Art. 6 
 
                Istanza e procedimento di erogazione 
                     del contributo agli autori 
 
  1.  L'istanza  per  l'erogazione  del  contributo  agli  autori  e'
presentata, anche per via telematica,  alla  Direzione  generale  non
prima che siano trascorsi tre mesi dalla prima proiezione in pubblico
con sbigliettamento del film  al  quale  l'istanza  di  richiesta  di
contributo si  riferisce,  e  non  oltre  il  termine  perentorio  di
ventiquattro mesi dalla data del decreto di ammissione ai benefici di
legge. 
  2. L'istanza, completa delle indicazioni sul soggetto  richiedente,
e' corredata da dichiarazione sostituiva  di  atto  notorio,  con  la
quale il richiedente dichiara, ai sensi del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: 
  a) quanto previsto alle lettere a), b) e d) dell'art. 4,  comma  3,
del presente decreto; 
  b) di essere regista o autore del soggetto  o  della  sceneggiatura
dell'opera, in conformita' a quanto riportato nel  pubblico  registro
per la cinematografia; 
  c) l'eventuale presenza di altri aventi diritto al contributo. 
  3. In seguito all'adozione del provvedimento  di  cui  all'art.  4,
comma 1, la Direzione generale  determina,  per  ciascuna  opera,  la
misura del contributo in  favore  del  regista  e  degli  autori  del
soggetto e  della  sceneggiatura,  che  siano  cittadini  italiani  o
dell'Unione europea, suddividendolo in tre  parti  uguali,  destinate
alla regia, al soggetto e alla sceneggiatura. 
  4. Al procedimento di erogazione del contributo di cui al  presente
articolo si applicano i commi 1  e  2  dell'art.  4  ed  il  comma  1
dell'art. 5. 
  5. In caso di pluralita' di registi, autori del soggetto  o  autori
della sceneggiatura,  la  liquidazione  del  contributo  puo'  essere
effettuata, per ciascuna categoria, in favore di uno  solo  di  essi,
che  dimostri  di  essere  mandatario  degli   altri,   con   effetto
liberatorio per l'Amministrazione.