolazione  inferiore  a  15.000  abitanti
possono  individuare  un  gestore  comune  ai  fini  dell'adempimento
dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette. 
  7. Al fine di garantire efficacia  e  riservatezza  nella  gestione
delle informazioni, la UIF considera quale proprio interlocutore  per
tutte  le  comunicazioni  e  gli  approfondimenti  connessi  con   le
operazioni sospette segnalate la persona individuata dagli  operatori
quale "gestore", nonche' la relativa struttura organizzativa indicata
in sede di adesione al sistema di segnalazione on-line.  In  caso  di
strutture  organizzative  particolarmente  complesse   e'   possibile
individuare piu' di un soggetto delegato dal gestore alla tenuta  dei
rapporti con la UIF. In tale ipotesi gli operatori prevedono adeguati
meccanismi di coordinamento tra i delegati. 
  8. Le procedure adottate assicurano la  pronta  ricostruibilita'  a
posteriori delle motivazioni  delle  decisioni  assunte  in  caso  di
richieste  da  parte  delle  autorita'   competenti   consentono   la
ripartizione delle rispettive responsabilita' tra  gli  addetti  agli
uffici che  rilevano  l'operativita'  potenzialmente  sospetta  e  il
soggetto individuato quale gestore. 
  9. Le procedure previste favoriscono la diffusione e la  conoscenza
dei presupposti e dell'iter di segnalazione delle operazioni sospette
tra i propri dipendenti e collaboratori. 
  10. Gli operatori si possono avvalere  di  procedure  di  selezione
automatica delle operazioni anomale basate su parametri  quantitativi
e qualitativi. 
  11. Nella  valutazione  degli  elementi  soggettivi,  i  segnalanti
tengono  conto  delle  informazioni  sul  soggetto  cui  e'  riferita
l'operazione,  acquisite  nell'ambito  dell'attivita'  svolta,  e  in
particolare di  quelle  inerenti  a  persone  politicamente  esposte,
soggetti inquisiti o censiti nelle liste pubbliche di terrorismo. 
  12. Il trattamento delle  informazioni  da  parte  degli  operatori
avviene nel  rispetto  delle  disposizioni  previste  in  materia  di
protezione dei dati personali.