Art. 6 
 
 
                    Collaborazione tra autorita' 
 
  1. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici  forniscono  le
informazioni e le altre forme di collaborazione richieste dalla Banca
d'Italia, in  conformita'  delle  leggi  disciplinanti  i  rispettivi
ordinamenti. 
  2. La Banca d'Italia, la Consob, la COVIP e l'IVASS collaborano tra
loro, anche  mediante  scambio  di  informazioni,  per  agevolare  le
rispettive funzioni e non possono reciprocamente opporsi  il  segreto
d'ufficio. 
  3.  La  Banca  d'Italia  collabora,  anche  mediante   scambio   di
informazioni, con le autorita' e i comitati che compongono il  SEVIF,
nonche' con le autorita' di risoluzione degli altri Stati membri, per
agevolare le rispettive  funzioni.  Le  informazioni  ricevute  dalla
Banca d'Italia  possono  essere  trasmesse  alle  autorita'  italiane
competenti, salvo diniego dell'autorita' dello Stato  membro  che  ha
fornito le informazioni. 
  4.  Nel  rispetto  delle  condizioni  previste  dalle  disposizioni
dell'Unione europea, la Banca d'Italia scambia  informazioni  con  le
autorita' e i soggetti esteri indicati dalle  disposizioni  medesime.
La collaborazione e lo scambio di informazioni con  le  autorita'  di
Stati terzi sono disciplinati dagli articoli 76 e 77.