Art. 6 Organo nazionale di sicurezza 1. Il Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza di cui all'art. 4 della legge, quale Organo nazionale di sicurezza esercita le funzioni di direzione e coordinamento dell'Organizzazione nazionale per la sicurezza e, secondo le direttive impartite dall'Autorita' nazionale per la sicurezza: a) assicura, nell'ambito dell'organizzazione della sicurezza, l'attuazione delle disposizioni regolamentari e di ogni altra disposizione emanata dall'Autorita' nazionale per la sicurezza in materia di tutela amministrativa del segreto di Stato, delle classifiche di segretezza e della diffusione esclusiva, vigilando altresi' sulla loro corretta applicazione; b) emana le direttive e le disposizioni attuative in materia di tutela delle informazioni classificate o coperte da segreto di Stato o a diffusione esclusiva; in particolare, emana le disposizioni sui requisiti per l'istituzione delle articolazioni e delle altre strutture dell'Organizzazione nazionale di sicurezza, la gestione e trattazione dei documenti classificati o coperti da segreto di Stato o di diffusione esclusiva, la sicurezza delle reti e dei sistemi informatici per la trattazione delle informazioni classificate o coperte da segreto di Stato o di diffusione esclusiva, nonche' le procedure per il servizio cifra; c) adotta i provvedimenti concernenti l'Organizzazione nazionale per la sicurezza. A tal fine autorizza, secondo i principi determinati a norma della lettera b) e anche mediante delega, l'istituzione, il cambio di denominazione e l'estinzione: 1) delle Segreterie speciali COSMIC-ATOMAL-UE/SS e COSMIC-UE/SS, dei Punti di Controllo COSMIC-ATOMAL-UE/SS e COSMIC-UE/SS; 2) delle Segreterie principali di sicurezza; 3) degli organi periferici di sicurezza; d) e' l'autorita' responsabile in ambito nazionale della sicurezza delle informazioni classificate della NATO e dell'Unione Europea, secondo le disposizioni di tali organizzazioni; e) negozia e stipula, previa autorizzazione dell'Autorita' nazionale per la sicurezza e sulla base degli indirizzi dalla stessa emanati, accordi generali di sicurezza per la protezione e tutela delle informazioni classificate e a diffusione esclusiva con altri Paesi, con organizzazioni internazionali, con l'Unione europea e con altri organismi istituiti ai sensi del diritto dell'Unione medesima ovvero con soggetti dotati di personalita' giuridica internazionale; f) assicura i rapporti con le autorita' di sicurezza degli altri Paesi o di altri Organismi internazionali per la protezione e tutela amministrativa delle informazioni classificate e a diffusione esclusiva; g) sovrintende e vigila sul corretto funzionamento dell'Organizzazione nazionale per la sicurezza.