Art. 6 
 
 
           Conversione da cartaceo a digitale e viceversa 
 
  1. Ai fini dell'applicazione del  presente  decreto  le  Segreterie
delle Sezioni giurisdizionali e le Procure provvedono ad  effettuare,
ove  occorra,  una  copia  informatica  per  immagine  degli  atti  o
documenti cartacei da comunicare ovvero da notificare. Nel caso delle
notificazioni, l'attestazione di conformita' prevista  dall'art.  22,
comma 2, del codice dell'amministrazione  digitale,  e'  sottoscritta
con firma  digitale  o  firma  elettronica  qualificata  ed  inserita
nell'atto  o  nel  documento  dichiarati  conformi  o   in   apposita
dichiarazione facente parte del medesimo file in cui e' contenuto  il
documento sottoscritto. 
  2. Le ricevute  di  avvenuta  consegna  o  gli  avvisi  di  mancata
consegna vengono stampati  e  conservati  nel  fascicolo  processuale
cartaceo, previa sottoscrizione da parte del  funzionario  incaricato
agli effetti di  cui  all'art.  23  del  codice  dell'amministrazione
digitale, a cura delle Segreterie e delle Procure interessate. 
  3.  In  caso  di  trasmissione  alle   Segreterie   delle   Sezioni
giurisdizionali  a  mezzo  posta  elettronica  certificata  di   atti
processuali di parte, il relativo originale, se cartaceo,  ovvero  la
copia cartacea conforme all'originale informatico, sono depositati in
Segreteria entro la prima udienza utile o, in mancanza, entro  cinque
giorni lavorativi, ai fini dell'inserimento  nei  relativi  fascicoli
processuali.  Alle  attestazioni  di  conformita'  che   si   rendano
necessarie provvedono le parti interessate ovvero i  loro  difensori.
Decorso inutilmente il termine, o anche su richiesta della parte,  vi
provvedono le Segreterie  delle  Sezioni,  con  addebito  alla  parte
interessata dei relativi diritti di copia. 
  4. In caso di trasmissione a mezzo posta elettronica certificata di
documenti, ai fini del deposito in  giudizio,  la  relativa  nota  di
deposito o comunque l'elenco dei documenti depositati sono stampati e
inseriti  nel  fascicolo  cartaceo  a  cura  delle  Segreterie,   con
l'annotazione  che  i  corrispondenti  documenti   informatici   sono
memorizzati nei sistemi informativi della Corte dei conti. Nelle more
dell'attivazione  del  servizio  di  accesso  telematico  diretto  al
fascicolo processuale informatico, la Segreteria garantisce l'accesso
al fascicolo stesso con le modalita' piu' idonee, ivi incluso l'invio
di un messaggio di posta elettronica. 
  5. Per gli atti o  documenti  di  terzi  le  Segreterie  provvedono
all'inserimento nei fascicoli cartacei  secondo  quanto  previsto  ai
commi 3 e 4.