Art. 6 Conversione da cartaceo a digitale e viceversa 1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto le Segreterie delle Sezioni giurisdizionali e le Procure provvedono ad effettuare, ove occorra, una copia informatica per immagine degli atti o documenti cartacei da comunicare ovvero da notificare. Nel caso delle notificazioni, l'attestazione di conformita' prevista dall'art. 22, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, e' sottoscritta con firma digitale o firma elettronica qualificata ed inserita nell'atto o nel documento dichiarati conformi o in apposita dichiarazione facente parte del medesimo file in cui e' contenuto il documento sottoscritto. 2. Le ricevute di avvenuta consegna o gli avvisi di mancata consegna vengono stampati e conservati nel fascicolo processuale cartaceo, previa sottoscrizione da parte del funzionario incaricato agli effetti di cui all'art. 23 del codice dell'amministrazione digitale, a cura delle Segreterie e delle Procure interessate. 3. In caso di trasmissione alle Segreterie delle Sezioni giurisdizionali a mezzo posta elettronica certificata di atti processuali di parte, il relativo originale, se cartaceo, ovvero la copia cartacea conforme all'originale informatico, sono depositati in Segreteria entro la prima udienza utile o, in mancanza, entro cinque giorni lavorativi, ai fini dell'inserimento nei relativi fascicoli processuali. Alle attestazioni di conformita' che si rendano necessarie provvedono le parti interessate ovvero i loro difensori. Decorso inutilmente il termine, o anche su richiesta della parte, vi provvedono le Segreterie delle Sezioni, con addebito alla parte interessata dei relativi diritti di copia. 4. In caso di trasmissione a mezzo posta elettronica certificata di documenti, ai fini del deposito in giudizio, la relativa nota di deposito o comunque l'elenco dei documenti depositati sono stampati e inseriti nel fascicolo cartaceo a cura delle Segreterie, con l'annotazione che i corrispondenti documenti informatici sono memorizzati nei sistemi informativi della Corte dei conti. Nelle more dell'attivazione del servizio di accesso telematico diretto al fascicolo processuale informatico, la Segreteria garantisce l'accesso al fascicolo stesso con le modalita' piu' idonee, ivi incluso l'invio di un messaggio di posta elettronica. 5. Per gli atti o documenti di terzi le Segreterie provvedono all'inserimento nei fascicoli cartacei secondo quanto previsto ai commi 3 e 4.