Art. 6 
 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Alle attivita' derivanti dall'attuazione del presente decreto si
provvede nei limiti delle risorse umane,  strumentali  e  finanziarie
previste a legislazione vigente e comunque  senza  nuovi  o  maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. 
  Il  presente  decreto  entra  in  vigore  il  quindicesimo   giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 9 novembre 2015 
 
                                                Il Ministro: Lorenzin